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Ordinanza — n. 6283/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling self-employed must include all business income but exclude passive capital gains from contribution base.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6283/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the INPS's cassation appeal against the Court of Appeal of Turin, which upheld a lower court ruling in favor of Blangero Nadia. The INPS argued that all business income should be included in the contribution base, while Blangero contended that only active labor income qualifies. The court rejected the INPS's claim, affirming that passive capital gains from shareholding without active work must be excluded from the contributory base.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis della legge n. 438/92; Art. 360 c.p.c.: The self-employed must include all business income in the contribution base, excluding passive capital gains derived from mere participation in capital companies without active labor.

Parole chiave

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self-employed contribution base business income taxation passive capital gains INPS social security capital company participation labor vs capital income contribution obligation scope computo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis della legge n. 438/92
Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92 di conversione, con modificazioni, del decreto n.
Art. 360 c.p.c.
233/90, in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986
Art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986
917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)” (Cass.n.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 22901/24
917 del 1986)” (Cass.n. 22901/24, 14043/25, 21540/19).
Cass.n. 14043/25
Cass.n. 21540/19
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 3237-2020 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -ricorrenti - contro BLANGERO NADIA, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO VIGLIETTI, MARINA MASCIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 499/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/07/2019 R.G.N. 725/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. Oggetto R.G.N.3237/2020 Cron. Rep. Ud.27/01/2026 R.G. 3237/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 9.7.2019 n. 499, la Corte d’appello di Torino rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva accolto l’opposizione all’avviso di addebito proposta da Blangero Nadia relativo a contributi IVS, oneri accessori e quote associative e perché fosse accertato che la base dell’imponibile contributivo a suo carico fosse costituita unicamente dal reddito d’impresa percepito negli anni quale titolare di impresa individuale e non anche dalle quote di reddito imputabile alla partecipazione della stessa nella società Soluzioni Sistemi Cuneo srl.

Il tribunale ha accolto l’opposizione ritenendo che occorresse differenziare i redditi d lavoro nell’impresa, che vanno inseriti nella base imponibile degli assicurati alla Gestione Inps, dai redditi di capitale maturati in società di capitale nelle quali l’assicurata non aveva prestato attività lavorativa ed a prescindere dalla destinazione che l’assemblea avesse riservato a detti utili e, quindi, anchese essi non fossero stati distribuiti. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre Blangero Nadia ha resistito con controricorso.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92 di conversione, con modificazioni, del decreto n. 384/92 e in connessione con questo della legge n. 233/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello, nell’individuare la base imponibile sulla quale il lavoratore autonomo deve versare la propria contribuzione, in quanto iscritto alla Gestione previdenziale Inps, aveva ritenuto che si dovesse tenere conto solo dei redditi connessi allo svolgimento di attività lavorativa e non di tutti i redditi dallo stesso percepiti nel corso dell’anno di riferimento.

Il motivo di ricorso è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,“Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolarei contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)” (Cass.n. 22901/24, 14043/25, 21540/19).

Nella specie, la Corte d’appello ha fatto “buon governo” del superiore principio, avendo accertato che Blangero Nadia svolgeva attività lavorativa solo all’interno della ditta individuale di cui era titolare, ma non all’interno della società di capitali Soluzioni Sistemi Cuneo srl di cui era socia ma senza avervi alcuna attività lavorativa al suo interno e ciò, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte non sono soggetti all’obbligo contributivo chi si limita a investire i propri capitali a scopo di utile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna l’Inps a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma