Decreto — n. 6394/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16973/2025 R.G. proposto da: A.n.m. - Azienda Napoletana Mobilità in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Loiacono -ricorrente- contro Nocerino Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Cellupica unitamente all’avvocato Nerino Allocati -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.308/2025 depositata il 25/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6394/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 16973/2025 R.G. proposto da: A.n.m. - Azienda Napoletana Mobilità in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Loiacono -ricorrente- contro Nocerino Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Cellupica unitamente all’avvocato Nerino Allocati -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.308/2025 depositata il 25/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16973/2025 R.G. proposto da: A.n.m. - Azienda Napoletana Mobilità in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Loiacono -ricorrente- contro Nocerino Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Cellupica unitamente all’avvocato Nerino Allocati -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.308/2025 depositata il 25/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Numero registro generale 16973/2025 Numero sezionale 182/2026 Numero di raccolta generale 6394/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Così deciso in Roma, il 17/03/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 16973/2025 Numero sezionale 182/2026 Numero di raccolta generale 6394/2026 Data pubblicazione 18/03/2026