Court dismisses appeal against award of 15% salary increase based on 1993 regulation and subsequent collective agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Consortium's appeal against a lower court ruling ordering a 15% salary increase for a public employee. The lower court correctly interpreted the 1993 regulation to apply the increase to the base salary as modified by later collective agreements, including the contingency allowance and EDR. The court held that the appellant's continued calculation of the increase on the original base was merely an interpretative option that did not negate the statutory obligation to pay the full amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 lett. f) del Regolamento organico del personale del 30.6.1993; Art. 1362, 1363, 1364, 1366, 1371 c.c.: The statutory provision mandating a percentage increase on the base salary applies to the modified base defined by subsequent collective agreements, and a debtor's continued calculation on the original base constitutes a mere interpretative option rather than a valid waiver of the statutory obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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guente ORDINANZA sul ricorso 22165-2024 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA (già Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia) in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CARROZZINI; -ricorrente - contro SALVATO CATALDO, rappresentato e difeso dagli avvocati BERNARDINO SIMONE, GIANFRANCO CIPPONE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1026/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 03/07/2024 R.G.N. 741/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere Dott.
ELENA BOGHETICH. Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N. 22165 /20 2 4 Cron. Rep. Ud.11/02/2026 FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda proposta da Salvato Cataldo nei confronti del Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia (subentrato ex lege al Consorzio di bonifica Terre d’Apulia) per il pagamento – per il periodo aprile 2016-aprile 2021 - dell’integrazione dello stipendio minimo nella misura del 15% prevista dall’art. 30, lett. F) del Regolamento organico del personale approvato il 30.6.1993, condannando il Consorzio alla corresponsione dei relativi importi.
2. La Corte territoriale -sottolineando preliminarmente che i chiarimenti contenuti nella memoria integrativa depositata in primo grado in ordine alle modalità di calcolo dell’integrazione stipendiale non costituivano mutatio libelli né introducevano un nuovo tema di indagine - ha rilevato che il Regolamento organico del personale conteneva un rinvio recettizio alla “retribuzione base” contenuta nei CCNL applicati e che tale nozione era mutata nel tempo (in specie a seguito della stipulazione dei CCNL 2005 e di tutti gli altri CCNL stipulati successivamente) inglobando sia l’indennità di contingenza sia l’EDR, che, pertanto, dovevano costituire la base di calcolo (insieme alla retribuzione base) della richiesta integrazione.
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Consorzio con un motivo, illustrato da memoria. Il lavoratore resiste con controricorso.
4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo e unico motivo il Consorzio ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1371 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; invero, il Regolamento stabilisce che “le retribuzioni base previste nei C.C.N.L. vigenti per il personale, espressamente recepite sono aumentate del 15%” e che “tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi di lavoro» (art. 30, lett. f).; il CCNL 2006 ha disposto che nella “paga base” confluissero anche l’indennità di contingenza e l’EDR.
Ebbene, il fatto che il Consorzio abbia sempre continuato a calcolare la maggiorazione sulla retribuzione base, così come definita al momento dell’approvazione del Regolamento, è opzione interpretativa ed applicativa corretta perché la base di calcolo non deve essere ampliata in ragione di una clausola contrattuale sopravvenuta: trattasi, invero, di un superminimo individuale generalizzato non riassorbibile dai successivi aumenti contrattuali collettivi ed individua non già un “criterio di calcolo” bensì (seppur per relationem al CCNL all’epoca vigene) l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari (e tale natura rende tale emolumento “impermeabile” rispetto all’incorporazione dell’indennità di contingenza e dell’EDR).
Inoltre, è rilevante il comportamento concludente del lavoratore il quale non ha mai (per ben 15 anni e pur essendo un sindacalista) avanzato alcuna doglianza sul calcolo della maggiorazione del 15% (da interpretare come comportamento adesivo all’interpretazione data dal datore di lavoro).
2. Il motivo è inammissibile e, per la parte residua, non è fondato.
3. Il motivo è inammissibile perché non individua la regola di ermeneutica contrattuale violata dal giudice del merito e conseguentemente non indica le ragioni per le quali da detta regola quest'ultimo si sarebbe discostato. Invero, la parte, qualora intenda dolersi della interpretazione data ad un atto negoziale dal giudice del merito, è tenuta non solo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ma anche ad indicare le ragioni per le quali la decisione impugnata da dette regole si sarebbe discostata.
Ciò perché il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene all'ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli artt. 1362 e seguenti c.c. (in tal senso, ex plurimis,Cass. n. 2465/2015; Cass. n. 7129/2017; Cass. n. 11849/2024). Nel caso di specie, il Consorzio ricorrente si è limitato ad illustrare una ricostruzione esegetica alternativa dell’art. 30, lett. F) del Regolamento, senza individuare il vizio interpretativocommesso dalla sentenza impugnata.
4. La Corte territoriale con percorso logico e coerente, rispettoso dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ha sottolineato che il tenore letterale della disposizione rivelava l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola: invero, la sentenza impugnata offre una interpretazione del tutto plausibile dell’art. 30, lett. F) del Regolamento nella misura in cui sottolinea che il rinvio alle “retribuzioni base” previste “dai CCNL vigenti” per il personale esprime la volontà di rimettere ai CCNL via via vigenti nel tempo la nozione di retribuzione su cui calcolare la maggiorazione del 15%, maggiorazione che va erogata in futuro anche in caso di variazione dei CCNL (come avvenuto in concreto, posto che a decorrere dall’1.1.2006 e in forza dell’art. 64 del CCNL del 2005 Consorzi di Bonifica e miglioramento fondiario la percentuale di aumento del 15% in questione avrebbe dovuto essere riconosciuta anche su ulteriori elementi della retribuzione in quanto conglobati nei minimi tariffari dalle parti sociali, ossia sull’indennità di contingenza e sull’EDR).
5. Infine, la Corte territoriale ha coerentemente interpretato la condotta del lavoratore, in relazione ad una possibile rinuncia tacita del diritto alla maggiorazione retributiva; difatti, perché la volontà tacita di rinunziare ad un diritto risulti effettiva è necessario che il titolare ponga in essere dei comportamenti concludenti, i quali rivelino una univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso; in tal senso, dalla mera inerzia o dal ritardo nell'esercizio del diritto non se ne può dedurre la volontà di rinunciare del titolare, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza ai fini della eventuale prescrizione estintiva; da ciò ne deriva che il semplice ritardo nell'esercizio del diritto, sebbene imputabile al titolare, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, nemmeno nel caso in cui la condotta possa indurre ragionevolmente il debitore a ritenere che il diritto non sarà più esercitato (cfr., da ultimo, Cass. n. 33731/2023; cfr., inoltre, Cass. nn. 11483 e 35576 del 2023, citate dalla sentenza impugnata; nonché Cass. n. 9367/2023;
Cass. n. 31922/2022 ed i richiami ivi contenuti); d'altro canto, la tolleranza del creditore non può giustificare l'inadempimento, né comportare per sè stessa modificazioni alla disciplina contrattuale non potendosi presumere una completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente, né un consenso alla modificazione suddetta da un comportamento equivoco come è normalmente quello di non avere preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, in quanto tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto (Cass. n. 6635/1981;
Cass. n. 466/1994; Cass. n. 5240/2004);
6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art.
13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del15% ed accessori di legge, da distrarre a favore dei procurator i dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello