Court dismisses INPS appeal, ruling NASpI rights expire upon meeting pension age requirements regardless of application timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Florence Court of Appeal, overturning the lower court's decision. The INPS argued that the defendant, Oliviero Rossi, had already met the age requirements for retirement before receiving NASpI benefits, which should have automatically disqualified him. The court agreed, citing precedent that statutory decadenza occurs upon meeting age and contribution thresholds, independent of when the pension application is formally submitted. Consequently, the lower judgment was annulled and the case remitted for a new trial based on these clarified principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, co. 1, lett. d) d.lgs. n. 22/15; Art. 2033 c.c.: The right to unemployment benefits (NASpI) is lost upon reaching the statutory requirements for old-age or early retirement, regardless of whether the pension application has been filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31206-2021 proposto da; I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; -ricorrente - contro ROSSI OLIVIERO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCELLO MONTORO, LISABETTA BUIANI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 472/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/10/2021 R.G.N. 646/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto NASpI R.G.N.31206/2021 Cron. Rep. Ud.26/02/2026 RILEVATOCHE Con sentenza n.646/00, la Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Oliviero Rossitesa a far accertare l’irripetibilità dei ratei di NASpI percepiti quando già aveva maturato i requisiti per fruire della pensione di anzianità, sebbene egli avesse presentato la domandadi pensionesolo in seguito, con successiva erogazione del la relativa prestazione. Secondo la Corte d’appello, la domanda di pensionamento valeva come requisito costitutivo della prestazione e, inoltre, la decadenza dal diritto alla NASpI presupponeva l’effettiva acquisizione della prestazione pensionistica.
Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. Oliviero Rossi resiste con controricorso, illustrato da memoria. In sede di odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.11, co.1, lett. d), d.lgs. n.22/15 e dell’art.2033 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto il diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI nonostante la parte avesse già maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità.
Il motivo è fondato. Questa Corte (Cass.n.11965/2024, Cass.n.22877/2024) ha affrontato la medesima questione oggetto della presente causa, sebbene riferita alla prestazione di disoccupazione ASpI anziché NASpI. Le argomentazioni ivi espresse ben possono val ere rispetto alla NASpI, dato l’identico tenore letterale dell’art.2, co.40, lett. c),l. n.92/12, relativo alla ASpI, e dell’art.11, co.1, lett. d), d.lgs. n.55/14, relativo alla NASpI, ovvero: la decadenza dal trattamento segue al “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
Ebbene, in detti precedenti è stato chiarito che i requisiti rilevanti ai fini della decadenza sono quello anagrafico e quello contributivo, senza considerazione dell’effettiva percezione del trattamento pensionistico. Se infatti si dovesse dare rilievo alla data della domanda amministrativa di pensionamento, si assoggetterebbe la decadenza alla mutevole valutazione di convenienza dell’interessato. A tale esito condurrebbe una ricostruzione del quadro normativo che attribuisse valenza dirimente alla domanda del lavoratore, lasciandolo arbitro di procrastinare ad libitumla richiesta del trattamento pensionistico, vanificando le esigenze di certezza che l’ordinamento persegue, in una materia contraddistinta dalla natura indisponibile degl’interessi coinvolti.Ancora, si è aggiunto che la riconducibilità della fattispecie al paradigma dell’art. 2033 c.c. consente,del resto,al giudice di applicare i correttivi e i temperamenti individuati dal la Corte Costituzionale nella sentenza n.8/23, nei termini di gradualità dei rimedi poi puntualizzati da questa Corte.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa alla stregua dei principi ribaditi nella presente ordinanza e della disciplina dell’art. 2033c.c., anch