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Decreto — n. 6661/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 6661/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the appeal between Trenitalia Spa and Balsamo Salvatrice extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. The court noted that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, allowing the case to be terminated by decree. Consequently, no further ruling on the merits or litigation costs was necessary.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the judicial proceeding without the need for further substantive adjudication.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings Cassation appeal Trenitalia Spa litigation costs formal renunciation ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11718/2025 R.G. proposto da: Trenitalia Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michel Martone -ricorrente- contro Balsamo Salvatrice, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Pelliccioni unitamente all’avvocato Alberto Buzzi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.429/2025 depositata il 17/03/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 11718/2025 Numero sezionale 205/2026 Numero di raccolta generale 6661/2026 Data pubblicazione 20/03/2026 Così deciso in Roma, il 19/03/2026 La Presidente Titolare Adriana Doronzo Numero registro generale 11718/2025 Numero sezionale 205/2026 Numero di raccolta generale 6661/2026 Data pubblicazione 20/03/2026