Cassation court dismisses demotion claim appeal, ruling it inadmissible for re-evaluating facts on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Staffa against the Appellate Court's demotion ruling inadmissible. Staffa argued the bank failed to prove he was fully inactive during his Small Business role, while the bank contended the lower court correctly assessed his inoperativity. The court rejected the appeal because the cassation procedure cannot serve as a third instance to re-evaluate facts or evidence, reserving such tasks exclusively for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, c.p.c.; Art. 366, comma 2, c.p.c.: The appeal to the Court of Cassation cannot be used to access a third instance of judgment to re-evaluate facts and evidence, which remains the exclusive task of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso 25097-2022 proposto da; STAFFA ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO PERRONE; -ricorrente principale - contro INTESA SANPAOLO S.P.A. (già BANCO DI NAPOLI S.P.A) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA CIRILLO; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 333/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/04/2022 R.G.N. 482/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dallaConsigliera Dott.
ELENA BOGHETICH . Oggetto DEMANSIONAMENTO RISARCIMENTO DEL DANNO R.G.N.25097/2022 Cron. Rep. Ud.28/01/2026 FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del giudice di prime cure, ha accolto la domanda di Antonio Staffa, dipendente del Banco di Napoli s.p.a., per l’accertamento del demansionamento subìto per il periodo giugno 2009 – giugno 2013 ed ha condannato l’Istituto bancario al pagamento di euro 24.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
2. La Corte di appello ha rilevato che, nel periodo giugno 2009 – giugno 2013, il lavoratore è stato adibito a mansione riconducibile al livello attribuito (Quadro direttivo di primo livello) peraltro completamente svuotata di operosità in quanto destinatario dell’incarico di Small Business ma (a differenza di quanto previsto dall’accordo collettivo del 29.1.2009) privo di portafoglio clienti e, dunque, di fatto esautorato dal tratto tipico del ruolo affidato; la Corte territoriale ha liquidato il danno subito, sulla base di indici presuntivi (quali l’anzianità di servizio, le funzioni direttive in precedenza svolte, la durata forzosa della inoperatività), in complessivi euro 24.000,00 quale pregiudizio patrimoniale, escludendo la sussistenza di ulteriori profili di danno (in quanto genericamente dedotti).
La Corte territoriale ha escluso profili di demansionamento con riguardo alla mansione di “addetto al Centro Domus” svolta dal lavoratore nel periodo dicembre 2008-giugno 2009 (non essendo stata raccolta la prova di una totale inoperosità, a fronte della prospettazione dell’Istituto bancario che ha dedotto di aver adibito il lavoratore ad attività di finanziamenti a privati, e in assenza di prova sulle conseguenze pregiudizievoli) nonché in relazione alle mansioni di addetto allo Small Business svolte dal 2014 (risultando, per tale periodo, affidatario di un portafoglio clienti), sottolineando che il trasferimento del lavoratore dalla sede di Roma (ove svolgeva l’attività di direttore di una piccola filiale) alla provincia di Cosenza era stato richiesto dallo stesso lavoratore (che da ottobre a dicembre 2008 era rimasto ininterrottamente assente, per fruizione di permessi legati all’espletamento del mandato di sindaco del comune di San Lucido) e che era risultata legittima la nomina, ad ottobre 2008, di un altro direttore della filiale di Roma al fine di assicurare alla struttura un supporto stabilmente presente nonché il passaggio di consegne tra direttore entrante e direttore uscente.
3. Il lavoratore propone ricorso avverso tale sentenza affidandosi a un motivo e la società bancaria resiste con controricorso proponendo altresì due motiv i di ricorso incidentale, illustrato da memoria.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed unico motivo del ricorso principale si deduce omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.), avendo, la Corte distrettuale, confuso il trasferimento di sede con il demansionamento che è coinciso con laprivazione, nell’ottobre 2008, dell’incarico di direttore di filiale; inoltre, la mansione di gestore Small Business non può ritenersi equipollente con l’iniziale profilo di appartenenza del lavoratore.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) hanno sottolineato che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla presente fattispecie, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie.
4. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, di un fatto (la nomina, ad ottobre 2008, di un direttore della filiale a cui era preposto il lavoratore) specificamente affrontato dalla sentenza impugnata (pag. 5 e pag. 8 quanto ai profili economici).
5. La censura formulata come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità. Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860/2014).
6. Il ricorso incidentale dell’Istituto bancario è inefficace in quanto tardivo.
7. Questa Corte ha affermato che, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale; Cass. n. 17707/2021). E’ stato, altresì, precisato che in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisumevidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass.33733 /2023) 8.
In conclusione, il ricorso principale è inammissibile e il ricorso incidentale è inefficace; le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.;
9. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific