Cassation appeal dismissed due to 40-day silence on proposal for case termination under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the labor decree extinct because the appellant failed to respond to a proposal for case definition within 40 days. The appellant, representing Alitalia, filed the appeal but remained silent after the court's proposal was communicated, while the respondent, Pandolfi, argued for the dismissal based on this procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, extinguishing the litigation and ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the statutory period following a proposal for case definition constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16754/2025 R.G. proposto da: Alitalia - Società Aerea Italiana Spa In Amministrazione Straordinaria in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Bellomo -ricorrente- contro Pandolfi Pierpaolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Nappi unitamente all’avvocato Massimo Nappi -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia n.3948/2022 depositato il 23/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 16754/2025 Numero sezionale 178/2026 Numero di raccolta generale 6365/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari avvocati Massimo Nappi e Marco Nappi. Così deciso in Roma, il 17/03/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 16754/2025 Numero sezionale 178/2026 Numero di raccolta generale 6365/2026 Data pubblicazione 18/03/2026