Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, Coop 134 Coop Sociale, did not act within this timeframe, while the respondent, Surdo Marco Antonio, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14271/2021 R.G. proposto da: Coop 134 Coop Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Fiorillo unitamente agli avvocati Adalberto Perulli, Paolo Mancuso -ricorrente- contro Surdo Marco Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Giannuzzi unitamente all’avvocato Gianmatteo Di Fronzo -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.187/2021 depositata il 11/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14271/2021 Numero sezionale 198/2026 Numero di raccolta generale 6532/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/03/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 14271/2021 Numero sezionale 198/2026 Numero di raccolta generale 6532/2026 Data pubblicazione 19/03/2026