Cassation court rejects INPS's claim that private universities must pay extra unemployment contributions like state universities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Milan Court of Appeal's decision, ruling that private recognized universities are not subject to the additional ASpI/NASpI contribution. While INPS argued that the 1991 law equating private and state universities applied to this specific contribution, the court held that the 2012 law establishing the contribution is a special norm that prevails over the general 1991 rule. Consequently, the court determined that private universities fall outside the exclusion categories of the 2012 law and are not liable for the additional payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, commi 28-30, l. n. 92/2012; Art. 4, comma 8, l. n. 243/1991: The special legislative provisions regarding the additional unemployment contribution for non-indeterminate term contracts prevail over the general 1991 law equating private and state universities, thereby exempting private institutions from the additional contribution obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16122/2023 R.G. proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLA D'ALOISIO unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO -ricorrente- contro LIBERA UNIVERSITA' COMMERCIALE BOCCONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA PO 25/B, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO PESSI unitamente all’avvocato RAFFAELE FABOZZI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 91/2023 pubblicata il 01/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da INPS nella controversia con la Libera Università Luigi Bocconi (la Bocconi).
2. La controversia ha per oggetto l’accertamento e dichiarazione dell’illegittimità e/o infondatezza delle pretese creditorie di INPS ─ fatte valere per mezzo di avviso di addebito ─ in ordine al pagamento del contributo addizionale ASPI/NASPI di cui all’art. 2, commi 28 - 30, della legge n. 92/2012, sul presupposto della equiparazione fra le Università non statali riconosciute e le Università statali ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria, prescritta nell’art. 4 comma 8 della legge n. 243/1991.
3. Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso proposto dalla Bocconi.
4. La corte territoriale ha confermato la sentenza appellata, con richiamo ai suoi precedenti conformi ex art.118 disp. att. cod. proc. civ.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’istituto previdenziale, con ricorso affidato a due motivi ai quali la Bocconi resiste con controricorso illustrato da memoria.
6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12, dell’art.2, co.1, d. lgs. n. 22/2015, degli artt. 1, co.3, e 3, co.3, d.l. n.87/18, conv. con modif. dalla l. n.161/18 e dell’art.4, co.8, l. n.243/91, per avere la Corte d’appello escluso l’obbligo contributivo addizionale in forza dell’art.4, co.8,l. n.243/91.
2. Con il secondo motivo di ricorso (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12, dell’art.1, co.2, d. lgs. n. 165/01, per non avere la Corte d’appello accertato che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato cui si riferiva l’avviso di addebito fosse soggetto al regime del pubblico impiego contrattualizzato.
3. Il Collegio intende dare continuità a Cass. 20/05/2025 n.13519, che in controversia sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto di causa ha ritenuto la fondatezza del primo motivo di ricorso, sulla scorta degli argomenti che si condividono e di seguito si riportano: «L’art.4, co.8 l. n.243/91 dispone che: “Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle università statali.” La Corte d’appello ha ritenuto che la norma, nel riferirsi all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, abbia riguardo anche al contributo addizionale per l’ASpI e la NASpI, poiché concernerebbe sia la tipologia, sia la misura (base o addizionale) dell’assicurazione.
Va subito detto che la norma risale ad epoca in cui vigeva l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e non la successiva Assicurazione Sociale per l’Impiego e poi la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Il contributo addizionale ASpI è stato introdotto riguardo ai lavoratori assunti con contratto non a tempo indeterminato, per i periodi contributivi successivi all’1.1.2013, dall’art.2, co.28, l. n.92/12, che esclude dal contributo addizionale le sole categorie di lavoratori di cui al successivo comma 29. Tra queste, alla lettera d), sono esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, co.2 d.lgs. n.165/01, che include tra le pubbliche amministrazioni le università statali; laddove nel caso di specie si tratta di università non statale, ai sensi della l. n.243/91, e quindi di un’istituzione non qualificabile come pubblica amministrazione.
Ebbene, è da ritenere che la l. n.243/91 sia norma generale, sulla quale prevale la normativa speciale sopravvenuta, riferita ad un particolare istituto quale è quello della contribuzione addizionale ASpI; tale istituto è disciplinato espressamente dall’art.2, co.29, l. n.92/12 per quanto concerne le ipotesi escluse dall’obbligo contributivo, con un regime compiuto e tale quindi da prevalere sulla norma generale antecedente del 1991. Con l’art.3, co.2, d.l. n.87/18 conv. con modif. in l. n.96/18 la misura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, ai sensi dell’art.1, co.3 del medesimo d.l. n.87/18, tale aumento non si applica alle università private, per le quali continuano a valere le disposizioni anteriormente vigenti, e quindi la pregressa aliquota addizionale.
Il secondo motivo resta assorbito».
4. Le deduzioni svolte dalla Università Bocconi nel controricorso e nella memoria difensiva, seppure pregevoli, non scalfiscono il già ritenuto rapporto di genere a specie tra la disposizione (generale) dettata dall’art.4 comma 8 della legge n.423/1991 e le disposizioni (speciali) dettate in materia di contribuzione addizionale ASpI/NASpI, rapporto che costituisce il nucleo essenziale della ratio decidendi.
5. P.Q.M secondo. La sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria opposizione all’avviso di addebito.
6. Le spese dell’intero processo sono compensate perché l’orientamento si è consolidato dopo il deposito del ricorso introduttivo. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione.Compensa le spese di lite dell’intero processo Così