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Ordinanza — n. 6141/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses INPS appeal, ruling NASpI loss depends on actual work days, not contract duration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6141/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that denied NASpI benefits to a worker with intermittent contracts. The INPS argued the appeal violated statutory provisions regarding contract duration, while the worker contended that only actual work days matter. The court rejected the INPS's claim, affirming that the six-month threshold for benefit loss is calculated based on concrete work performed rather than the formal contract length.

Regesto Legislator

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Art. 9, co. 1, d.lgs. n. 22/15; Art. 13, co. 1, d.lgs. n. 81/15: In cases of intermittent employment without availability obligation, the loss of NASpI benefits due to exceeding six months is determined by actual work days performed, not the formal contract duration.

Parole chiave

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NASpI benefits intermittent contracts actual work days six month threshold social security loss contract duration subordinate employment indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 9, co. 1, d.lgs. n. 22/15
Questa Corte (Cass.n.19638/2025) ha già avuto modo di affermare che in tema di NASpI, ai fini della decadenza dalla prestazione prevista dall'art. 9, co.1d.lgs.
Art. 13, co. 1, d.lgs. n. 81/15
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulte
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulte

Giurisprudenza citata

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Cass.n.19638/2025
Questa Corte (Cass.n.19638/2025) ha già avuto modo di affermare che in tema di NASpI, ai fini della decadenza dalla prestazione prevista dall'art.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1709-2023 proposto da; I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA; -ricorrente - contro GROTTOLO MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GUARINI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 38/2022 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 29/07/2022 R.G.N. 6/2022; Oggetto NASpI R.G.N.1709/2023 Cron. Rep. Ud.26/02/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATOCHE Con sentenza n.38/22, la Corte d’appello di Trento confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Michele Grottolo volta a far accertare l’irripetibilità, da parte dell’Inps, delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione NASpI per i periodi lavorati nel 2018 con plurimi contratti di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità. Secondo la Corte d’appello, la decadenza dal trattamento di NASpI prevista dall’art.9 d.lgs. n.22/15 per il caso di conclusione di contratto di lavoro superiore a sei mesi non poteva applicarsi nel caso di specie, dove i giorni effettivi di lavoro erano inferiori a 6 mesi, sebbene i singoli contratti, tra loro cumulati, determinassero un rapporto di du rata superiore a 6 mesi.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria. Michele Grottolo resiste con controricorso. In sede di odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 9, co.1, prima parte, d.lgs. n.22/15, con riferimento agli artt.13, co.1, d.lgs. n.81/15 e 12 Disp. prel. al cod. civ., per essere la Corte pervenuta ad uno smembramento del contratto intermittente in plurimi contratti ciascuno parametrato alle effettive giornate di lavoro prestate.

Il motivo è infondato, sebbene non sia inammissibile come eccepito dal controricorrente, proponendo una pura questione di diritto e non una rivalutazione di fatti. I fatti sono invero pacifici, ovvero:

a) presenza di plurimi contratti di lavoro intermittente a tempo determinato conclusi nel 2018, se m pre senza previsione di indennità di disponibilità;

b) durata complessiva dei contratti, stipulati senza soluzione di continuità, superiore a 6 mesi;

c) giornate complessive di lavoro prestate inferiori a 6 mesi. Questa Corte (Cass.n.19638/2025) ha già avuto modo di affermare che in tema di NASpI, ai fini della decadenza dalla prestazione prevista dall'art. 9, co.1d.lgs. n.22/15, per l’ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata eccedente i sei mesi, non rileva la durata del rapporto prestabilita nel contratto, ma quella effettiva, da valutarsi ex posttenuto conto delle sue concrete modalità attuative, di modo che la decadenza non opera se il nuovo rapporto di lavoro subordinato abbia avuto, in concreto, durata inferiore a sei mesi, nonostante quella maggiore contrattualmente stabilita.

Tale principio vale a maggior ragione per i rapporti di lavoro intermittente senza obbligo di chiamata, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dalla discontinuità della prestazione. Supporta detta interpretazione il dato letterale dell’art.9 cit. che, nell’enucleare l’eccezione alla regola della decadenza, fa salvi non i contratti di durata non superiore a sei mesi, ma “il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore a sei mesi”. La scelta lessicale valorizza la necessità, ai fini del computo della soglia massima dei sei mesi (che comporta la decadenza), che vengano conteggiati, come già affermato nel precedente innanzi richiamato (Cass.n.19638/2025cit.), i soli periodi di effettivo lavoro, irrilevante la mera durata formale del contratto.

Il ricorso va così respinto, essendosi la sentenza attenuta a tale principio. Le spese di lite sono compensate attesa la novità della questione trattata. ensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulte