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Ordinanza — n. 5786/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Inps appeal, ruling prescription starts July 6, 2010 for 'minimum contributors' under Decree 10/06/2010.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5786/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Inps appeal against a lower court ruling that declared the prescription of civil contributions and fines expired. The Inps argued the prescription period should start on July 6, 2010, due to a specific government decree applicable to professionals on simplified accounting regimes. The court held that this decree applies to all economic activity subjects regardless of their specific fiscal status, thereby invalidating the lower court's earlier calculation.

Regesto Legislator

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Art. 1, co. 1 d.P.C.m. 10/06/2010; Art. 2935, co. 26-31 l. 335/95: The prescription period for social security contributions to the separate management begins from the date the payment deadline expires, and the deferral provided by the decree applies to all economic activity subjects, including those under the simplified 'minimum contributors' regime.

Parole chiave

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prescription period separate management minimum contributors payment deferral simplified accounting civil contributions government decree retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 1, co. 1 d.P.C.m. 10/06/2010
10/06/2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 (Cass.24584/24, Cass.10273/21).
Art. 2935, co. 26-31 l. 335/95
Art. 12, co. 5 d.lgs. n. 241/97
Art. 3, co. 134 l. n. 662/96
244/2007 (Cass.10273/21, seguita da numerosissime altre, tra cui Cass.32683/22, Cass.19987/24).

Giurisprudenza citata

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Cass. 24584/24
Cass. 10273/21
Cass. 32683/22
Cass. 19987/24
Cass. 17970/22
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso 26396-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; -ricorrente - contro RENIS PIERPAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI CAPONE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 757/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 01/09/2022 R.G.N. 671/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Gestione separata R.G.N.26396/2022 Cron. Rep. Ud.28/01/2026 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da Pierpaolo Renis avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto contributi e sanzioni civili dovuti in seguito all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata per l’anno 2009. Riteneva la Corte d’appello che fosse maturata la prescrizione, in quanto l’atto interruttivo era dell’1.5.2015 e il dies a quo della prescrizione quinquennale doveva indicarsi nella data del 16.6.2010, senza computo dello slittamento del termine al 6.7.10ex art.1 d.P.C.m. 10.6.2010, poiché il professionista era soggettoal regime contabile agevolato e semplificato dei c.d.”contribuenti minimi”.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. PierpaoloRenis resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.2935, 2, co.26-31 l. n.335/95, 18 d.lgs. n.241/97, 17 d.P.R. n.435/01 e d.P.C.m. 10.6.2010, per non avere la Corte applicato il d.P.C.m. 10.6.2010, con conseguente individuazione del dies a quo della prescrizione al 6.7.2010. Va premesso che il ricorso non è inammissibile per omessa esposizione dei fatti di causa, poiché esso indica, sia tramite richiamo alla sentenza impugnata sia mediante specificazione propria, quale fosse l’oggetto dell’originaria domanda d’opposizione e quale sia stato l’esito avuto dalla stessa in primo e secondo grado.

Ancora in via preliminare è da escludere che il ricorso sia inammissibile per mancata censura del passo della motivazione della sentenza d’appello in cui si dice che l’Inps non avrebbe svolto alcuna deduzione specifica contro la pronuncia del Tribunale nel suo assunto, ritenuto assorbente dal primo giudice, secondo cui di fatto il professionista aveva prodotto ricavi al di sotto della soglia stabilita per gli studi di settore. Invero, tale argomento della Corte d’appello non costituisce autonoma ratio decidendi della pronuncia, la quale si fonda in realtà sulla questione in diritto della non applicabilità del d.P.C.m. 10.6.2010 ai professionisti soggetti al regime contabile agevolato e semplificato dei c.d.

”contribuenti minimi” . Proprio tale questione di diritto è oggetto del motivo di ricorso in cassazione, senza che dunque possa essersi formato alcun giudicato interno. Tanto premesso, il motivo è fondato. Con orientamento consolidato, cui va dato seguito, questa Corte ha affermato che la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata Inps decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e si applica il differimento previsto dall'art.1, co.1, d.P.C.m. 10/06/2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 (Cass.24584/24, Cass.10273/21).

In particolare, è stato poi precisato che l’art.1, co.1 si applica anche i contribuenti attratti al c.d. regime dei minimi, poiché il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studidi settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art.1, co.96 ss., l. n. 244/2007 (Cass.10273/21, seguita da numerosissime altre, tra cui Cass.32683/22, Cass.19987/24).

È poi manifestamento infondato il dubbio di illegittimità costituzionale dell’art.12, co.5 d.lgs. n.241/97, avanzato dal controricorrente, in riferimento all’art.76 Cost. per non avere il legislatore delegato rispettato la legge delega che demandava formalmente la regolamentazione a uno o più decreti legislativi e non, come disposto dall’art.12, co.5, a un d.P.C.m. capace di integrare una subdelegavietata. Vero è, al contrario, che la delega voluta dall’art.3, co.134 l. n.662/96, venne realizzata proprio a mezzo del decreto legislativo n.241/97, e in particolare, per quanto qui interessa, a mezzo de gli artt. 1, 17 e 18.

L’art.12, co.5 del medesimo decreto legislativo non enuncia un rinvio in bianco, né il legislatore delegato mancò di attuare la delega disponendo un mero e totale rinvio al regolamento governativo. Al contrario, l’art.12, co.5, cit., diede solo una possibilità (“ Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati (omissis)”) di individuazione dei termini che, altrimenti, sarebbero stati quelli previsti dallo stesso legislatore delegato. Non si ebbe così alcuna subdelega, anche perché, come chiarito da questa Corte, il successivo d.P.C.m. integra a tutti gli effetti la disposizione dell’art.12, co.5, senza porsi come fonte regolamentare subordinata, dovendosi allo stesso riconoscersi rango di fonte normativa(Cass.17970/22, Cass.32683/22).

La sentenza va dunque cassata, non essendosi attenuta al suesposto principio, con rinvio alla Corte d’appe