Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Bari Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within forty days. The appellant, Encica Madalina Zaha, had not requested a decision on the proposed settlement, while the respondent, Bulzis Michele, maintained the original judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on a settlement proposal within the statutory period of forty days.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19216/2025 R.G. proposto da : Encica Madalina Zaha, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Di Rella -ricorrente- contro Bulzis Michele, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello De Vivo -controricorrente- nonché contro Balan Victor Costantin -intimati- Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele De Rose unitamente agli avvocati Carla d'Aloisio, Ester Ada Sciplino, Antonino Sgroi -resistente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.394/2025 depositata il 02/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin favore del controricorrente Bulzis Michele.
Non si provvede sulle spese nei confronti dell’Inps che ha depositato procura speciale senza svolgere difese. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Bulzis Michele, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2. 940 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Cos