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Ordinanza — n. 6145/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against labor court ruling dismissing dismissal due to lack of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6145/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Yazzycamben S.R.L. against the Rome Court of Appeal's decision to declare the dismissal of employee Forte Massimo illegal. The lower court found the dismissal illegitimate because the employer failed to prove the offensive statements and behaviors alleged against the manager, relying on contradictory testimonies. The Supreme Court upheld this outcome, ruling that the appeal lacked merit as it sought a re-evaluation of facts already determined by the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation dismisses appeals alleging violations of procedural rules or lack of motivation when the lower court's decision is based on undisputed evidence or when the appeal improperly requests a re-evaluation of facts already ascertained.

Parole chiave

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labor dismissal burden of proof appellate review procedural nullity employee rights licenziamento abusivo disdetta per rappresaglia licenziamento collettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
115, 116, 132, 134, 421, 437 c.p.c., con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
132 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 111 Cost.
360 n.4 c.p.c.), nonché violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Con il terzo motivo si denuncia, con riguardo al primo episodio oggetto di contestazione disciplinare (epiteto offensivo a sfondo razziale), la m otivazione omessa ovvero apparente, la violazione dell’art. 132 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento con riferimento all’art.
Art. 134 c.p.c.
Art. 421 c.p.c.
Art. 437 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 2730 c.c.
Art. 2733 c.c.
Art. 5 L. 604/1966
2697, 2727, 2729, 2730, 2733 c.c., dell’art. 5 L. 604/1966 e degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22630/2016
421 e 437 c.p.c., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un'espressamotivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi lamotivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato (Cass. n. 22630/2016).
Cass. n. 7090/2022
Cass. n. 22598/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17979-2024 proposto da: YAZZYCAMBEN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO PERSI; -ricorrente - contro FORTE MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIER LUIGI PANICI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1552/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2024 R.G.N. 1732/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma, riformando la decisione del tribunale, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di Forte Massimo, intimato Oggetto R.G.N.17979/2024 Cron.

Rep. Ud16/12/2025 dalla società Yazzycamben srl, di cui era dipendente, valutando che, a seguito delle dichiarazioni dei testi escussi dal tribunale ed anche delle testimonianze rese in sede di gravame, i fatti posti a base del recesso non erano risultati provati. In particolare, la corte territoriale rilevava che le testimonianze ritenute inattendibili dal primo giudice avessero trovato conferma nelle dichiarazioni rese nel giudizio di secondo grado, ove era risultata non confermata la tesi resa dalla teste Gibilaro, le cui dichiarazioni costituivano il contenuto degli addebiti, fondati su frasi e comportamenti offensivi nei confronti della stessa manager Gibilaro.

Avverso detta decisione proponeva ricorso la società, anche con successiva memoria, cui resisteva con controricorso il lavoratore. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione dele norme processuali con riguardo alla prova espletata in appello, all’ esercizio dei poteri istruttori ufficiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c. con omessa motivazione e nullità della sentenza o del procedimento, (art. 360 n.4 c.p.c.), nonché violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 115, 116, 132, 134, 421, 437 c.p.c., con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Parte ricorrente lamenta la mancata motivazione in sentenza circa l’esercizio dei poteri ex art 437 c.p.c., utilizzati dal giudice d’appello in assenza dell’esplicitazione delle ragioni dell’impiego. Occorre precisare che la corte di merito, rilevando la necessità di integrazione istruttoria in ragione di discrepanze nelle dichiarazioni rese dai testi escussi dal tribunale, ha ammesso la prova richiesta dal ricorrente già in primo grado, in tal modo esplicitando le ragioni dell’approfondimento istruttorio ed in coerenza con il principio secondo cui Nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte delgiudice di appello rientra tra ipoteri discrezionali all o stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un'espressamotivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi lamotivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato (Cass. n. 22630/2016).

Il motivo è dunque privo di fondamento.

2) La seconda censura ha ad oggetto la mancata ammissione delle specifiche richieste istruttorie articolate dalla difesa della società all’udienza del 29.02.2024, all’esito della prova testimoniale disposta dalla corte d’appello, nonché la mancata motivazione sul diniego. È denunciato il mancato esercizio dei poteri d’ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c.,omessa motivazione, nullità della sentenza o del procedimento con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c. Con riguardo alla censura in questione deve richiamarsi il principio secondo cui Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove ( Cass.n. 23194/2017).

Il principio esplicita la necessità non soltanto che ci sia precisa indicazione dei capitoli di prova richiesti, ma anche che si dia conto della loro essenzialità e decisività rispetto ad un diverso esito del giudizio. Tale necessaria deduzione è volta ad assicurare che la circostanza di cui si chiede l’attestazione testimoniale sia effettivamente dirimente rispetto alla finale decisione da assumere e non sia, all’opposto, una mera diversa prospettazione di esito del giudizio, evidentemente già escluso dal giudice. Nel caso in esame la articolazione di più circostanze da sottoporre al vaglio giudiziale già di per sé esclude che si tratti di un fatto storico in grado di mutare la decisione finale, trattandosi, invece di contrapposte deduzioni da sottoporre comunque aduna valutazione che il giudice ha già espresso.

Assente, pertanto, in tali articolate deduzioni, l’aspetto della decisività e assoluta dirimenza rispetto al giudizio già effettuato. Il motivo deve essere disatteso.

3) Con il terzo motivo si denuncia, con riguardo al primo episodio oggetto di contestazione disciplinare (epiteto offensivo a sfondo razziale), la m otivazione omessa ovvero apparente, la violazione dell’art. 132 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.

4) Il quarto motivo ha sempre ad oggetto il primo episodio oggetto di contestazione disciplinare (epiteto offensivo a sfondo razziale) per il quale si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. I motivi possono essere trattati congiuntamente. La Corte d’appello di merito ha valutato gli addebiti mossi sulla base delle risultanti testimoniali di cui ha riportato il contenuto nella motivazione della decisione. Non è dunque rinvenibile nel caso in esame il vizio denunciato poiché In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ( Cass.n.7090/2022;

Cass.n. 22598/2018) 5) Con motivo posto in subordine è lamentato, ancora sui vizi della sentenza in ordine al primo fatto contestato, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2730, 2733 c.c., dell’art. 5 L. 604/1966 e degli artt. 115, 116, 414, 416, 420, 421 e 437 c.p.c., con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. La censura è inammissibile poiché sollecita, in sostanza, una rivalutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti accertati in modo difforme da quello già valutato dal giudice del merito. 6)-In ulteriore subordine è poi dedotta la inapplicabilità della tutela reale con violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., dell’art. 18 commi 4 e 5 della l. 300/1970, nonché dell’art. 213 del c.c.n.l. turismo – pubblici esercizi, con r iferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La censura si duole dell’omesso esame circa la proporzionalità della sanzione espulsiva. Occorre precisare che la corte d’appello, sulla base delle risultanze istruttorie, ha escluso che “i fatti oggetto degli addebiti disciplinari siano avvenuti così come contestati”, e, dunque, la censura di carenza di proporzione rispetto alla sanzione risulta del tutto inconferente rispetto alla decisione assunta, nella quale, peraltro, è anche precisato che ogni censura inerente alla violazione del principio di proporzionalità nell’applicazione della sanzione più grave risulta assorbito.

Il ricorso deve essere complessivamente rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione all’antistatario. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Con distrazione all’antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm