Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; judgment extinguished per Art. 380-bis c.p.c. and costs awarded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, I.n.p.s., did not respond to the proposal, while the respondent, Angela Carla Gallia, argued for the appeal's dismissal. Consequently, the court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the prescribed period following the court's proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16993/2025 R.G. proposto da: I.n.p.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Massafra unitamente agli avvocati Sebastiano Caruso, Cherubina Ciriello, Massimo Boccia Neri -ricorrente- contro Angela Carla Gallia, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Valettini -controricorrente- avverso la sentenza n. 75/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 12/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16993/2025 Numero sezionale 189/2026 Numero di raccolta generale 6502/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dell’avv.
Roberto Valettini dichiaratosi antistatario. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 750,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione a favore dell’avv. Roberto Valettini dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2026 La Presidente Annalisa Di Paolantonio Numero registro generale 16993/2025 Numero sezionale 189/2026 Numero di raccolta generale 6502/2026 Data pubblicazione 19/03/2026