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Ordinanza — n. 6237/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Poste Italiane's appeal regarding illegal labor subcontracting and de facto employment relationship. The court rejects the claim that the contract was merely a service agreement. The decision upholds the lower court's finding of a direct employment relationship. The ruling clarifies the distinction between legitimate subcontracting and illegal labor intermediation. The court emphasizes the necessity of organizational autonomy for the contractor. The judgment confirms the workers' rights to back pay and benefits. The case establishes strict criteria for identifying disguised employment. The outcome favors the employees against the public utility company. The decision reinforces the principle of substantive over formalistic analysis. The ruling ensures compliance with labor standards in public contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6237/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Poste Italiane's appeal against the Rome Court of Appeal's finding of an illegal labor subcontracting arrangement. The lower court determined that workers were directly employed by Poste Italiane rather than being mere intermediaries for Gepin Contact. The court dismissed the appeal because the contested legal issues had already been settled by prior precedent and the lower court's factual findings were properly motivated. Consequently, the appeal was rejected, and Poste Italiane was ordered to pay the legal costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 29 d.lgs. n. 276/2003; Art. 2909 cod. civ.: A subcontracting contract is valid only if the contractor demonstrates genuine organizational autonomy and assumes the risks of the business, distinguishing it from a disguised direct employment relationship where the principal exercises direct control over workers.

Parole chiave

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illegal labor subcontracting de facto employment relationship organizational autonomy requirement public utility contracts labor intermediation rules substantive over formalistic analysis back pay recognition lavoro a tempo determinato

Disposizioni normative citate

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Art. 29 d.lgs. n. 276/2003
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.
Art. 2909 cod. civ.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. (art.
Art. 380 bis 1 cpc
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
DPR n. 115/02
13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n.
art. 2909 cod. civ
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.
art. 116 cod. proc. civ
276 del 2003 in relazione all’art. 116 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9630-2022 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAMPIERO PROIA; -ricorrente - contro FERRARA VALERIA, CATACCHIO CRISTINA, CIAPPETTA LUISA, DI PERSIO BARBARA, FILIPPI NADIA, FIORENZA SIMONA, FOSCHETTI YLENJA, MISISCHIA DANIELA, NERA CRISTINA, PANTONE FRANCESCO, SIRIGU VALENTINA, TESONIERO LAURA, TIDDI ANDREA, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ANNALISA CIAFFI, GIUSEPPE SOTTILE; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 3401/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2021 R.G.N. 282/2019;

Oggetto Costituzione rapporto privato R.G.N.9630/2022 Cron. Rep. Ud04/12/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. Fatti di causa 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado ha accertato che tra Gepin Contact S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. era intercorso un appalto illecito di manodopera e, di conseguenza, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra i lavoratori in epigrafe indicati e Poste Italiane S.p.A., in essereal momento della pronuncia, con inquadramento nel livello D del CCNL Poste e con il riconoscimento delle decorrenze e degli importi, a titolo di retribuzioni arretrate, in dispositivo indicate.

2. I giudici di seconde cure, dalla istruttoria espletata, hanno rilevato che la Gepin Contact S.p.A. era stata una mera somministratrice di manodopera, perché si era limitata alla mera gestione ammnistrativa dei rapporti lavorativi e che le mansioni svolte dai lavoratori andavano correttamente inquadrate nel livello D del CCNL di categoria.

3. Avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui hanno resistito i lavoratori sopraindicati con controricorso .

4. Le parti hanno depositato memorie.

5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente va respinta la richiesta, avanzata dalla ricorrente, di fissazione della trattazione del presente ricorso in udienza pubblica, non venendo in rilievo questioni di natura nomofilattica, atteso che questa Corte, sui punti controversi oggetto delle doglianze, si è già pronunciata, come sarà in seguito specificato,e non vi sono valide ragioni per mutare i propri orientamenti.

2. Orbene, i motivi possono essere così sintetizzati, come specificati dalla stessa ricorrente.

3. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), censurando la sentenza impugnata laddove ha escluso che il passaggio in giudicato della decisione resa nell’ambito del giudizio ex art. 1, commi 47 ss. della legge n. 92 del 2012, promosso dagli odierni resistenti contro Gepin Contact S.p.a., all’esito del quale era stata accertata l’illegittimità del licenziamento adottato nei loro confronti e conseguentemente disposta la loro reintegrazione in servizio ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, non fosse idoneo a precludere l’accoglimento delle domande avanzate nel presente giudizio, volte ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro in capo a Poste Italiane S.p.A.

4. Il motivo è infondato.

5. Come già affermato in sede di legittimità, in fattispecie analoghe (Cass. n. 32412/2023; Cass. n. 10694/2023, Cass.n. 9783/2024; Cass. n. 26170/2025), a fronte del recesso del formale datore di lavoro era interesse del lavoratore salvaguardare la permanenza del rapporto di lavoro e la retribuzione, facendo valere l'invalidità del recesso intimato dall'apparente datore di lavoro; tuttavia, ciò non significa rinunciare all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro nei confronti di quello che siritiene essere l'effettivo datore di lavoro, come nel caso di specie; pertanto, non sussiste preclusione rispetto alla possibilità di agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di codatorialità, in quanto le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere non incidono sul rapporto di lavoro sostanziale intercorrente con diverso (o plurimo) datore di lavoro.

Ne consegue che la definitività della situazione processuale formatasi in relazione alla illegittimità del licenziamento intimato dalla Gepin Contact S.p.A. non costituisce alcun giudicato esterno preclusivo in ordine alle domande di cui al presente giudizio.

6. Con il secondo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, quarto comma, lettera d), della legge n. 183 del 2010 in relazione all’art. 12 prel. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.), censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la circostanza che gli odierni resistenti abbiano impugnato il licenziamento loro intimato da Gepin Contact S.p.a. “in data 28 luglio 2016 (…) entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge” fosse sufficiente ad evitare il compiersi della decadenza di cui all’art. 32, comma quattro, lettera d), della legge n. 183 del 2010.

7. Il motivo è infondato , sia pure con le integrazioni motivazionali che seguono.

8. Questa Corte ha specificato che il licenziamento intimato dall'appaltatore, datore di lavoro formale, non determina l'operatività della decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, con riguardo all'azione, volta alla costituzione o all'accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l'appaltante, datore di lavoro effettivo, essendo l'azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto (Cass. n. 6266/2024; Cass. n. 39490/2021). Nella fattispecie, non risulta (né è stata idoneamente allegata) la sussistenza di un atto scritto idoneo a fare decorrere il termine decadenziale per la domanda azionata dagli originari ricorrenti.

9. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del D. lgs. n. 276 del 2003 in relazione all’art. 116 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), censurando la sentenza impugnata nella parte cui ha ritenuto che sarebbe stata configurabile una violazione dell’art. 29 del D. lgs. n. 276 del 2003 solo in virtù della circostanza che dall’istruttoria svolta sarebbe emerso che gli odierni resistenti erano stati destinatari di ordini e/o direttive da parte dei preposti di Poste Italiane S.p.A., senza tuttavia tenere conto di quale fosse l’oggetto ed il contenuto degli stessi e di verificare, pertanto, se si configurassero come direttive strettamente intese ovvero piuttosto come indicazioni fornite per la esatta realizzazione del servizio oggetto dell’appalto.

10. Il motivo non è meritevole di accoglimento presentando profili di infondatezza e di inammissibilità.

11. È infondato, perché la sentenza impugnata è in linea, in punto di diritto, con i precedenti affermati in sede di legittimità (Cass. n. 15557/2019) secondo cui, l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore; inoltre, è stato precisato che, in tema di interposizione di manodopera, la genuinità di un appalto di opere o servizi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, presuppone -specie nell'ipotesi di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di manodopera - la verifica dell'affidamento all'appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d'impresa, con la conseguenza che non è sufficiente la preponderanza del servizio appaltato per il numero del personale addetto al servizio e per la professionalità specifica dei lavoratori, ma occorre la costituzione di un gruppo di lavoratori coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti (Cass. n. 12551/2020;

Cass. 18945/2025).

12. È, invece, inammissibile la censura lì dove viene criticato l’accertamento di merito, svolto dai giudici di seconde cure, in quanto adeguatamente motivato in relazione alla valutazione dell’attività istruttoria espletata e, pertanto, insindacabile in questa sede.

13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

14. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei Difensori dei controricorrenti.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori dei controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a