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Ordinanza — n. 6233/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows labor claim for multiple employers, overturning dismissal of codatoriality due to prior reinstatement order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6233/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation overturned a lower court's dismissal of Barbara Di Gennaro's labor claims against SDA Express Courier, Uptime, and GEPIN Contact. The worker argued for a single attribution of interest and labor intermediation, while the lower courts previously blocked this due to a prior reinstatement order naming GEPIN as the sole employer. The Court ruled that a prior judgment on formal employment does not preclude a new claim for multiple employers or intermediation, ordering a retrial to assess economic integration.

Regesto Legislator

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Art. 1294 c.c.; Art. 2093 c.c.: A prior judgment establishing a single employer does not preclude a subsequent claim for codatoriality or labor intermediation when the worker seeks to attribute the relationship to a different or multiple actual employers.

Parole chiave

Generato dall'IA
codatoriality labor intermediation single attribution of interest multiple employers reinstatement order preclusion economic integration labor law lavoro non remunerato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1294 c.c.
7704/2018); in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro ovvero di codatorialità, tutti i fruitori dell'attività lavorativa devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c.
Art. 2093 c.c.
art. 2909 c.c
3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
art. 1294 c.c
7704/2018); in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro ovvero di codatorialità, tutti i fruitori dell'attività lavorativa devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 32412/2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20765-2022 proposto da: DI GENNARO BARBARA, rappresentata e difesa dall'avvocato DARIO SCIME'; -ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAMPIERO PROIA; -controricorrente – nonché contro SDA EXPRESS COURIER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAMPIERO PROIA; -controricorrente – nonché contro Oggetto Costituzione rapporto privato R.G.N.20765/2022 Cron. Rep. Ud04/12/2025 FALLIMENTO N. 640/2017 - GEPIN CONTACT S.P.A., UPTIME S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 1144/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2022 R.G.N. 591/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. Fatti di causa 1. Il Tribunale di Roma ha respinto le domande di Barbara Di Gennaro, dipendente della GEPIN Contact S.p.A. e addetta al call centerSDA/Poste Italiane di Roma, dirette ad accertare la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra SDA Express Courier S.p.A. (quale effettivo datore di lavoro), Uptime S.p.A. e Gepin Contact S.p.A. e di una illegittima intermediazione di manodopera da Gepin Contact S.p.A ad Uptime S.p.A. nonché finalizzate a dichiarare, in via principale, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con SDA Express Courier S.p.A. e, in via subordinata, con Uptime S.p.A. e per sentire, poi, dichiarare Poste Italiane S.p.A. tenuta ad assumerla, quale dipendente di Uptime S.p.A., in esecuzione dell’Accordo Sindacale del 31.5.2016 (dopo la perdita della commessa SDA/Poste Italiane).

2. Il Tribunale, in sintesi, ha ritenuto che fosse ostativo all’accoglimento delle domande il provvedimento giurisdizionale con cui era stata dichiarata la illegittimità del licenziamento collettivo intimato dalla Gepin Contact S.p.A. alla Di Gennaro, che aveva determinato la stabilità dell’accertamento sulla esistenza del rapporto di lavoro in capo alla predetta società.

3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza oggi impugnata, ha confermato la pronuncia di prime cure deducendo che il tema della codatorialità, come prospettato dalla lavoratrice in termini di riferibilità del rapporto alla sola SDA Express Courier S.p.A.per il suo ruolo di società controllante, finiva per confliggere irrimediabilmente con l’accertamento definitivo contenuto nella ordinanza di reintegra circa la individuazione del datore di lavoro identificato, invece, nella Gepin Contact S.p.A.; gli stessi argomenti, poi, erano stati ritenuti validi anche per il denunciato fenomeno di interposizione tra Gepin Contact S.p.A. e Uptime S.p.A.

4. Avverso la sentenza di secondo grado Barbara Di Gennaro ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui hanno resistito con controricorso Poste Italiane S.p.A. e SDA Express Courier S.p.A.

5. Il Fallimento Gepin Contact S.p.A. e la Uptime S.p.A. in liquidazione non hanno svolto attività difensiva.

6. Le parti costituite hanno depositato memorie.

7. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112 e 115 cpc nonché 1294, 1344, 2094, 2359, 2497, 2697 cod. civ., 27 e 29 d. lgs. n. 276/2003, 115, 116 c.p.c., per non avere laCorte d’Appello, interpretando erroneamente la originaria domanda della lavoratrice nel senso che essa fosse finalizzata in termini di riferibilità del rapporto stesso solo alla SDA Express Courier S.p.A. per il suo ruolo di società controllante, ravvisato l’esistenza di un gruppo di imprese e di un centro unitario di interessi tra Poste, SDA, Gepin e Uptime, ritenendo che il tema della codatorialità confliggesse irrimediabilmente con l’accertamento definitivo contenuto nell’ordinanza di reintegra richiamata dal primo giudice, postulando la individuazione di un soggetto giuridico che non si affianca, duplicandolo, al datore di lavoro ma si sostituisce integralmente ad esso, esulando dallo schema tipico della codatorialità.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l’ordinanza ex legen. 92/2012, passata in giudicato, ottenuta dalla lavoratrice nei confronti del datore di lavoro formale (Gepin Contact S.p.A.) avrebbe esteso i suoi effetti anche a parti diverse da quelle coinvolte in quel giudizio e all’accertamento, oltre che dell’illegittimità del licenziamento, anche alla sussistenza del sottostante e presupposto rapporto di lavoro, così precludendo la possibilità di avanzare domanda giudiziale finalizzata all’accertamento della intermediazione di manodopera.

