Cassation appeal dismissed due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period. The appellant, a transport company, had filed a challenge against a lower court labor judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied the statutory rule that silence constitutes a waiver, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a ruling on a cassation appeal within 40 days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19714/2024 R.G. proposto da: Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Garramone unitamente all’avvocato Sergio Alberto Codella -ricorrente- contro Mordà Francesco, Schirano Emidio, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Aloi -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.222/2024 depositata il 07/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 19714/2024 Numero sezionale 185/2026 Numero di raccolta generale 6421/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 17/03/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 19714/2024 Numero sezionale 185/2026 Numero di raccolta generale 6421/2026 Data pubblicazione 18/03/2026