Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; applicant waived right by failing to request decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the applicant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. Weldegebriel Haregeweyine Tedela, represented by Mirco Giovanni Rizzoglio, did not act on the proposal sent by the Delegated Counsel, while the opposing parties argued for the dismissal based on this inaction. The court ruled that such silence constitutes a waiver of the right to proceed, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the applicant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the proposal for judgment constitutes a waiver of the right to the decision, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3384/2022 R.G. proposto da: Weldegebriel Haregeweyine Tedela, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirco Giovanni Rizzoglio -ricorrente- contro Azienda Servizi Alla Persona Golgi Redaelli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Martin Mollichella -controricorrente- nonché contro Paxme Assistance Soc Coop Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.841/2021 depositata il 21/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 3384/2022 Numero sezionale 184/2026 Numero di raccolta generale 6411/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/03/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 3384/2022 Numero sezionale 184/2026 Numero di raccolta generale 6411/2026 Data pubblicazione 18/03/2026