Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The parties argued over procedural compliance, but the court found no objection raised by the appellant. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellants to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for termination within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13337/2025 R.G. proposto da: CACIOTTA SIMONE e LISCIANDRELLI ALESSANDRO, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Di Maggio con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrenti- contro AMA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello D’Aponte con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4359/2024 emessa da Corte di appello di Roma.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 13337/2025 Numero sezionale 176/2026 Numero di raccolta generale 5900/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2026 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 13337/2025 Numero sezionale 176/2026 Numero di raccolta generale 5900/2026 Data pubblicazione 16/03/2026