Sentenza — n. 6910/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso 18738-2022 proposto da: PANDA CATERING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO VALORI; -ricorrente - contro SOCCORSI MARIA ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE PESIRI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1027/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 442/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 378 c.p, art. 2096 c.c, art. 115 c.p, art. 118 disp. att. c.p; Sentenza — n. 6910/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Ciò che rileva, per l’operatività della disciplina, è la dinamica della successione negli appalti nel comparto dei pubblici esercizi, non apparendo dirimente la tipologia dell’oggetto dell’attività di somministrazione. Infatti, l’art. 332 detta nella sua rubrica la «Finalità» della disciplina, una volta rilevato che si tratta di settore «generalmente caratterizzato dall'effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo», dichiarando esplicitamente lo «scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro».
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a seguente SENTENZA sul ricorso 18738-2022 proposto da: PANDA CATERING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO VALORI; -ricorrente - contro SOCCORSI MARIA ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE PESIRI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1027/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 442/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato CHIARA MORASCHI per delega avvocato ANTONIO VALORI; Oggetto Patto di prova R.G.N.18738/2022 Cron. Rep. Ud.27/01/2026 udito l'avvocato MICHELE PESIRI. FATTI DI CAUSA 1.La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato la nullità del patto di prova apposto al contratto di assunzione stipulato tra Soccorsi Maria Antonietta e la Panda Catering S.r.l. in seguito a subentro di quest’ultima nella gestione del servizio in appalto di un bar caffetteria.
La Corte ha quindi confermato l’illegittimità del recesso datoriale intimato ad nutum, applicando la tutela reintegratoria stabilita dall’art. 3, comma 2, d. lgs. n. 23 del 2015.
2. La Corte territoriale, in estrema sintesi, ha premesso di condividere il principio di diritto affermato da Cass. n. 18268 del 2018 secondo il quale, nel caso di successione in un appalto, il datore di lavoro subentrante può, mediante un patto di prova, verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione. Tuttavia, ha ritenuto che “nel caso in esame non vi è alcuna prova che il mancato superamento del periodo di prova sia dipeso da fatti personali della lavoratrice incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro […] quindi il patto di prova potrebbe pure dirsi –in ipotesi –geneticamente valido, ma in giudizio non vi è stata questa prova relativa alle ragioni (personali) del suo mancato superamento, il cui onere era a carico del datore di lavoro”.
3. La Corte, comunque, ritenuta “ferma e dimostrata l’identità delle mansioni svolte dalla Soccorsi prima e dopo il subentro della società appellante nella gestione del servizio di bar e caffetteria”, ha considerato dirimente che l’art. 338 del CCNL Pubblici Esercizi prevedesse l’esclusione del patto di prova in caso di assunzione di personale in seguito a successione in un servizio appaltato.
4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società con cinque motivi; ha resistito l’intimata con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale del 5 giugno 2025, entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito, il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cui ha illustrato conclusioni di rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I primi tre motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: 1.1. il primo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c. perché la Corte territoriale, pur rammentando il principio circa la legittimità dell’apposizione del patto di prova anche per una prestazione con mansioni di eguale contenuto ma resa in successione in favore di differenti datori di lavoro nell'appalto, ha poi ritenuto che nella fattispecie il patto di prova non potesse essere apposto in quanto non vi era la prova delle ragioni legittimanti la sua apposizione; la Corte avrebbe fondatoil suo giudizio su una presunta inesistenza di ragioni personali afferenti il suo mancato superamento e senza verificare la necessità, per il nuovo datore di lavoro,di verificare le capacità professionali della Soccorsi calata in un nuovo assetto organizzativo ed in relazione a mansioni diverse da quelle risultanti dalla documentazione rilasciata dalla gestione uscente; 1.2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., in relazione all’articolo 338 CCNL Pubblici Esercizi, per avere i giudici del merito ritenuto che il patto di prova non potesse essere ab origine apposto in quanto escluso dalla disposizione contrattuale richiamata; si argomenta diffusamente per sostenere che l’art. 338 è disciplina che ha per oggetto un diverso settore merceologico e contrattuale – ovvero la ristorazione collettiva – del tutto div erso ris petto al servizio bar e caffetteria oggetto dell’appalto in contesa; 1.3. il terzo motivo, formulato nel caso fosse effettivamente ritenuto applicabile l’art. 338 del CCNL Pubblici Esercizi, denuncia la violazione degli articoli 2096, 1362, 1363 e 1364 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la clausola contrattuale collettiva vietasse tout court il patto di prova e non già limitatamente alle ipotesi in cui fosse apposto per lo svolgimento delle medesime mansioni in precedenza svolte dalla lavoratrice.
