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Ordinanza — n. 6236/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Telecom Italia's appeal regarding labor relations and wage obligations under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6236/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Telecom Italia's appeal against a lower court ruling that established a labor relationship between the workers and Telecom Italia. The company argued that the statute of limitations had expired and that wage obligations should have been treated differently before a specific court date. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the precise location, manner, and timing of their arguments before the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the precise 'where', 'how', and 'when' of their arguments before the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specification of arguments labor relations statute of limitations wage obligations interposition of labor costs of litigation lavoro a tempo determinato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
183/2010, ai sensi dell’art. 360 co.
Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
Art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183/2010
115, 414 e 437 cpc e dell’art. 32 legge n.
Art. 29 D.lgs. n. 276/2003
e dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003, ai sensi dell’art.
Artt. 1218, 1206 e 1207 cod. civ.
art. 32 legge n. 183/2010
115, 414 e 437 cpc e dell’art. 32 legge n. 183/2010, ai sensi dell’art.
art. 2697 cod. civ
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
art. 29 D.lgs. n. 276/2003
e dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003, ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19064/2006
(Cass. n. 19064/2006; Cass.
Cass. n. 17313/2020
19064/2006; Cass. n. 17313/2020).
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Ordinanza — n. 13901/2022 — snciv
Cassation appeal dismissed due to withdrawal; both parties agreed to terminate proceedings under Art. 391 c.p.c. without cost allocation.
Ordinanza — n. 6237/2026 — snciv
Cassation court dismisses Poste Italiane's appeal regarding illegal labor subcontracting and de facto employment relationship. The court rejects the claim that the contract was merely a service agreement. The decision upholds the lower court's finding of a direct employment relationship. The ruling clarifies the distinction between legitimate subcontracting and illegal labor intermediation. The court emphasizes the necessity of organizational autonomy for the contractor. The judgment confirms the workers' rights to back pay and benefits. The case establishes strict criteria for identifying disguised employment. The outcome favors the employees against the public utility company. The decision reinforces the principle of substantive over formalistic analysis. The ruling ensures compliance with labor standards in public contracts.
Ordinanza — n. 6670/2023 — snciv
Cassation court dismisses Telecom Italia's appeal against workers' wages due to established precedent on employment continuity.
Ordinanza — n. 33256/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal against labor contract finding, upholding evidence evaluation on sham employment.
Ordinanza — n. 17842/2023 — snciv
Court dismisses appeal against labor court ruling establishing indefinite-term employment relationship with RAI based on subordinate control.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10468-2022 proposto da: TELECOM ITALIA - TIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI; -ricorrente - contro SANSEVERINO GENNARO, ALLOTTA GIUSEPPE, GRASSIA LUIGI, MONTAGNARO DOMENICO, MONTELLA PASQUALE, SANTANASTASIO ROSARIO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 5113/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/11/2021 R.G.N. 1117/2018;

Oggetto Costituzione rapporto privato R.G.N.10468/2022 Cron. Rep. Ud04/12/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. Fatti di causa 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado ha dichiarato che tra i lavoratori in epigrafe indicati e la Telecom Italia S.p.A. si era costituito un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, a far data alla loro assunzione presso la società interposta (Gepin S.p.A.) nel medesimo livello professionale rivestito presso l’interposta, con riconoscimento dell’anzianità maturata dalla stessa data e del pagamento della retribuzione, oltre contributi previdenziali ed accessori di legge.

2. Avverso tale decisione la Telecom Italia S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui hanno resistito i lavoratori in epigrafe indicati.

3. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 414 e 437 cpc e dell’art. 32 legge n. 183/2010, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello ritenuto che non si fosse verificata alcuna decadenza ad agire, per tutti gli originari ricorrenti, in considerazione del fatto che questi ultimi avevano cessato il rapporto di lavoro in data 9.12.2014 mentre la impugnativa del licenziamento era avvenuta in data 30.1.2015. Si deduce che, nella fattispecie, operava, nei confronti di essa Telecom Italia S.p.A., l’art. 32 co. 4 lett.

d) della legge n. 183/2010 per cui la decorrenza del termine non risaliva alla data del licenziamento intimato da Gepin S.p.A. , bensì dal giorno in cui avevano cessato la propria attività presso la committente: ciò, dalla istruttoria espletata, risaliva all’ottobre del 2014, mentre per il solo Santonastaso al giugno 2014, in relazione alla cui posizione era stata, peraltro, dai giudici di appello ammessa tardivamente la lettera di licenziamentoai fini di rilevare la data del recesso.

