Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing Fioravanti Tiziana, had not responded to the procedural proposal issued by the court, while the opposing party, Gruppo Frangipani Srl, contended that the silence constituted a waiver of rights. The court ruled that under the Civil Procedure Code, such inaction legally equates to a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15232/2025 R.G. proposto da: Fioravanti Tiziana, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Prisco -ricorrente- contro Gruppo Frangipani Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Borri -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.11/2025 depositata il 09/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Numero registro generale 15232/2025 Numero sezionale 183/2026 Numero di raccolta generale 6406/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/03/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 15232/2025 Numero sezionale 183/2026 Numero di raccolta generale 6406/2026 Data pubblicazione 18/03/2026