Decreto — n. 6504/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPACINI DANIELE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO BALDASSARRI, MICHEL MARTONE; -ricorrente successivo n. 2 - contro BIANCHINI EDOARDO, TUCI ALESSANDRA, BALLI ANDREA, DE MATTEIS FELICE, BARNI GIANLUCA, ROMITI ALESSANDRO, FERRARI MARCO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati FABIO RUSCONI, FRANCESCO RUSCONI, MICHELA VALENTI; -controricorrenti al ricorso successivo n. 2 - nonché contro STRATI DOMENICO, GUALTIEROTTI ANDREA, ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.741/2023depositata il 02/01/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione de i controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 6504/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 2 - contro BIANCHINI EDOARDO, TUCI ALESSANDRA, BALLI ANDREA, DE MATTEIS FELICE, BARNI GIANLUCA, ROMITI ALESSANDRO, FERRARI MARCO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati FABIO RUSCONI, FRANCESCO RUSCONI, MICHELA VALENTI; -controricorrenti al ricorso successivo n. 2 - nonché contro STRATI DOMENICO, GUALTIEROTTI ANDREA, ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.741/2023depositata il 02/01/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione de i controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14824/2024 R.G. proposto da: STRATI DOMENICO, rappresentato e difeso dall' avvocato ALBERTO NICCOLAI; -ricorrente - contro BIANCHINI EDOARDO, TUCI ALESSANDRA, BALLI ANDREA, DE MATTEIS FELICE, BARNI GIANLUCA, ROMITI ALESSANDRO, FERRARI MARCO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati FABIO RUSCONI, FRANCESCO RUSCONI, MICHELA VALENTI; -controricorrenti - nonché contro PACINI DANIELE, GUALTIEROTTI ANDREA, ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - e sul RICORSO SUCCESSIVO n. 1 SENZA N.R.G. proposto da: GUALTIEROTTI ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO BALDASSARRI, MICHEL MARTONE; -ricorrente successivo n. 1 - contro BIANCHINI EDOARDO, TUCI ALESSANDRA, BALLI ANDREA, DE MATTEIS FELICE, BARNI GIANLUCA, ROMITI ALESSANDRO, FERRARI MARCO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati FABIO RUSCONI, FRANCESCO RUSCONI, MICHELA VALENTI; -controricorrenti al ricorso successivo n. 1 – nonché contro STRATI DOMENICO, PACINI DANIELE, ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - e sul RICORSO SUCCESSIVO n. 2 SENZA N.R.G. proposto da:
PACINI DANIELE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO BALDASSARRI, MICHEL MARTONE; -ricorrente successivo n. 2 - contro BIANCHINI EDOARDO, TUCI ALESSANDRA, BALLI ANDREA, DE MATTEIS FELICE, BARNI GIANLUCA, ROMITI ALESSANDRO, FERRARI MARCO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati FABIO RUSCONI, FRANCESCO RUSCONI, MICHELA VALENTI; -controricorrenti al ricorso successivo n. 2 - nonché contro STRATI DOMENICO, GUALTIEROTTI ANDREA, ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.741/2023depositata il 02/01/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione de i controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma,il