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Decreto — n. 6523/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal, ordering appellants to pay litigation costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 6523/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by the Le Pira and Amaro family against a Sicilian regional administrative decision extinguished following their formal withdrawal. The court noted that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, with no valid grounds for cost compensation. Consequently, the appellants were ordered to pay the litigation expenses totaling €2,600 to the regional authorities.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A withdrawal of appeal meeting statutory requirements results in the extinction of the proceedings and the imposition of litigation costs on the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation Code of Civil Procedure cassation dismissal dispensa dal versamento delle spese rinuncia alle prestazioni d'assicurazione compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19396/2025 R.G. proposto da: Le Pira Arcangela, Amaro Carlo, Amaro Alessandro, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Cosio -ricorrenti- contro Regione Sicilia, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.259/2025 depositata il 27/03/2025. letta la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c. occorre provvedere sulle spese, da porre a carico dei ricorrenti giacché le circostanze allegate nell’atto di rinuncia non possono essere opposte ai controricorrenti per giustificare una pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Numero registro generale 19396/2025 Numero sezionale 194/2026 Numero di raccolta generale 6523/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 2.600,00 per competenze professionali oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 18/03/2026 La Presidente Annalisa Di Paolantonio Numero registro generale 19396/2025 Numero sezionale 194/2026 Numero di raccolta generale 6523/2026 Data pubblicazione 19/03/2026