Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, I.N.P.S., had proposed a definition of the proceedings but remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22794/2025 R.G. proposto da: I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Massafra unitamente agli avvocati Cherubina Ciriello, Massimo Boccia Neri, Sebastiano Caruso -ricorrente- contro VITO LAERA, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Valettini -controricorrente- avverso la sentenza n. 155/2025 emessa dalla Corte d'Appello Sez.dist. di Taranto il 05/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 22794/2025 Numero sezionale 186/2026 Numero di raccolta generale 6422/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 750,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2026 La Presidente Annalisa Di Paolantonio Numero registro generale 22794/2025 Numero sezionale 186/2026 Numero di raccolta generale 6422/2026 Data pubblicazione 18/03/2026