Cassation court allows INPS claim by ruling tax assessment notice interrupts contribution prescription period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed INPS's appeal against the Naples Court of Appeal, which had dismissed the claim based on prescription. INPS argued that the tax authority's assessment notice interrupted the prescription period for unpaid contributions, a principle previously established by this court. The court agreed, citing prior precedents that such tax notices effectively interrupt the prescription period for social security debts, thereby overturning the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Art. 1 d.lgs. n. 462/1997: The notification of a tax assessment notice by the Revenue Agency interrupts the prescription period for social security contributions owed by the taxpayer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24899-2024 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro IMPARATO ATTILIO; -intimato – avverso la sentenza n. 2267/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2024 R.G.N. 925/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.
FATTI DI CAUSA Oggetto Scadenza versamento contributi e accertamento reddituale – interruzione prescrizione R.G.N.24899/2024 Cron. Rep. Ud12/11/2025 1. La Corte d’appello di Napoli in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’originaria domanda di Imparato Attilio volta ad accertare la non debenza delle somme richieste da INPS per l’iscrizione alla Gestione Separata per l’attività libero professionale di avvocato svolta negli anni dal 2001 al 2006, senza carattere di abitualità per la quale non ricorra l’obbligo di iscrizione alla Cassa forense, a cui il professionista iscritto all’Albo versi soltanto il contributo integrativo di solidarietà.
Il Tribunale aveva respinto l’eccezione di prescrizione avendo individuato il termine iniziale dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, unico atto dal quale l’Istituto potrebbe venire a conoscenza dei redditi prodotti, termine non decorso alla data di notifica della richiesta di pagamento del 30/1/2013. La Corte territoriale ha invece escluso rilevanza impeditiva della decorrenza della prescrizione alla ignoranza del fatto generatore, quale ostacolo di mero fatto e non giuridico alla conoscenza dei redditi su cui calcolare i contributi a percentuale, reputando che il momento di decorrenza della prescrizione vada ancorato alla scadenza del termine per il loro pagamento (16/6/2007) e non già all’atto eventualmente successivo di accertamento del maggior reddito da parte dell’Agenzia delle Entrate, ex art.1 d.lgs. n. 462/1997, avente solo efficacia interruttiva della prescrizione, mentre per gli impedimenti soggettivi od ostacoli di mero fatto l’art. 2941 c.c. prevede specifiche e tassative ipotesi di sospensione; nel caso in esame, ha ritenutoil giudice di appello, la mancata denuncia del reddito non equivale né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo né configura impedimento assoluto non scongiurabile con i normali controlli che l’Istituto può sempre attivare e sollecitare rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate.
La mancata compilazione del Quadro RR non integra una causa di sospensione del termine di prescrizione, e con la presentazione della dichiarazione dei redditi l’Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi; alla dichiarazione, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, poteva riconoscersi un effetto interruttivo della prescrizione soltanto se e in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo attraverso la debita compilazione dell’apposito quadro.
2. Avverso tale sentenza ricorre INPS affidandosi ad un unico motivo; laparte privata non si è costituita .
3. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 novembre 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L’Istituto ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., artt. 1, 2, 6, L.233/1990, art. 3-bis d.l. 384/92, art. 1 d.lgs. 462/97, per non avere la Corte considerato che il termine di prescrizione possa essere interrotto dall’accertamento di Agenzia Entrate, idoneo a determinare un reddito superiore al minimale. Dalla scadenza di versamento nelle due rate del 21 giugno e 31 ottobre dell’anno decorrerebbe il termine di prescrizione che, quindi, sarebbe decorso al 21/6/2011, ma a seguito di notifica dell’avviso di accertamento al 9/7/2009, atto di provenienza del creditore, si sarebbe verificato un evento interruttivo della prescrizione; in tal modo, in materia di imposizione sui redditi si realizza un sistema di accertamento unico del presupposto comune ai due rapporti, tributario e previdenziale.
All’uopo, l’Istituto ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte secondo cui la notifica dell’avviso di accertamento tributario incide su entrambi i rapporti , determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore di INPS (cfr. Cass. n.2513/2023).
2. Il ricorso è fondato.
3. Si osserva che la Corte ha già affrontato la questione in questa sede devoluta, ed ha chiarito (Cass. nr. 17769 del 2015; seguita, tra le altre, da Cass. n. 13463 del 2017; Cass. n., 4743 del 2018; Cass. n. 5439 del 2019) che, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del d.lgs. n. 462 del 1997, art. 1, l’Agenzia delle Entrate svolge, a norma del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l’interruzionedella prescrizione anche in favore dell'INPS.
4. Correttamente tale principio è stato richiamato nel ricorso di INPS. Ad esso , tuttavia, non si è conformata la sentenza impugnata che non ha contemplato l'idoneità interruttiva dell'atto di accertamento tributario.
5. La pronuncia va, dunque, cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, perché provveda nuovamente alla delibazione della questione della prescrizione, in base a quanto qui considerato. Il giudice di rinvio dovrà, altresì, provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composiz