Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, IN.P.S., had not acted to preserve the case after the deadline passed, while the respondent, Felice Nicoletti, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the litigation.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16464/2025 R.G. proposto da: I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Massafra unitamente agli avvocati Cherubina Ciriello, Massimo Boccia Neri, Sebastiano Caruso -ricorrente- contro FELICE NICOLETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio D'Amato -controricorrente- avverso la sentenza n. 5/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Potenza il 05/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16464/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 6428/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo con distrazione a favore dell’avv.
Fabio D’Amato, dichiaratosi antistatario. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 750,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Fabio D’Amato, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2026 La Presidente Annalisa Di Paolantonio Numero registro generale 16464/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 6428/2026 Data pubblicazione 18/03/2026