Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Monica Minto, had not responded to the court's proposal for judgment summary, while the respondent, a cancer charity association, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment summary within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17706/2023 R.G. proposto da: Minto Monica, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Carniello -ricorrente- contro Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro I Tumori Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Meri d'Aloia unitamente all’avvocato Marco Pino -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.549/2023 depositata il 06/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Numero registro generale 17706/2023 Numero sezionale 187/2026 Numero di raccolta generale 6423/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/03/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 17706/2023 Numero sezionale 187/2026 Numero di raccolta generale 6423/2026 Data pubblicazione 18/03/2026