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Ordinanza Interlocutoria — n. 6008/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses interlocutory ruling, remanding case to oral debate on apprenticeship contract stability under Art. 118 L. 190/2014.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6008/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order and remanded the case for a public hearing to address the legal nature of apprenticeship contracts upon employer withdrawal. The lower courts held that an apprenticeship ending with a fixed-term contract converts to an indefinite one, excluding the tax benefit for new hires of workers already employed indefinitely. The Supreme Court deemed the issue of contract stability and the applicability of the exemption clause requires a full oral debate between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 118 L. 190/2014; Art. 375 c.p.c.: The Court of Cassation may decline to rule on a preliminary question of law in a summary proceeding if the issue requires a full oral debate to determine the legal nature of the contract and the applicability of the exemption.

Parole chiave

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apprenticeship contract stability indefinite employment status social security contributions exemption interlocutory order dismissal oral debate requirement diritto all'indennità di disoccupazione cessazione delle prestazioni prestazioni d'invalidità professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 118 L. 190/2014
La questione coinvolge le condizioni di esclusione previste dall’art. 1 comma 118 L. 190/2014 ed assume rilievo nomofilattico meritevole di un confronto in discussione orale fra le parti, ex art.
Art. 375 c.p.c.
190/2014 ed assume rilievo nomofilattico meritevole di un confronto in discussione orale fra le parti, ex art. 375 c.p.c. P.Q.M La Corte, ritenuta la insussistenza dei presupposti per la trattazione in camera di consiglio, rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udi
art. 2118 c.c
art. 375 c.p
190/2014 ed assume rilievo nomofilattico meritevole di un confronto in discussione orale fra le parti, ex art. 375 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3842-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro COLLA STEFANO, TOMASI ANDREA, rappresentati e difesi dagli avvocati SILVIO MALOSSINI, DANIELA RUSSO, ALESSANDRO MALOSSINI; MALOSSINI SILVIO, RUSSO DANIELA, rappresentati e difesi da sé stessi; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 67/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 15/07/2019 R.G.N. 143/2018;

Oggetto R.G.N.3842/2020 Cron. Rep. Ud13/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO. Rilevato che L’impugnata sentenza ha confermato l’accoglimento dell’opposizione ad avviso di addebito proposta da Malossini Silvio ed altri, soci e legali rappresentanti dell’omonimo studio legale associato, volta a denegare la pretesa contributiva per agevolazioni di cui all’art. 1 co.118 L. 190/2014, disconosciute da INPS con riferimento all’assunzione a tempo indeterminato di una dipendente che nei sei mesi antecedenti risultava occupata presso altro studio con contratto di apprendistato.

Hanno ritenuto i giudici di merito, nei due gradi, che la condizione dell’apprendista al termine del periodo di formazione sia assimilabile a quella del lavoratore a tempo determinato, essendo esposto il lavoratore al rischio di recesso con la sola dichiarazione datoriale, in mancanza del quale il rapporto prosegue a tempo indeterminato; in presenza di una struttura bifasica del contratto, ove in una prima fase si inserisce una causa mista ed in una seconda, eventuale , la stabilità è condizionata al mancatorecesso ex art. 2118 c.c., non sarebbe ravvisabile un’ipotesi di esclusione dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali come prevista nel caso di nuove assunzioni di lavoratori occupati a tempo indeterminato nel semestre antecedente.

Nel ricorso per cassazione, l’INPS deduce la violazione dell’art. 1 co.118 L. 190/2014 perché, in linea con la finalità di garantire occupazione stabile, non rientrano nel beneficio invocato i lavoratori già occupati a tempo indeterminato. A sostegno dell’avversa tesi, il controricorrente rammenta nelle memorie illustrative una precedente pronuncia a sé favorevole. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026. Considerato che La Corte ritiene opportuna una preliminare riflessione sul tema della natura giuridica del contratto di apprendistato in caso di recesso datoriale al termine del periodo di formazione e sulla effettività della stabilità del rapporto che, per il controricorrente, renderebbe ammissibile la fruizione della agevolazione contributiva per la nuova assunzione, in forza di un’interpretazione logica e teleologica della normativa in esame.

La questione coinvolge le condizioni di esclusione previste dall’art. 1 comma 118 L. 190/2014 ed assume rilievo nomofilattico meritevole di un confronto in discussione orale fra le parti, ex art. 375 c.p.c. P.Q.M La Corte, ritenuta la insussistenza dei presupposti per la trattazione in camera di consiglio, rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udi