Italian Supreme Court dismisses appeal on litigation costs and procedural nullity regarding pension dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed Anna Ripa's appeal against the Rome Court of Appeal's decision to offset litigation costs in her pension dispute with INPS. Ripa argued that the appellate court failed to grant cost compensation due to her total victory and that the lower court ignored a procedural defect regarding an omitted ruling on a future claim. The court rejected both arguments, ruling that the appellate court's reasoning regarding the pensioner's own data entry error was logical and not subject to further scrutiny, and that the appellant must explicitly cite the omitted ruling as a separate ground for appeal rather than merely restating her request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; Art. 346 c.p.c.; The Supreme Court cannot review the weight of exceptional reasons for cost offsetting beyond checking for illogical reasoning, and an appellant must propose a specific ground for appeal regarding an omitted ruling rather than relying on a general reiteration of their request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso 7828-2025 proposto da: RIPA ANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato ESTER FERRARI MORANDI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3302/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/10/2024 R.G.N. 1289/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Spese lite R.G.N.7828/2025 Cron. Rep. Ud.28/01/2026 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva compensato le spese di lite nella causa introdotta da Anna Ripa nei confronti dell’Inps e volta a far dichiarare infondata la pretesa dell’ente di restituzione di un asserito indebit o . Il collegio d’appello motivava la compensazione sul rilievo per cui all’origine dell’errore commesso dall’Inps, il quale aveva illegittimamente reputato di dover riliquidare al ribasso la pensione in godimento, vi fosse stato un errato inserimento in via telematica di dati reddituali da parte della pensionata.
La Corte dichiarava poi inammissibile la domanda di ripristino della maggiorazione sociale a partire dal gennaio 2019: sul punto era mancata pronuncia da parte del Tribunale, ma l’odierna ricorrente non aveva proposto appello. Avverso la sentenza, Anna Ripa ricorre per due motivi. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE Con il primo motivo di ricorso, Anna Ripa deduce violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. per mancanza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese, essendo l’attrice rimasta totalmente vittoriosa in primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso, Anna Ripa deduce violazione e falsa applicazione dell’art.346 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza ex art.112 c.p.c., poiché la Corte non avrebbe considerato che le conclusioni d’appello chiedevano la riforma della sentenza di primo grado con correlata condanna al pagamento della maggiorazione sociale dal gennaio 2019, sicché la questione era stata riproposta ex art.346 c.p.c., senza peraltro necessità di motivo d’appello. Il primo motivo è infondato. Nel caso di specie trova applicazione il testo dell’art.92 c.p.c., come modificato dall’art. 13, co.1, d.l. n.132/14, convertito, con modificazioni, nella l. n.162/14, e quindi dichiarato incostituzionale con sentenza n. 77/18 “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
In ordine alla motivazione delle gravi ed eccezionali ragioni, questa Corte ha affermato che essa è sindacabile in sede di legittimità ove siano addotte ragioni illogiche o erronee (Cass., S.U., 18467/25, Cass.14036/24, Cass.9977/19), oppure si tratti di motivazione stereotipata, che si esaurisca in clausole di mero stile o faccia leva su circostanze ininfluenti (Cass.23914/25, Cass.8486/25, Cass.15945/22). Oltre tali limiti non è però ammesso il sindacato di questa Corte, poiché il “peso” della “gravità” e della “eccezionalità” delle ragioni non può essere sindacato al difuori dell’ipotesi della motivazione apparente, siccome delineata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass.15495/22).
Ora, nel caso di specie, la motivazione adottata dalla Corte d’appello è tutt’altro che apodittica o illogica. Il collegio ha infatti argomentato dal fatto che l’errore dell’Inps, nella riduzione del trattamento pensionistico, era stato incolpevole, e determinato da un erroneo inserimento in via telematica, da parte della ricorrente, dei dati reddituali (era stata inserita la dicitura “rinuncia” a dichiarare i redditi per le prestazioni). Il motivo censura la compensazione entrando nel merito della motivazione, adducendo elementi di fatto ulteriori circa il tentativo di non pervenire al giudizio con l’Inps.
Tali dati di fatto esorbitano però dal sindacato rimesso a questa Corte, che, come detto, non può vagliare nel merito il “peso” della gravità ed eccezionalità delle ragioni, ma può solo valutare che la motivazione sia effettiva e non illogica. Il secondo motivo è infondato. Nel caso di specie l’omessa pronuncia di primo grado non poteva essere qualificata né come implicito rigetto né come decisione di implicito assorbimento, trattandosi invece di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. Questo poiché la domanda di ricostituzione della maggiorazione sociale aveva ad oggetto il periodo dal gennaio 2019 in poi, e quindi un periodo futuro alla domanda, laddove la diversa domanda accolta dal Tribunale aveva ad oggetto l’illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito, e quindi si rivolgeva al periodo pregresso.
Trattavasi di due domande indipendenti e non connesse, l’una di accertamento dell’insussistenza di indebito oggettivo, l’altra di condanna di prestazione per il futuro. Se così è, vale il consolidato principio per cui, in caso di omessa pronuncia su una domanda, ove essa non sia stata assorbita o respinta implicitamente, l’appellante è tenuto a proporre specifico motivo d’impugnazione, non potendo limitarsi a riproporre la questione ex art.346 c.p.c. (Cass.2855/16, Cass.35382/22). Nel caso di specie non vi fu alcun motivo d’impugnazione avverso l’omessa pronuncia, poiché, come ammesso dalla stessa ricorrente, ella si limitò nelle conclusioni – senza articolare un motivo di violazione dell’art.112 c.p.c.
– a chiedere la ricostituzione della maggiorazione sociale dal gennaio 2019. Al rigetto del ricorsonon segue la condanna alle spese di lite, attesa la dichi