3. Il motivo non è meritevole di accoglimento, anche se vanno integrate e corrette le argomentazioni della Corte territoriale posta a fondamento del rigetto della eccezione di decadenza ex art. 32 co. 4 lett.

d) della legge n. 183/2010.

4. Invero, questa Corte ha specificato che il licenziamento intimato dall'appaltatore, datore di lavoro formale, non determina l'operatività della decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, con riguardo all'azione, volta alla costituzione o all'accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l'appaltante, datore di lavoro effettivo, essendo l'azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto (Cass. n. 6266/2024; Cass. n. 39490/2021).

5. Non vengono in rilievo, pertanto, ai fini della eccepita decadenza, in tale fattispecie contrattuale, né la data del licenziamento intimato dal formale datore di lavoro, né la cessazione dell’attività presso la committente, ma unicamente una formale comunicazione scritta da parte del committente che, nel caso in esame, pacificamente non risulta.

6. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto illegittimo il contratto di appalto intercorso tra Telecom Italia S.p.A., valutando in modo non corretto le prove in atti e violando il principio dell’onere della prova che, in tema di interposizione illecita, grava sui lavoratori.

7. Il motivo non è meritevole di accoglimento presentando profili di infondatezza e di inammissibilità.

8. È infondato, perché la sentenza impugnata è in linea, in punto di diritto, con i precedenti affermati in sede di legittimità (Cass. n. 15557/2019) secondo cui, l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore; inoltre, è stato precisato che, in tema di interposizione di manodopera, la genuinità di un appalto di opere o servizi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, presuppone -specie nell'ipotesi di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di manodopera - la verifica dell'affidamento all'appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d'impresa, con la conseguenza che non è sufficiente la preponderanza del servizio appaltato per il numero del personale addetto al servizio e per la professionalità specifica dei lavoratori, ma occorre la costituzione di un gruppo di lavoratori coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti (Cass. n. 12551/2020;

Cass. 18945/2025).

9. È, invece, inammissibile la censura lì dove viene criticato l’accertamento di merito, svolto dai giudici di seconde cure, in quanto adeguatamente motivato in relazione alla valutazione dell’attività istruttoria espletata e, pertanto, insindacabile in questa sede.

10. Va ribadito, infine, che l a violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 17313/2020).

11. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1206 e 1207 cod. civ e dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che, dal 19 gennaio 2015, data dell’invio della messa in mora dei lavori verso la committente, l’obbligazione retributiva era in capo alla Telecom Italia mentre fino al dicembre 2014 a obbligazione era stata adempiuta dalla Gepin S.p.A. e i lavoratori non potevano due volte ricevere la stessa prestazione retributiva.

Si sostiene che tale impostazione era errata perché valida solo nel caso in cui l’offerta lavorativa era successiva alla sentenza che avesse accertato la sussistenza del rapporto di lavoro presso la committente; prima di questo momento si sarebbe potuto parlare solo di obbligazione risarcitoria con conseguente applicazione delle regole disciplinanti la materia, ivi comprese le eccezioni relative alla detrazione dell’aliunde perceptum e alla preventiva escussione nei confronti della Gepin ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003.

12. Il motivo è inammissibile.

13. Invero, la Corte territoriale non affronta la questione circa la natura retributiva o risarcitoria dell’obbligazione in parola e la ricorrente non ha specificato il “dove”, il “come” ed il “quando” la stessa sia stata prospettata ai giudici di merito neglistessi termini oggi articolati.

14. A ciò si aggiunga che non appare chiaro quale sia il concreto interesse della società atteso che, in assenza di prova su un aliunde perceptum, non è specificato quali conseguenze pratiche, dalla individuazione di una diversa natura della obbligazione, si possano desumere attesa la accertata sussistenza di un fenomeno di interposizione illecita.

15. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

16. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del Difensor e dei controricorrenti.

17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore dei controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo