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Ordinanza — n. 6131/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against expert fee order as non-final administrative regulation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6131/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Stefano Fattorini's appeal against the Tribunal's expert fee liquidation inadmissible. Fattorini argued the order was final and violated procedural rules regarding cost allocation, while INPS contended it was merely a provisional measure. The court ruled that such orders lack the definitiveness required for cassation review, reserving final cost decisions for the merits judgment.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 7 Cost.; Art. 90 c.p.c.: An order liquidating expert fees during proceedings is a provisional regulation lacking definitiveness and thus inadmissible to the Court of Cassation.

Parole chiave

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provisional expense regulation expert fee liquidation cassation inadmissibility lack of definitiveness procedural cost allocation indennità del perito aliquota della rendita d'invalidità risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7 Cost.
Art. 90 c.p.c.
L'ordinanza in causa è pur sempre un provvedimento contenuto processuale ordinario, che, ai sensi dell'art. 90 C.P.C., disciplina il regolamento provvisorio delle spese processuali mentre la sentenza, ai sensi dell'art.
Art. 91 c.p.c.
90 C.P.C., disciplina il regolamento provvisorio delle spese processuali mentre la sentenza, ai sensi dell'art. 91 C.P.C., statuirà sul carico definitivo delle medesime.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso Stefano Fattorini deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. .
Art. 170 d.p.r. 30/05/2002, n. 115
Il decreto di liquidazione –attesa la presenza di uno specifico mezzo di contestazione (quale è l’opposizione prevista dall’art. 170 d.p.r. 30/05/2002, n. 115) e la sua inidoneità al giudicato - non è censurabile con il ricorso per Cassazione ex art.11 1 comma 7 Cost.
art. 445-bis c.p
Stefano Fattorini impugna con un unico motivo di ricorso il decreto di liquidazione del compenso peritale del Tribunale di Oggetto SPESE PROCESSUALIR.G.N.14009/2024 Ud.12/02/2026CC Civitavecchia, sezione lavoro, reso in data 13/12/2023 nel procedimento ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c.
art. 152 disp. att. c.p
Con l’unico motivo di ricorso Stefano Fattorini deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
art. 152 c.p
Il ricorrente si duole perché il Tribunale di Civitavecchia nel liquidare il compenso del consulente nominato in sede peritale ha posto detto compenso definitivamente a carico della medesima parte privata «in mancanza di dichiarazione ex art. 152 c.p.c.».
art. 170 d.p.r. 30/05
Il decreto di liquidazione –attesa la presenza di uno specifico mezzo di contestazione (quale è l’opposizione prevista dall’art. 170 d.p.r. 30/05/2002, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15.3.1984 n. 1753
(Cass. 15.3.1984 n. 1753;
Cass. 18.10.1983 N. 6118
Cass. 18.10.1983 N. 6118)».
Cass. 20/08/1990, n.8454
Cass. 22/10/2018, n.26573
Più di recente Cass. 22/10/2018, n.26573 del 22/10/2018 ha ribadito: in tema diconsulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 14009-2024 proposto da: FATTORINI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ESTER FERRARI MORANDI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositato il 13/12/2023 R.G.N. 476/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI. Fatti di causa 1. Stefano Fattorini impugna con un unico motivo di ricorso il decreto di liquidazione del compenso peritale del Tribunale di Oggetto SPESE PROCESSUALIR.G.N.14009/2024 Ud.12/02/2026CC Civitavecchia, sezione lavoro, reso in data 13/12/2023 nel procedimento ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c. iscritto al n. r.g. 476/2022.

2. L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 12/02/2026. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso Stefano Fattorini deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. . Il ricorrente si duole perché il Tribunale di Civitavecchia nel liquidare il compenso del consulente nominato in sede peritale ha posto detto compenso definitivamente a carico della medesima parte privata «in mancanza di dichiarazione ex art. 152 c.p.c.». 1.1. Deduce, al contrario, il ricorso che la dichiarazione necessaria per l’esenzione dalle spese di lite era allegata al ricorso e sottoscritta in via formale e rituale dalla parte ricorrente in primo grado.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Il decreto di liquidazione –attesa la presenza di uno specifico mezzo di contestazione (quale è l’opposizione prevista dall’art. 170 d.p.r. 30/05/2002, n. 115) e la sua inidoneità al giudicato - non è censurabile con il ricorso per Cassazione ex art.11 1 comma 7 Cost. per violazione di legge.

4. Peraltro in questo caso, il Tribunale di Civitavecchia aveva preso atto della contestazione circa l’esito della consulenza effettuata dal ricorrente e della introduzione del giudizio di merito e dunque è proprio nella sede del giudizio di merito che al Tribunale spettava di decidere in via definitiva sull’accertamento medico e anche sulle spese dell’intero procedimento (prima e seconda fase). 4.1. Per questa via, il procedimento impugnato è privo del carattere di definitività.

5. Si consideri, in proposito che: «E' giurisprudenza costante che la nozione di sentenza, di cui parla l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, coincide con quella di provvedimento decisorio, dovendosi intendere come tale ogni provvedimento che, indipendentemente dalla sua disciplina formale, sia idoneo ad incidere in via definitiva sulle situazioni giuridiche private, analogamente alle pronunce previste dall'art.279 c.p.c.. Occorre quindi che il provvedimento presenti due caratteri: quello della decisorietà e quello della definitività.

L'ordinanza collegiale impugnata ha sicuramente carattere decisorio, stabilendo l'ammontare delle spese provocate dalla C.T.U.. Non ha però, quello della definitività, che è proprio dei provvedimenti per i quali non vi siano rimedi idonei a consentire il riesame del provvedimento sia nell'ulteriore svolgimento del processo sia in sede di impugnazioni. L'ordinanza in causa è pur sempre un provvedimento contenuto processuale ordinario, che, ai sensi dell'art. 90 C.P.C., disciplina il regolamento provvisorio delle spese processuali mentre la sentenza, ai sensi dell'art. 91 C.P.C., statuirà sul carico definitivo delle medesime. (Cass. 15.3.1984 n. 1753;

Cass. 18.10.1983 N. 6118)». 5.1. Nel medesimo senso Cass.20/08/1990, n.8454 affermava: l'ordinanza collegiale che pone l'Onere di anticipazione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di una delle parti, costituisce un regolamento solo provvisorio delle spese processuali, che resta affidato in via definitiva alla sentenza conclusiva del giudizio, e non quindi impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.. ( Conf. 1753/84, mass n 433819). Più di recente Cass. 22/10/2018, n.26573 del 22/10/2018 ha ribadito: in tema diconsulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669-septies, comma 2, e 669-quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere allaliquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto; tuttavia, il provvedimento diliquidazione emesso nel caso in cui si dia corso allaconsulenza preventiva, pur essendo abnorme, non è comunque impugnabile ex art.111, comma 7, Cost., in quanto privo dei caratteri delladefinitività e della decisorietà».

6. Il ricorso è, per queste ragioni, inammissibile.

7. Nulla in ordine alle spese perché la parte ricorrente ha depositato formale dichiarazione ai fini dell’esenzione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.. P.Q.M La Cortedichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,