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Ordinanza — n. 6149/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INAIL appeal for violating internal res judicata and principle of correspondence between request and judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6149/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected INAIL's appeal against a Milan Court of Appeal decision regarding seizure proceedings. INAIL argued the lower court violated internal res judicata by failing to annul a specific tax notice, claiming a contradiction between the request and the judgment's outcome. The court ruled that the lower court's decision was limited to the specific titles listed in the seizure and appeal, explicitly excluding the contested notice from the scope of the judgment, thereby upholding the principle of correspondence.

Regesto Legislator

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Art. 2909 cod. civ.; Art. 394, 112 cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: The internal res judicata principle and the requirement of correspondence between request and judgment preclude challenging a judgment that did not rule on a specific title not included in the scope of the appeal.

Parole chiave

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internal res judicata correspondence principle scope of judgment seizure proceedings tax notice annulment azione di rivendicazione nel pignoramento incasso dei contributi di mantenimento incasso

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 cod. civ.
CONSIDERATO CHE La sentenza è censurata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt.
Art. 394 cod. proc. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. perché la Corte ha violato il giudicato interno formatosi in ordine alla cartella n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,
art. 2909 cod. civ
CONSIDERATO CHE La sentenza è censurata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9316/2021
Cass. n. 21140/2025
Ed ancora, più di recente,Cass. n. 21140/2025 ha ribadito che «l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solodispositivo, bensì integrando questo con lamotivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice.
Cass., Sez. 2, n. 24867 del 21 agosto 2023
Ne consegue che andava ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale (Cass., Sez. 2, n. 24867 del 21 agosto 2023;Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-1, n. 24600 del 18 ottobre 2017
24867 del 21 agosto 2023;Cass., Sez. 6-1, n. 24600 del 18 ottobre 2017)».
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23371-2022 proposto da: I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE PONTONE, LORELLA FRASCONA'; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -resistente con mandato – nonché contro ELAGAIBI SERVICE S.R.L., ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO E LODI;

Oggetto R.G.N.23371/2022 Cron. Rep. Ud13/01/2026 -intimati - avverso la sentenza n. 144/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/04/2022 R.G.N. 1139/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 – 13/01/2026 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI. RILEVATO CHE INAIL impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 144/2022 della Corte d’appello di Milano che, in un giudizio di opposizione a pignoramento a carico di Elagaibi Service srl, ha dichiarato non dovute le somme di cui ai titoli sottostanti, ad eccezione di un avviso di addebito e di una cartella.

INPS ha depositato procura. Sono rimasti intimati Elagaibi Service srl, Ader e l’ITL di Milano e Lodi In esito all’odierna adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. CONSIDERATO CHE La sentenza è censurata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 394 e 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. perché la Corte ha violato il giudicato interno formatosi in ordine alla cartella n. 06820110423437421000, di cui l’appellante non aveva chiesto l’annullamento, ed ha violato altresì il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il ricorso è autosufficiente, poichè trascrive gli atti su cui era fondato il pignoramento (e specifica quali tra essi erano di competenza INAIL), riporta la statuizione del primo giudice nonchè i motivi di appello, in cui risultavano specificatamente indicati gli atti prodromici oggetto di contestazione, indicati anche in sentenza, ed allega l’atto di appello di Elagaibi Service srl e la memoria di INAIL (sia in primo che in secondo grado). Tanto premesso, il motivo non è fondato. Emerge dal ricorso che Elagaibi Service srl aveva fatto opposizione al pignoramento n. 06884201900030506000 chiedendo l’annullamento di tutti i titoli sottostanti, portanti crediti di competenza di diversi Enti, partitamente elencati nell’atto introduttivo.

Il Tribunale aveva dichiarato prescritto il credito di cui ad una cartella e a due avvisi di addebito e respinto nel resto il ricorso. Elagaibi Service srl aveva interposto appello, chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte in cui non aveva annullato i debiti di cui a 14 atti elencati nel gravame, precisamente 1)n. 068 2010 0165955921 000;

2) n. 068 2010 0283291488 000;

3) n. 068 2010 0468843573 000;

4) n. 068 2010 0519657561 000;

5) n. 068 2010 0549343969 000;

6) n. 068 2010 0567549834 000;

7) n. 068 2011 0021345550 000;

8) n. 068 2011 0032420638 000;

9) n. 068 2011 0050103776 000;

10) n. 068 2013 0186194884 001;

11) n. 068 2013 0228287601 000;

12) n. 068 2014 0071711463 000;

13) n. 068 2015 0079398203 000;

14) n. 068 2013 0013041112 000. La Corte, con la sentenza gravata, ha così statuito: in “riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 384/21, dichiara non dovute le somme di cui ai titoli esecutivi sottostanti all’atto di pignoramento n. 06884201900030506000 per avvenuta prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione forzata, ad eccezione della cartella di pagamento n. 06820150079398203000 e dell’avviso di addebito n. 06820140026538425000”. La statuizione di cui al dispositivo fa riferimento complessivamente a tutti i titoli sottostanti all’atto di pignoramentoed indica due eccezioni, costituite dalla cartella n. 06820150079398203000 (indicata nelprecedente elenco come n.

13) e dall’avviso di addebito (su cui verteva l’appello incidentale di INPS). La cartella di pagamento n.068201100423437421000, cui si riferisce l’odierno motivo di censura di INAIL, rientrava tra gli atti prodromici in relazione ai quali il Giudice di primo grado aveva respinto il ricorso in opposizione e la statuizione ad essa inerente non era stata fatta oggetto di gravame da parte della società, come emerge dalla elencazione dei titoli di cui a pag. 4 della sentenza gravata e dall’atto di appello come prodotto e come trascritto nel ricorso di legittimità.

La Corte non ha statuito anche in ordine a detta cartella (e non è andata, quindi ultra petita): infatti,la “portata” del dispositivo viene ben compresa attraverso la lettura della parte motiva della sentenza. A pagina 4, come detto, sono elencati i 14 titoli sottostanti all’atto di pignoramento interessati dal gravame e tra essi non compare la cartella oggetto del presente ricorso. A pagina 16, la Corte, ritenendo fondato il secondo motivo di appello della società, afferma testualmente e chiaramente che “va dichiarata l’avvenuta prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione forzata per le cartelle e gli avvisi oggetto dell’impugnazione” (tra i quali, come sopra evidenziato, non è compresa la cartella che qui interessa), “con la sola eccezione della cartella n. 06820150079398203000 – indicata in precedenza come sub 13 – e dell’avviso di addebito oggetto dell’appello incidentale dell’INPS”.

La decisione cristallizzata nel dispositivo viene chiarita dalla motivazione, alla luce della quale deve essere letta: l’accertamento dell’intervenuta prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione forzata viene delimitatoe circoscritto expressis verbis alle cartelle ed ai titoli oggetto del gravame e non ad altri, restandone, pertanto, esclusa la cartella di cui si controverte in questa sede. Come ex multis ricorda Cass. n. 9316/2021, va fatta «applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui la portata precettiva della pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non solo delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se univocamente dirette all'esame di una questione dedotta in causa, possono essere utilizzate quale strumento diinterpretazione del dispositivomedesimo».

Ed ancora, più di recente,Cass. n. 21140/2025 ha ribadito che «l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solodispositivo, bensì integrando questo con lamotivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che andava ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale (Cass., Sez. 2, n. 24867 del 21 agosto 2023;Cass., Sez. 6-1, n. 24600 del 18 ottobre 2017)». Pertanto, il ricorso va respinto ma non si fa luogo a condanna alle spese in assenza di attività difensiva delle controparti.

In considerazione del rigetto, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,