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Ordinanza — n. 6838/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal regarding mandatory lawyer social security contributions and sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6838/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court partially dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that found no obligation for the lawyer to join the Separated Management. While the Court upheld the principle of universal coverage requiring contributions, it rejected the INPS's claim for sanctions based on a Constitutional Court ruling declaring the relevant penalty provision unconstitutional for non-forensic pension funds. Consequently, the appeal was allowed only regarding the sanctions, and the case was remanded for a new examination of the contribution obligation.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 26, legge 335/1995; Art. 18, comma 12, d.l. 98/2011: The Constitutional Court declared the penalty provision unconstitutional for lawyers not in the Forensic Pension Fund, establishing that sanctions for non-registration in the INPS Separated Management cannot be applied retroactively to periods prior to the law's entry into force.

Parole chiave

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mandatory social security lawyer professional status Constitutional unconstitutionality retroactive sanctions INPS Separated Management universal coverage principle remand for retrial retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
104 del 2022 che ha dichiarato, per quanto qui solo rileva, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall'art.
Art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011
104/2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 conv.
Art. 38, secondo comma, Cost.
Art. 2, comma 26, della legge 576 del 1980
3 c.p.c., viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.
art. 2935 c.c
3 c.p.c., viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 104 del 2022
Cassazione n. 24047 del 2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 11195-2021 proposto da: BONELLI ROSSI FILANGIERI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO SPAGNA MUSSO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2448/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/11/2020 R.G.N. 2619/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal Consigliere Dott.

MARIA CASOLA. Oggetto R.G.N.11195/2021 Cron. Rep. Ud23/02/2026 FATTI DI CAUSA 1. Con l’impugnata sentenza n. 2448/2020, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1470/2017, che aveva accolto il ricorso presentato dall’avv. Bonelli Rossi Filangieri, dichiarando l’insussistenza dell’obbligo della parte ricorrente di iscrizione alla Gestione Separata, disposta dall’I.N.P.S. con decorrenza 1 gennaio 2009 e, conseguentemente, insussistente l’obbligo di versamento dei contributi e delle relative sanzioni richieste dall’Istituto.

2. La Corte territoriale, in particolare, accoglieva l’appello dell’I.N.P.S. e rigettava l’appello incidentale condizionato avanzato dall’appellato, volto all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione del diritto vantato dall’Ente, eccezione respinta in primo grado.

3. L’avv. Bonelli Rossi Filangieri ha presentato ricorso per cassazione articolando due motivi. L’I.N.P.S. ha conferito procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.

4. Al termine della camera di consiglio,il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis, ultimo comma,c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. 1.1. In particolare, il ricorrente contesta la sentenza impugnata, in quanto, nonostante abbia ritenuto fondato l’assunto sostenuto dal professionista, circa la decorrenza del termine prescrizionale, ha ritenuto comunque infondata l’eccezione estintiva, qualificando come doloso occultamento del debito - rilevante quale causa di sospensione del termine, ex art. 2941, 1° comma, n. 8 c.c. -la condotta consistita nell’omissione d ella compilazione della dichiarazione dei redditi,nella parte relativa ai proventi dell’attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR). 1.2.

Il motivo è fondato. 1.3. La sentenza impugnata, infatti, dopo avere affermato - in linea con la giurisprudenza di questa Corte -che la prescrizione, nel caso di specie, decorreva dal momento in cui venivano a scadenza i termini per il pagamento dei contributi, è poi incorsa negli errores in iudicando denunciati dal ricorrente, nella parte in cui ha ravvisato un’ipotesi dioccultamento doloso del debito, idonea a sospendere il corso della prescrizione, nella mera condotta consistita nell’omessa compilazione del quadro RR, secondo i tratti di un indefettibile automatismo. 1.4.

Questa Corte, nel puntualizzare l’orientamento espresso nella sentenza n. 6677 del 2019 , richiamato anche nella sentenza impugnata e concernente una specifica vicenda processuale, ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo. 1.5. In particolare, «la condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli.

La condotta riveste rilievo alla stregua dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle Ragioni della decisione). Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato)» (n. 28594/2024; 24195/2024). 1.6.

Tale accertamento, nel caso di specie, è mancato, in quanto la pronuncia d’appello si è limitata ad enfatizzare il dato della mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’I.N.P.S. e ha così valorizzato proprio quell’automatismo censurato da questa Corte. 1.7. Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essereaccolto.

2. Con la seconda censura, si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge n. 335/1995, deducendosi l’erronea interpretazione della disciplina privatistica degli iscritti agli ordini professionali, allegandosi l’assenza di violazioni delle norme sui versamenti alla Gestione separata e lamentandosi anche l’erronea applicazione della disciplina dell’evasione, a fronte dell’incertezza normativa esistente con riferimento all’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata. 2.1. Il motivo è in fondato, dovendosi dare continuità al principio, «costituente diritto vivente, secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. n. 24047 del 2022 e molte altre successiveconformi). 2.2.Nelle more della presente decisione è, peraltro, intervenuta -come è noto - la pronuncia della Corte Costituzionale nr. 104 del 2022 che ha dichiarato, per quanto qui solo rileva, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, secondo l'esegesi di questa Corte, ritenendo privo il sistema, così ricostruito, di elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità, rinvenendo, anzi, il propriofondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma. 2.3.

Quanto, infine, alle doglianze avanzate afferenti alla contestata debenza delle sanzioni applicate dall’Istituto, occorre tener conto della sopravvenienza della citata pronuncia della Corte Cost. n. 104/2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 conv. con leggen. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alta Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 (e perciò tenuti all'obbligo i iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS) siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

3. Il ricorso è, quindi, accolto nei limiti esposti, e la sentenza d’appello dev’essere cassata per quanto di ragione.

4. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame della fattispecie controversa, in linea con i princìpi ribaditi nella presente ordinanza, e pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo; rigetta il secondo motivo per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per la pro