2. Per il suo carattere assorbente occorre esaminare il secondo motivo di ricorso, che pone la questione che ha determinato la rimessione in pubblica udienza per l’interpretazione di una disposizione di un contratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (cfr., per tutte, Cass. n. 6335/2014). Con la censura si lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l’«art. 338 CCNL Pubblici Esercizi» ad un cambio di gestione avente ad oggetto il servizio bar caffetteria, ritenuto da chi ricorre estraneo al «settore ristorazione collettiva (mense aziendali)». 2.1.
Il Collegio giudica il motivo infondato. L’art. 338 – rubricato «Cambi di gestione – condizioni» - stabilisce che «le assunzioni saranno effettuate […] ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno ex novo, senza l’effettuazione del periodo di prova per il personale di cui al primo comma dell’articolo 335»; al contempo, «l’azienda uscente è esonerata dall’obbligo del preavviso di cui agli artt. 186 e 187 del presente Contratto». L’art. 335 impone alla gestione subentrante l’assunzione dell’intero personale addetto, con le sole tassative esclusioni ivi previste, e regola anche i contratti formativi in continuità col periodo residuo.
Parte ricorrente dubita dell’applicabilità della disposizione al caso controverso in quanto l’articolato sul «cambio di gestione» (artt. 331-345) è inserito nella Parte speciale e non generale del CCNL, precisamente nel Titolo XII («Pubblici esercizi»), nel Capo XII, intitolato «Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali)», che contiene appunto un «Protocollo appalti». Si sostiene che, per la gestione di un bar - caffetteria , non possano trovare applicazione le disposizioni stabilite esclusivamente per un settore che consiste «in un’attività di preparazione e consegna di pasti su larga scala rivolto a comunità di persone». 2.2.
L’assunto non può essere condiviso. Il dato letterale della disciplina richiamata appare riferirsi alla «ristorazione collettiva» intesa quale servizio organizzato per preparare e distribuire pasti su larga scala a gruppi definiti di persone, in contesti quali le mense aziendali o istituzionali. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella contrattazione collettiva la comune intenzione delle parti non sempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento «al senso letterale delle parole», atteso che la natura di detta contrattazione,sovente articolata su diversi livelli, la vastità e la complessità della materia trattata in ragione dell'interdipendenza di molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi che rendono indispensabile nella materia una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificità, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art.1363 c.c. (v.
Cass. n. 10434/2006; Cass. n. 14461/2006; Cass. n. 8037/2007; Cass. n. 3027/2009; Cass. n. 16295/2010; Cass. n. 2996/2023). Il dato letterale valorizzato dalla ricorrente, pur evocando il settore della ristorazione collettiva, non presenta una univocità tale da precludere, dunque, una interpretazione estensiva (v. Cass. n. 30420/2017; Cass. n. 13917/2013; Cass. n. 18294/2002) che tenga conto di elementi sistematici e di ratiodella disciplina. Dal punto di vista sistematico, la scelta delle Parti sociali è stata quella di collocare nel Titolo XII, dedicato a tutti i «Pubblici esercizi», il Capo XII in esame ma anche il successivo Capo XIII, concernente il «Subentro in rapporti di concessione o in contratti di locazione e/o affitto di ramo di azienda in centri commerciali», manifestando l’intento di regolare tutti i fenomeni caratterizzati dai subentri e dai cambi di appalto nell’intera area dei pubblici esercizi (appalto, concessione, locazione/affitto di ramo d’azienda).
Ciò che rileva, per l’operatività della disciplina, è la dinamica della successione negli appalti nel comparto dei pubblici esercizi, non apparendo dirimente la tipologia dell’oggetto dell’attività di somministrazione. Infatti, l’art. 332 detta nella sua rubrica la «Finalità» della disciplina, una volta rilevato che si tratta di settore «generalmente caratterizzato dall'effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo», dichiarando esplicitamente lo «scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro».
Il contratto collettivo in esame appare volto ad estendere la sua disciplina alle ricadute lavoristiche del subentro negli appalti nel comparto, proprio perché tale settore è strutturalmente caratterizzato dai frequenti cambi di gestione chiaramente forieridi pregiudizievole precarietà. Se l’architrave dell’intervento pattizio è l’esigenza primaria di garantire la continuità occupazionale, la regola sull’esclusione del patto di prova contenuta nel «Protocollo appalti» deve trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui vi sia un affidamento di un servizio di ristorazione in appalto con obbligo di assumere, anche mediante clausola sociale, i lavoratori che operavano presso la precedente gestione.
Diversamente interpretando, ove fosse consentito a chi subentra nella gestione del servizio di apporre un patto di prova al rapporto dei lavoratori che è obbligato ad assumere in virtù di una clausola sociale, risulterebbe illogicamente pregiudicata la stessa finalità occupazionale della clausola, consentendo al datore, all’esito della prova, di liberarsi dei dipendenti ai quali, invece, aveva l’obbligo di garantire stabilità lavorativa. Pertanto, nell’ambito della «procedura di gara per affidamento a terzi del servizio bar e caffetteria presso la sala bar di ‘Palazzo della Marina’ indetta dal Commissario Militare Marittimo di Roma» (come qualificata dalla stessa ricorrente), deve essere confermata la statuizione della Corte di Appello che ha ritenuto- in base all’art. 338 CCNL Pubblici Esercizi come innanzi interpretato- dovesse essere escluso il patto di prova per l’assunzione della Soccorsi in seguito a successione nel servizio appaltato. 2.3.
Il rigetto del secondo motivo, relativo ad una ratio decidendi autonoma e idonea a sorreggere la decisione perché il patto di prova sarebbe comunque invalido in quanto in violazione della disposizione del CCNL che non ne consente l’apposizione, rende inammissibile il primo motivo. Esso attinge l’altra ragione spesa dalla Corte territoriale per confermare la pronuncia di primo grado e cioè l’inesistenza di ragioni personali afferenti al mancato superamento della prova da parte della Soccorsi. Vale, dunque, il noto principio per il quale, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi , ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate, di modo che la resistenza di una di queste rationesagli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato, privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr.
Cass., Sez. un., n. 34476/2019; tra molte: Cass. n. 12372/2006; Cass.n. 9647/2011; Cass. n. 6985/2019; Cass. n. 10815/2019). Per completezza si osserva, altresì, che non risulta quindi pertinente il richiamo, contenuto nelle difese della società, al precedente rappresentato da Cass. n. 9064/2025, che non si occupa della contrattazione collettiva qui in controversia, bensì della causa funzionale dell’art. 2096 c.c.; nella specie, l’invalidità del patto non deriva dalla previsione codicistica ma da uno specifico divieto imposto da una fonte contrattuale- collettiva, così come interpretata da questa Corte. 2.4.
Il terzo motivo, prospettato nel caso fosse stato ritenuto applicabile alla fattispecie concreta l’art. 338 CCNL Pubblici Esercizi, è parimenti inammissibile. Si denuncia un vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che postula una ricostruzione della vicenda storica che è quella operata dai giudici del merito, mentre nella specie il ricorrente fonda la sua censura su di un presupposto di fatto ritenuto errato dalla Corte territoriale e cioè che la Soccorsi fosse stata assunta per mansioni diverse (aiuto bar) rispetto a quelle che aveva esercitato e risultanti dalle buste paga (cassiera).
In ogni caso, atteso che i giudici d’appello hanno accertato, con valutazione di fatto non censurabile in questa sede, l’identità sostanziale delle mansioni svolte dalla lavoratrice prima e dopo il subentro della ricorrente, difetterebbe, anche nell’interpretazione patrocinata dalla stessa ricorrente, il presupposto fattuale necessario per reputare legittima l’apposizione del patto di prova.
3. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 2096 c.c., laddove la sentenza gravata ha ritenuto che non assumesse alcuna rilevanza – ai fini del giudizio di legittimità del patto di prova apposto al rapporto di lavoro – la circostanza che la PANDA CATERING, all’atto della creazione ex novo – e senza passaggio diretto - di un rapporto di lavoro, era a conoscenza esclusivamente del fatto che la Soccorsi, nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze del precedente datore di lavoro, era inquadrata con mansioni di cassiera per come risultante dalle pregresse buste paga.
La doglianza non può trovare accoglimento. Si denuncia impropriamente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (v., da ultimo, Cass. n. 9731/2025). Come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre).
Parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell'art.116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - seco ndo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass.
SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014. Nella sostanza, con il motivo in esame, non viene individuato un errore di diritto nell’ascrizione di significato all’art. 2096 c.c. ad opera dei giudici d’appello, ma si contestano valutazioni di fatto di costoroin ordine al rilevo di circostanze quali l’indicazione in busta paga di mansioni diverse da quelle effettivamente espletate. In definitiva, la censura non denuncia né l’utilizzazione di prove non dedotte dalle parti né l’erronea attribuzione di valore legale a prove soggette a libero apprezzamento, ma sollecita un nuovo scrutinio del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità.
4. Il quinto motivo, proposto in via subordinata, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c., in relazione all’art. 3 del d. lgs. 23/2015, per avere la Corte adita riconosciuto alla Soccorsi, in luogo di una tutela meramente indennitaria, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento in proprio favore di una somma pari a 12 mensilità ed il versamento dei contributi previdenziali. La censura è infondata, alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte che, superando il precedente orientamento espresso da Cass. n. 20239/2023 in ragione del sopravvenire della pronuncia della Corte costituzionale n. 128/2024, ha affermato il seguente principio:
“Il recesso intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo integra un'ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con conseguente riconoscimento della tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024” (Cass. n. 24201/2025, cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese regolate secondo soccombenza liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. UN., n. 4315/2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115