Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the respondent failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Attardo Laura, had not submitted any request to the court within this timeframe, while the opposing party argued for the dismissal based on procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within the statutory period results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15101/2022 R.G. proposto da: Attardo Laura, rappresentata e difesa dagli avvocati Pia Cristina Fallucca e Antonino Catalano -ricorrente- contro Società' Cooperativa Culture in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Riva controricorrente - ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.211/2022 depositata il 19/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Numero registro generale 15101/2022 Numero sezionale 181/2026 Numero di raccolta generale 6392/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/03/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 15101/2022 Numero sezionale 181/2026 Numero di raccolta generale 6392/2026 Data pubblicazione 18/03/2026