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Decreto — n. 6513/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 6513/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. Stefanelli Rocco filed the appeal against the Lecce Court of Appeal's judgment but remained silent on the proposed settlement for over a month. Consequently, the court ruled that the appellant's inaction constituted a waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period waiver of appeal litigation costs allocation ispettorato del lavoro obbligo di controllo contratto d'ispezione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.190/2025 depositata il 14/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 11200/2025 Numero sezionale 193/2026 Numero di raccolta generale 6513/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.190/2025 depositata il 14/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 11200/2025 Numero sezionale 193/2026 Numero di raccolta generale 6513/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11200/2025 R.G. proposto da: Stefanelli Rocco in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tony Indino -ricorrente- contro Ispettorato Territoriale Del Lavoro Di Lecce in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato . -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.190/2025 depositata il 14/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 11200/2025 Numero sezionale 193/2026 Numero di raccolta generale 6513/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 18/03/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 11200/2025 Numero sezionale 193/2026 Numero di raccolta generale 6513/2026 Data pubblicazione 19/03/2026