Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. Unicredit S.p.a. filed the appeal against the Court of Rome's judgment, but remained silent on the procedural proposal for 40 days. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, terminating the case and ordering the appellant to pay the opposing parties' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within 40 days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16675/2025 R.G. proposto da: Unicredit S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Pessi unitamente all’avvocato Francesco Giammaria -ricorrente- contro Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele De Rose unitamente agli avvocati Ester Ada Sciplino, Carla d'Aloisio, Antonino Sgroi -controricorrente- contro Lacopo Giancarlo, rappresentato e difeso dagli avvocati Mara Ticconi, Benedetto Spinosa -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.542/2025 depositata il 13/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16675/2025 Numero sezionale 195/2026 Numero di raccolta generale 6526/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/03/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 16675/2025 Numero sezionale 195/2026 Numero di raccolta generale 6526/2026 Data pubblicazione 19/03/2026