4. Il primo motivo è fondato.

5. E’ opportuno premettere che, come questa Corte ha evidenziato, in controversie analoghe (Cass n. 17736/2024; ma v. anche le successive pronunce n. 22509/2024, n. 16839/2025, 16840/2025), in sintesi, la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali.

In questo senso l’emersione della nozione di codatorialità (tipica e atipica) nel rapporto di lavoro, presuppone, per la sua configurazione, l’accertamento delle due concorrenti condizioni dell’esercizio contemporaneo dei poteri datoriali da parte di più soggetti, e dello svolgimento della prestazione lavorativa nell’interesse condiviso di soggetti tra di loro formalmente distinti; al di là della verifica di frammentazioni fraudolente fra più società al fine di elusione di norme imperative anche in materia di rapporti di lavoro, caratterizzati da un punto di vista sostanziale i tratti dell’unitario centro di imputazione (anche genuino dal punto di vista del gruppo societario), la nozione di codatorialità utilizzata nella più recente giurisprudenza identifica ipotesi di contitolarità del contratto di lavoro, cui consegue il riconoscimento della responsabilità solidale tra tutti i datori di lavoro (cfr.

Cass. n. 26170/2025).

6. Lo schema plurisoggettivo estende, quindi, la tutela del lavoratore-creditore nei confronti di tutti i soggetti giuridici coinvolti per parte datoriale-debitrice, in termini di responsabilità solidale con riguardo alle obbligazioni discendenti per quest’ultima dal rapporto di lavoro, ossia, in principalità, il credito-debito retributivo (alla retribuzione unitaria conforme alla qualità e quantità del lavoro prestato) e la protezione da licenziamento illegittimo. Caratteristica delle obbligazioni solidali in generale è, infatti, la tutela dell'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (cfr. Cass. n. 8874/2021, n. 28356/2019, n. 7704/2018); in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro ovvero di codatorialità, tutti i fruitori dell'attività lavorativa devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c.

7. Detto orientamento della giurisprudenza di questa Corte è stato espresso, in particolare, a partire da Cass. n. 267/2019, e sviluppato, tra le altre, da Cass n. 3899/2019, n. 6664/2019, n. 16566/2020, n. 3899/2019, n. 31519/2019, n. 13207/2022, n. 16975/2022, n. 17736/2024, n. 22509/2024, n. 16839/2025, 16840/2025).

8. Orbene, nel caso di specie, la Corte di Roma, con la sentenza gravata, in primo luogo ha male interpretato, avendo riguardo alla allegazione in fatto e alle conclusioni del ricorso di primo grado (che in ossequio ai principi di autosufficienza e di specificità sono state riportate), le originarie domande della ricorrente che non aveva semplicemente chiesto riferirsi il rapporto di lavoro alla sola SDA Express Courier S.p.A. per il suo ruolo di società controllante, ma, in un’ottica di un sistema costituito da quattro società, aveva dedotto l’esistenza di un rapporto di lavoro formalmente intercorrente con la GEPIN Contact S.p.a., con individuazione della Uptime S.p.A. come datore di lavoro sostanziale per effetto di una intermediazione di manodopera e tali situazioni erano state poi correlate nell’ambito di un più generale e complesso centro unico di imputazioni di interessi, al cui vertice era posta l’effettiva beneficiaria delle prestazioni e, cioè, la SDA Express Courier S.p.A., la cui influenza non si limitava a quella della esistenza di un gruppo di imprese; quindi la SDA era stata individuata, in via principale, ex art.1294 cod. civ. come destinataria della domanda di costituzione del rapporto, come effetto della codatorialità derivante dalla esistenza di un centro unico di imputazione di interessi e, in via subordinata, Uptime S.p.A. era stata individuata come datore di lavoro, nel caso di accoglimento della sola domanda di intermediazione.

9. In secondo luogo, quale conseguenza di quanto sopra detto, la Corte territoriale ha omesso di valutare gli indici di integrazione tra società collegate economicamente e funzionalmente, in rapporto all’utilizzazione promiscua della forza lavoro (e specificamente della lavoratrice odierna ricorrente) da parte delle diverse società del gruppo, ossia l'inserimento della lavoratrice nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, accertando la presenza di una condizione dicodatorialità, in base al principio di effettività, nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un rapporto plurisoggettivo.

10. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione ad entrambi i profili, processuale e sostanziale, del motivo in esame.

11. Il secondo motivo è parimenti fondato.

12. Come già affermato in sede di legittimità in fattispecie similare (Cass. n. 32412/2023), a fronte del recesso del formale datore di lavoro era interesse del lavoratore salvaguardare la permanenza del rapporto di lavoro e la retribuzione, facendo valere l'invalidità del recesso intimato dall'apparente datore di lavoro; tuttavia, ciò non significa rinunciare all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro nei confronti di quello che si ritiene essere l'effettivo datore di lavoro, come nel caso di specie; pertanto, non sussiste preclusione rispetto alla possibilità di agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di codatorialità, in quanto le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere non incidono sul rapporto di lavoro sostanziale intercorrente con diverso (o plurimo) datore di lavoro.

13. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, per procedere a un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi in materia di codatorialità e di rilevanza del provvedimento di reintegra sopra indicati, nonché per procedere alla regolazione delle spese, incluse quelle del presente giudizio di legittimità. La Corte accoglie il ricorso; cassa