Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to new issues and lack of comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Daniela Di Francesco's cassation appeal against a second-instance judgment regarding tax debt collection notices. The appellant argued that the lower court failed to address prescription issues and incorrectly assumed delivery of notices to third parties without proof of a follow-up information letter. The court deemed the first ground inadmissible as it raised a new issue never presented to the trial judges, while the second ground was rejected because the appellant's argument did not sufficiently challenge the lower court's reasoning on the actual receipt of the notices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380 bis. 1 c.p.c.: A cassation complaint is inadmissible if it raises a new issue not previously debated before the judges of the merits or if it fails to sufficiently confront the specific reasoning of the appealed judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28291/2022 R.G. proposto da : DI FRANCESCO DANIELA, elettivamente domiciliata VIA TEULADA 38/A, ROMA rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO ALBERTI unitamente all’avvocato ANGIOLINO ALBANESE -ricorrente- contro I.N.P.S., S.C.C.I. SPA, ADER, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2522/2022 pubblicata il 25/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI.
RILEVATO CHE la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da Daniela Di Francesco nella controversia con INPS, SCCI SPA e ADER; la controversia ha per oggetto l’impugnazione della intimazione di pagamento notificata a Di Francesco il 03/09/2019 con riferimento a tre avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale per gli anni dal 2009 al 2017 notificati in precedenza; il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte da Di Francesco; la corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata; per la cassazione della sentenza ricorre Di Francesco, con ricorso affidato a due motivi.
INPS ha depositato procura senza svolgere attività difensiva, SCCI SPA e ADER sono rimasti intimati; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta iolazione dell’articolo 2948 comma quarto cod. civ. «per non aver accertato il giudice del gravame la decadenza dal diritto a riscuotere da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione per l’intervenuta prescrizione dei tributi oggetto delle cartelle di pagamento a causa della mancata notifica delle stesse»; il motivo, nonostante la sua apparente estensione a tutta la materia controversa, censura in modo specifico la sola ratio decidendi relativa alla rituale notificazione dell’avviso di addebito n. 39720160009240212000 (cfr. la pag.14 ric.), sotto il profilo della inesistenza del procedimento notificatorio ex art.4 comma 1 lettera a) del d.lgs. n.261/1999, siccome effettuato da agenzia di poste private, come ritenuto da Cass.16412/2007; la censura è inammissibile sia perché dalla motivazione della corte territoriale non risulta affatto che la notificazione dell’avviso di addebito de quo sia stato effettuato a mezzo di posta privata, sia perché la questione sollevata in questa sede è del tutto nuova, siccome mai proposta avanti ai due giudici del merito; con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta iolazione dell’art.26 comma 4 del d.P.R. n.602/1973 e dell’art.60 comma 1 del d.P.R. n. 600/1973, «per avere il Giudice di appello stabilito che, qualora la notifica di una cartella esattoriale venga effettuata a mezzo posta ordinaria e sia consegnata a persona diversa dal destinatario non sia necessaria la prova della successiva raccomandata informativa»; la censura afferisce gli avvisi di addebito nn. 39720160025902067000 e 39720180012114501000 che la ricorrente assume consegnati a soggetto diverso dal destinatario, senza prova dell’invio e quindi della ricezione della raccomandata informativa; sul punto la corte territoriale ha per un verso ritenuto che la censura ─ oggi riproposta nel giudizio di legittimità ─ non si confrontasse con la motivazione della sentenza appellata, perché il primo giudice aveva chiaramente ritenuto che «entrambi gli avvisi erano stati sottoscritti dalla loro destinataria; per altro verso ha ritenuto la censura infondata, richiamando l’orientamento di questa Corte;la corte territoriale ha dunque ritenuto la infondatezza della censura sulla base di due rationes decidendi, tra loro concorrenti; la censura in questa sede proposta si confronta solo con la seconda ratio decidendi, senza attaccare la prima (effettiva ricezione degli avvisi di addebito da parte della destinataria), che ha peraltro carattere assorbente;il secondo motivo di ricorso è dunque inammissibile; rilievi svolti conducono al rigetto complessivo del ricorso, e non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché INPS non ha svolto attività difensiva;
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,