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Decreto — n. 6367/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6367/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6367/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15793/2025 R.G. proposto da: Anm Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Liguori unitamente all’avvocato Marcello d'Aponte -ricorrente- contro Pasquale Mazzone in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.725/2025 depositata il 02/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6367/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Numero registro generale 15793/2025 Numero sezionale 179/2026 Numero di raccolta generale 6367/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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rimborso delle spese procedimento in contumacia ripetibili prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di difesa mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15793/2025 R.G. proposto da: Anm Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Liguori unitamente all’avvocato Marcello d'Aponte -ricorrente- contro Pasquale Mazzone in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.725/2025 depositata il 02/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Numero registro generale 15793/2025 Numero sezionale 179/2026 Numero di raccolta generale 6367/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 17/03/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 15793/2025 Numero sezionale 179/2026 Numero di raccolta generale 6367/2026 Data pubblicazione 18/03/2026