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Ordinanza — n. 6159/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and insufficient procedural declaration. Antonio Romagnuolo's claim against INPS is rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6159/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Antonio Romagnuolo's appeal against the Bari Court of Appeal's rejection of his unemployment benefits claim. The appellant argued for omitted reasoning regarding his agricultural work and contested litigation costs, while INPS maintained the lower court's findings. The court ruled the appeal inadmissible because it lacked specific grounds attacking the first-instance judgment and failed to properly substantiate the required financial declaration.

Regesto Legislator

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Art. 434 c.p.c.; Art. 152 disp. att. c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds attacking the contested judgment's reasoning, and a financial declaration is invalid if not personally signed by the party.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal financial declaration validity agricultural unemployment benefits litigation costs allocation indennità di disoccupazione dell'assicurato soppressione della rendita d'invalidità calcolo della pensione di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 434 c.p.c.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
ensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13122-2023 proposto da; ROMAGNUOLO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO CARAVELLA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, MASSIMO BOCCIA NERI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2189/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/12/2022 R.G.N. 328/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Indennità disoccupazione agricola R.G.N.13122/2023 Cron. Rep. Ud.26/02/2026 RILEVATOCHE Con sentenza n.2189/22, la Corte d’appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Antonio Romagnuolo di condanna dell’Inps al pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per il nucleo familiare relativamente all’anno 2016. Riteneva la Corte che l’appello fosse privo del requisito di specificità,poiché non sottoponeva a critica le ragioni sottese alla pronuncia di primo grado, ovvero: per quanto riguardava l’indennità di disoccupazione, la mancanza di prova del biennio di anzianità assicurativa e, per quanto riguardava l’assegno per il nucleo familiare, l’omessa allegazione delle autocertificazioniin ordine ai componenti del nucleo familiare e al reddito del nucleostesso.

L’odierno ricorrente era condannato anche alle spesedi lite del grado. Avverso la sentenza Antonio Romagnuolo ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. In sede di odierna aduna nza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE Con il primo motivo di ricorso, si deduce omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo, per non avere la Corte d’appello considerato che mai l’Inps aveva contestato il rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato per 150 giornate, come del resto risultante dai documenti prodotti.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione ed errata applicazione dell’art.152 d.a. c.p.c., per avere la Corte d’appello condannato l’odierno ricorrente alle spese di lite nonostante la dichiarazione reddituale prodotta. Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha concluso in dispositivo per il rigetto dell’appello, ma tutta la motivazione è incentrata sul difetto di specificità dell’atto di gravame, il quale non conteneva una critica alle ragioni della pronuncia di primo grado (art.434 c.p.c.) . In particolare, l’atto d’appello non aveva censurato la duplice affermazione secondo cui: per quanto riguardava l’indennità di disoccupazione, Romagnuolo non aveva provato il biennio di anzianità assicurativa e, per quanto riguardava l’assegno per il nucleo familiare, non aveva allegato le autocertificazioniin ordine ai componenti del nucleo familiare e al reddito del nucleostesso.

Data tale ratio decidendi, anche l’odierno primo motivo si mostra inammissibile per difetto di specificità. Esso infatti non si parametra con gli argomenti della sentenza impugnata, ma ripropone le deduzioni di merito già svolte in appello, ovvero che era dimostrato e non contestato lo svolgimento di effettivo rapporto di lavoro agricolo nel 2016 per 150 giornate. Nulla però dice il motivo sul biennio di anzianità assicurativa richiesta ai fini dell’indennità di disoccupazione, né sui requisiti reddituali e familiariai fini dell’assegno.

Il secondo motivo di ricorso èinammissibile. Esso difetta di autosufficienza nel momento in cui si limita a riferire la presenzadelle dichiarazioni ex art.152 disp.att. c.p.c. per i gradi di merito senza localizzare le produzioni svolte all’uopo in primo e secondo grado, e senza trascrivere o riportare in modo compiuto il contenuto delle stesse nel ricorso. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza del ricorrente.La dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c. contenuta in ricorso non è infatti stata sottoscritta personalmente dalla parte, la quale ha invece sottoscritto soltanto la procura difensiva, e tale sottoscrizione risulta inidonea a surrogare la mancanza di quella relativa alla dichiarazione reddituale. ensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo