Cassation court dismisses appeal against small colony contract rejection due to insufficient evidence and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by Angelo Michele Feniello against the Second Instance Court's confirmation of the lower court's dismissal of his claims regarding a small colony contract. The appellant argued that the appellate court erred in burden allocation and applied incorrect statutory interpretations regarding subletting and land insufficiency. The court ruled that the lower courts correctly established the non-existence of the contract based on unconvincing evidence, making the appellant's factual challenges inadmissible and the legal arguments irrelevant to the final decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 21 Law 203/1982; Art. 31 Law 203/1982: When a judgment rests on multiple independent grounds, attacks on reasons not specifically complained of are inadmissible, and factual findings exceeding mere legal interpretation preclude re-evaluation by the cassation court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 22709-2021 proposto da: FENIELLO ANGELO MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO IULIANO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 205/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/03/2021 R.G.N. 610/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere Dott.
SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.22709/2021 Cron. Rep. Ud13/01/2026 RILEVATO CHE Angelo Michele Feniello impugna la sentenza n. 205/2021 della Corte d’appello di Salerno che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva respinto i ricorsi riuniti volti ad accertare la sussistenza di un rapporto di piccola colonia con Michele Torsiello, a disporre l’iscrizione negli elenchi agricoli per il 2014 per 107 gg e a condannare INPS al pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola per lo stesso anno. Sono proposti tre motivi di censura, cui resiste INPS con controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. CONSIDERATO CHE Il ricorrente censura la sentenza per tre motivi. I)Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 416, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. La Corte sarebbe partita dall’erroneo presupposto che, avendo il ricorrente chiesto l’iscrizione negli elenchi agricoli e il pagamento dell’indennità di disoccupazione, sarebbe stato suo onere provare di aver svolto l’attività dedotta, il che sarebbe corretto solo se INPS avesse disconosciuto l’attività.
Così non era nella specie. 2)Violazione o falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 203/1982 e dell’art. 2164 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La Corte avrebbe violato l’art. 21 in forza del quale “Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici. La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza”. 3)Violazione o falsa applicazione dell’art. 31 della legge n. 203/1982 e dell’art. 2164 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: ai fini dell’assenza di insufficiente redditività dei terreni si sarebbero dovuti computare tutti i fondi detenuti dal concessionario e non gli ulteriori fondi nella disponibilità del concedente.
La Corte, dopo aver ricostruito l’istituto del contratto di piccola colonia ex legge n. 203/1982, ha così motivato. -Le parti hanno costituito con scrittura privata del 15/01/2014 la piccola colonia nell'anno 2014 (Angelo Michele Feniello quale colono; Michele Torsiello come concedente). -L'Istituto ha disconosciuto la piccola colonia, onde era specifico onere della parte ricorrente offrire la prova delle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, sì da confermare l'effettiva attuazione del rapporto in modo conforme alleprevisioni di legge e di contratto (v.
Cass. n. 14296/2011), dimostrando esistenza, durata e natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto. -Tanto non è invece avvenuto. -Le testimonianze offerte in giudizio appaiono inadeguate. -Costituisce circostanza non controversa in giudizio che i terreni concessi in colonia a Feniello (ricorrente) e alla sig.ra Polisciano (testimone) fossero già detenuti da Torsiello in base ad un contratto di affitto. Essi, quindi, sono stati ceduti da Torsiello ai due coloni in violazione del divieto di subaffitto. -Avendo sia il ricorrente sia la teste Polisciano stipulato il contratto di piccola colonia con il medesimo concedente Torsiello nel medesimo anno 2014 ciascuno per n. 107 gg, emerge un fabbisogno di manodopera tale da smentire la concreta esistenza del requisito che consentirebbe, in deroga alle previsioni di legge, la stipula del contratto; non risulta infatti confermata la insufficiente redditività e/o produttività del terreno. -Correttamente, pertanto il Tribunale ha ritenuto non dimostrata l'effettività del rapporto di piccola colonia. -Non è stato prospettato, del resto, né tantomeno è stato dimostrato in giudizio, alcun valido motivo per cui il concedente dovesse parcellizzare i fondi e concederli separatamente ai due coloni per la loro conduzione. -Non costituisce, infine, precedente vincolante la sentenza emessa nei confronti di Polisciano Michelina e passata m giudicato (sentenza n. 1350/2017 del Tribunale di Salerno).
Il primo motivo è infondato. Il ricorrente ha agito in giudizio rivendicando il diritto alla iscrizione negli elenchi ed alla fruizione dei conseguenti trattamenti previdenziali sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di piccola colonia con Michele Torsiello: era pertanto tenutoad allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, a prescindere dalle ragioni per le quali INPS non aveva proceduto alla sua iscrizione negli elenchi, ragioni che consistono, comunque, nel disconoscimento dell’esistenza di un effettivo rapporto di colonia.
La Corte territoriale ha tenuto presenti i principi di diritto affermati da questa Corte e che valgono ad attribuire al lavoratore l’onere di provare il rapporto agricolo disconosciuto dall’INPS (Cass. n. 34457/2025, Cass. n. 2739/2016; Cass. n. 8281/2015, Cass. n. 14296/2011). Quanto al secondo motivo, la Corte di Appello avrebbe errato nel considerare insussistente il contratto di piccola colonia perché precluso dalla circostanza che il concedente era affittuario dei terreni con conseguente violazione del divieto di sub-locazione ovvero di sub-affitto sancito dall’art. 21 della legge 2023/1982.
In realtà la Corte ha escluso, sotto un primo profilo e condotta la disamina ad essa riservata delle risultanze istruttorie, che fosse provata la sussistenza dei presupposti del contratto di piccola colonia, poiché i testi non avevano saputo riferire alcunché di conclusivo. Orbene la sentenza riposa su questo primo fondamento e l’osservazione circa l’art. 21 della legge n. 203/1982 non è decisiva ai fini del rigetto della domanda perché la Corte di Appello la aggiunge alle argomentazioni costituenti il nucleo centrale, senza fondarvi il decisum , quale mero elemento di rinforzo.
La prima ratio decidendi non è attinta dalle censure, di tal chè, laddove siano poste a base di una decisione plurime rationes decidendi, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, quando anche una sola di esse non abbia formato oggetto di doglianza, le censure relative alle altre ragioni sono inammissibili, in quanto non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione (ex plurimis, Cass. n. 13880/2020, n. 11493/2018, n. 24976/2017).
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 31 della legge n. 590/1965 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. sotto il profilo dell’accertamento della insussistenza del contratto di colonia parziaria. Il motivo è inammissibile per ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle già esposte in relazione al secondo motivo, poiché la sentenza della Corte di Appello si fonda su un accertamento in fatto che va oltre l’interpretazione, in tesi errata, offerta dalla Corte territoriale in ordine all’art. 31 della legge n. 203/1982.
Si aggiunga che i motivi di ricorso tendono, in realtà, a contestare gli accertamenti in fatto condotti, da entrambe le decisioni di merito in modo conforme e a contrapporre alla valutazione di insufficienza delle prove addotte dal ricorrente circa la piccola colonia una rivalutazione del ricorrente. Tale rivalutazione è, però, preclusa a questa Corte e i motivi sono inammissibili. In definitiva, il ricorso, che non scalfisce la motivazione della Corte di Appello circa l’accertamento in fatto sulla insussistenza della piccola colonia nella fattispecie, va rigettato, con condanna al pagamento delle spese secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.
Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contribu