Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 6504/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6504/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6504/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PACINI DANIELE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO BALDASSARRI, MICHEL MARTONE; -ricorrente successivo n. 2 - contro BIANCHINI EDOARDO, TUCI ALESSANDRA, BALLI ANDREA, DE MATTEIS FELICE, BARNI GIANLUCA, ROMITI ALESSANDRO, FERRARI MARCO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati FABIO RUSCONI, FRANCESCO RUSCONI, MICHELA VALENTI; -controricorrenti al ricorso successivo n. 2 - nonché contro STRATI DOMENICO, GUALTIEROTTI ANDREA, ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.741/2023depositata il 02/01/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione de i controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 c.p; Decreto — n. 6504/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 2 - contro BIANCHINI EDOARDO, TUCI ALESSANDRA, BALLI ANDREA, DE MATTEIS FELICE, BARNI GIANLUCA, ROMITI ALESSANDRO, FERRARI MARCO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati FABIO RUSCONI, FRANCESCO RUSCONI, MICHELA VALENTI; -controricorrenti al ricorso successivo n. 2 - nonché contro STRATI DOMENICO, GUALTIEROTTI ANDREA, ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.741/2023depositata il 02/01/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione de i controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali diritto di ottenere una decisione abbandono del procedimento rinuncia al dibattimento orale estinzione dell'obbligazione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione de i controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14824/2024 R.G. proposto da: STRATI DOMENICO, rappresentato e difeso dall' avvocato ALBERTO NICCOLAI; -ricorrente - contro BIANCHINI EDOARDO, TUCI ALESSANDRA, BALLI ANDREA, DE MATTEIS FELICE, BARNI GIANLUCA, ROMITI ALESSANDRO, FERRARI MARCO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati FABIO RUSCONI, FRANCESCO RUSCONI, MICHELA VALENTI; -controricorrenti - nonché contro PACINI DANIELE, GUALTIEROTTI ANDREA, ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - e sul RICORSO SUCCESSIVO n. 1 SENZA N.R.G. proposto da: GUALTIEROTTI ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO BALDASSARRI, MICHEL MARTONE; -ricorrente successivo n. 1 - contro BIANCHINI EDOARDO, TUCI ALESSANDRA, BALLI ANDREA, DE MATTEIS FELICE, BARNI GIANLUCA, ROMITI ALESSANDRO, FERRARI MARCO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati FABIO RUSCONI, FRANCESCO RUSCONI, MICHELA VALENTI; -controricorrenti al ricorso successivo n. 1 – nonché contro STRATI DOMENICO, PACINI DANIELE, ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - e sul RICORSO SUCCESSIVO n. 2 SENZA N.R.G. proposto da:

PACINI DANIELE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO BALDASSARRI, MICHEL MARTONE; -ricorrente successivo n. 2 - contro BIANCHINI EDOARDO, TUCI ALESSANDRA, BALLI ANDREA, DE MATTEIS FELICE, BARNI GIANLUCA, ROMITI ALESSANDRO, FERRARI MARCO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati FABIO RUSCONI, FRANCESCO RUSCONI, MICHELA VALENTI; -controricorrenti al ricorso successivo n. 2 - nonché contro STRATI DOMENICO, GUALTIEROTTI ANDREA, ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.741/2023depositata il 02/01/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione de i controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il