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Ordinanza — n. 6633/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against labor inspectorate fine for cash wage payments and cash salary violations. The court rejects the claim that the fine calculation was erroneous. The court upholds the lower court's decision regarding the fine calculation and the nature of the violations. The court clarifies that the fine applies to each non-compliant payment instance. The court rejects the argument regarding the cumulative effect of multiple violations. The court affirms the procedural correctness of the lower court's reasoning. The court maintains that the fine was properly calculated based on the number of cash transactions. The court dismisses the appeal as the lower court's interpretation was correct. The court rules that the fine stands based on the specific statutory provisions. The court concludes that the appellant's arguments do not constitute a violation of law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6633/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Garbarino's appeal against a labor inspectorate fine imposed for paying two employees in cash without prior employment registration. The lower court found the fine correct because the law mandates traceability for every cash payment, and the evidence clearly showed weekly rather than monthly salary disbursements. The court ruled that the fine applies to each non-compliant payment instance and dismissed the appellant's claim that the calculation was merely arithmetic rather than legally grounded.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 910, 911, 913 della legge n. 205 del 2017; Art. 8, comma 1, legge n. 689 del 1981: The administrative fine for cash wage violations applies to each specific non-compliant payment instance, and the rule of unification for multiple violations applies only to a single distinct conduct, not to separate acts even if sharing the same intent.

Parole chiave

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cash wage payments labor law violations administrative fines traceability of payments cumulation of sanctions employment registration Cassation appeal retribuzione del lavoratore dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 910, 911, 913 della legge n. 205 del 2017
L’art. 1, commi 910, 911, 913 della legge n. 205 del 2017 recita: «910.
Art. 8, comma 1, legge n. 689 del 1981
cumulo giuridico, ex art. 8 legge n.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il motivo è inammissibile, essendo i motivi di ricorso solo quelli specificamente previsti dall'art. 360 primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La censura, formulata come violazione di legge, si risolve, in realtà nella denuncia di un'anomalia motivazionale che, peraltro, non si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (come innanzi illustrato) e che, pertanto, non integra i requisiti richiesti dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
art. 91 c.p
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 20129/2022
689 del 1981, relativa alle violazioni amministrative commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione, e non in funzione di unificazione della condotta» (Cass., 20129/2022).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 13665-2024 proposto da: GARBARINO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORELLA GORETTA; -ricorrente - contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASTI- ALESSANDRIA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 551/2023 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/12/2023 R.G.N. 408/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH. Oggetto OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE R.G.N. 13665 /20 2 4 Cron. Rep. Ud.11/02/2026 FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello, confermando il provvedimento del giudice di primo grado, ha respinto l’opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da Giuseppe Garbarino nei confronti dell’Ispettorato del lavoro di Asti-Alessandria il quale aveva intimato il pagamento di una sanzione rilevando – sulla scorta del verbale redatto dalla Guardia di Finanza il 9.12.2019 - la violazione dell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002 (convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del2002) per aver occupato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, 2 dipendenti nonché la violazione dell’art. 1, commi 910 e 911 della legge n. 205 del 2017 per aver corrisposto la retribuzione in contanti.

2. La Corte territoriale, ha rilevato che la determinazione della sanzione relativa alla legge n. 205 del 2017 era corretta, in quanto scopo della normativa era quello di rendere tracciabile ogni pagamento, con la conseguenza che ogni dazione costituiva illecito (e, dunque, la sanzione era stata calcolata in base al numero di dazioni, per altro riferibili solamente ad una lavoratrice); le dichiarazioni raccolte nel verbale e rilasciate dalle lavoratrice erano precise, obiettive e convergenti e in alcun modo contestate, evincendosi chiaramente la corresponsione settimanale (e non mensile) della retribuzione; l’ordinanza ingiunzione era sufficientemente motivata, posto che l’obbligo di motivazione non si estendeva alla concreta determinazione della sanzione e il giudice dell’opposizione (eventualmente investito della questione della congruità della sanzione) aveva il potere di determinarla.

3. Avverso tale sentenza l’ingiunto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Ispettorato ha resistito con controricorso.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art.360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione dell’art. 1, commi 910, 911, 913 della legge n. 205 del 2017 avendo, la Corte territoriale, ritenuto erroneamente di interpretare le disposizioni normative nel senso di correlare la sanzione ad ogni dazione di denaro e non alla “retribuzione”; la sanzione risulta applicata in base ad un mero calcolo aritmetico (i mesi di durata del rapporto di lavoro, suddivisi in settimane), in assenza di qualsiasi istruttoria sulla data di corresponsione dei presunti pagamenti. Inoltre, l’affermazione della Corte di appello secondo cui va esclusa l’applicabilità del c.d. cumulo giuridico, ex art. 8 legge n. 689 del 1981 si pone in contrapposizione con l’art. 1, comma 913, della legge n. 205 del 2017 che prevede un cumulo sanzionatorio determinato ex lege, con conseguente motivazione apparente della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art.360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione dell’art. 3, della legge n. 241 del 1990 avendo, la Corte territoriale, fornito motivazione contraddittoria ove ha rilevato che non vi è onere di motivazione relativo alla quantificazione della sanzione e, poi, non ha espresso alcun apprezzamento in ordine alla quantificazione. Manca, per la sanzione di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, ogni motivazione in ordine alla commisurazione;per questa sanzione, come per quella prevista dall’art. 1, commi 910 e 911 della legge n. 205 del 2017, la motivazione è insufficiente in quanto si basa su mere allegazioni basate su calcoli aritmetici (e non su concrete indagini) 2. Il primo motivo è in parte inammissibile e per la parte residua non è fondato.

3. Il motivo è inammissibile, essendo i motivi di ricorso solo quelli specificamente previsti dall'art. 360 primo comma, n. 5, tra i quali, all'esito del d.l. n. 83/12, non rientra più il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (che rileva solo ove il vizio si converte in violazione di legge –cfr. Cass. n. 19881/2014 - ovvero concreti l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio). Come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione), vizio che non è presente nella sentenza impugnata, che è chiaramente intellegibile.

4. Inoltre, le doglianze mirano ad ottenere, nella loro essenza, un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e si risolvono nell’unilaterale contrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto, esaminati in modo parziale e atomistico, e nella reiterazione di rilievi già disattesi dalla Corte d’appello, con motivato e plausibile apprezzamento. In specie, la Corte territoriale ha precisato che la modalità di corresponsione della retribuzione (su base settimanale) emergeva chiaramente dalle dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici (dichiarazioni “rimaste del tutto incontestate”).

5. L’art. 1, commi 910, 911, 913 della legge n. 205 del 2017 recita: «910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. 912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione».

6. Ebbene, in ordine all’interpretazione dell’art. 1, commi 910, 911, 913 della legge n. 205 del 2017, alla luce del canone esegetico dettato dall’art. 12 delle preleggi al c.c., il tenore lessicale delle disposizioni normative fa chiaramente intendere che il concetto di “retribuzione nonché ogni anticipo di essa” fa riferimento alla erogazione della somma pagata quale corrispettivo dell’attività lavorativa, erogazione che ha, quale caratteristica intrinseca, quella della periodicità (generalmente mensile). L’utilizzo della nozione generale di “retribuzione” (peraltro ricorrente in tutti i contesti normativi e negoziali che descrivono l’obbligazione principale del datore di lavoro) ha lo scopo specifico di distinguere tale istituto da altre erogazioni (ad es. rimborsi spese o liberalità) e le diverse modalità in cui può essere versata (modalità esplicitate dal comma 910) evidenzia la periodicità delle erogazioni attinenti all’istituto retributivo.

7. Inoltre, la lettura sistematica di tutti i commi (910, 911, 913) evidenzia l’intenzione legislativa di rendere tracciabile ogni dazione economica che venga erogata dal datore di lavoro con modalità diverse da quelle espressamente previste e, di conseguenza, di correlare l’applicazione delle sanzioni amministrative a ciascuna violazione delle suddette modalità.

8. Coerentemente, il legislatore ha previsto un minimo ed un massimo edittale della sanzione amministrativa da applicare, al fine di rendere proporzionata e ragionevole la sanzione anche in considerazione del tipo di periodicità scelta dal datore di lavoroper la corresponsione della retribuzione.

9. Va espresso, pertanto, il seguente principio di diritto: «l’art. 1, comma 913 della legge n. 205 del 2017 va interpretato nel senso che la sanzione pecuniaria ivi prevista (da graduare nell’ambito del minimo e del massimo edittale) è applicata per ciascuna dazione economica che non rispetti le modalità di erogazione della retribuzione come descritte nel comma 910».

10. Infine, con riguardo all’art. 8, comma 1, legge n. 689 del 1981, questa Corte ha affermato che «La unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione - nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave -in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, legge n. 689 del 1981, esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione pluri-offensiva (al di fuori, in via di eccezione, delle violazioni attinenti alla materia previdenziale e assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni.

Pertanto, la previsione di cui al medesimo articolo 8-bis, comma 1 della legge n. 689 del 1981, relativa alle violazioni amministrative commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione, e non in funzione di unificazione della condotta» (Cass., 20129/2022). In conformità a tale orientamento, la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità del c.d. cumulo giuridico, non ricorrendo la commissione di plurime violazioni con un’unica azione bensì più condotte, distinte tra loro (ossia l’erogazione, ogni settimana, di un compenso mediante denaro contante).

11. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

12. La censura, formulata come violazione di legge, si risolve, in realtà nella denuncia di un'anomalia motivazionale che, peraltro, non si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (come innanzi illustrato) e che, pertanto, non integra i requisiti richiesti dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ul