Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Ambrosin Gianfranco, did not act to preserve the right to have the appeal decided, while the respondent, Artur S.r.l., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed 40-day period results in the appeal being deemed withdrawn and the case being declared extinct.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19887/2025 R.G. proposto da: Ambrosin Gianfranco, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Spampatti -ricorrente- contro Artur S.r.l. Unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Mazzeo unitamente agli avvocati Maurizio Pintabona, Daniele Compagnone -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n.78/2025 depositata il 22/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 19887/2025 Numero sezionale 201/2026 Numero di raccolta generale 6565/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/03/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 19887/2025 Numero sezionale 201/2026 Numero di raccolta generale 6565/2026 Data pubblicazione 19/03/2026