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Ordinanza — n. 5757/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for material error correction regarding incidental litigation costs due to reciprocal compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5757/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the petitioners' request to correct an order for failure to address incidental litigation costs. The court held that the compensation for reciprocal non-succumbance applied to the entire proceedings, including the incidental phase, and that no new costs need liquidation in a material error correction proceeding. Consequently, the appeal was dismissed as the existing compensation implicitly covered the disputed expenses.

Regesto Legislator

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Art. 373 c.p.c.; Art. 287, 288, 391-bis c.p.c.; In proceedings for material error correction, no litigation costs are liquidated as there is no established situation of non-succumbance, and compensation for reciprocal non-succumbance applies to the entire proceedings including incidental phases.

Parole chiave

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material error correction litigation costs reciprocal non-succumbance incidental proceedings Cassation procedure difetto di responsabilità comunale condono delle spese procedurali restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 373 c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
art. 373 c.p
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25283/2025
Cass. n. 20893/2025
Cass. S.U. n. 29432/2024
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Testo completo

seguente ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 14998-2025 proposto da: CATTARI MICHELE, GANAU GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato CLAUDIO LALLI; -ricorrenti - contro COMUNE DI SASSARI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA IDA RINALDI, SIMONETTA PAGLIAZZO, MARCO RUSSO; -resistente – per la correzione dell'ordinanza n. 13074/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/05/2025 R.G.N. 10592/2024, 14703/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.14998/2025 Cron. Rep. Ud04/02/2026 RILEVATO CHE - i ricorrenti in epigrafe chiedono la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 13074/2025 in causa contro il Comune di Sassari, nella parte in cui non haespressamente provveduto sulle spese per il giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c.,avente ad oggetto la richiesta di sospensione della sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato il Comune al risarcimento del danno, richiesta respinta dalla medesima Corte nel contraddittorio con i lavoratori; sostengono che per mero errore materiale non si sia provveduto su tali spese, essendosi questa Corte pronunciata solo sul ricorso principale e su quello incidentale (con compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione giustificata da reciproca soccombenza); - i ricorrenti e l’amministrazione comunale hanno depositato memoria per l’odierna adunanza.

CONSIDERATO CHE - il ricorso non è fondato; - l a regolamentazione delle spese di lite riguarda tutto il giudizio come pervenuto all’esame della Corte di legittimità e quindi anche l’eventuale fase incidentale, sicché la disposta compensazione è da intendersi relativa, appunto, a tutto il giudizio e quindi anche a tale fase incidentale (ancorché svoltasi innanzi alla Corte d’Appello); - come chiarito da Cass. n. 25283/2025, l'ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non deve contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente, sicché la relativa liquidazione spetta alla Corte di cassazione, nell'ambito di quella delle spese del giudizio di legittimità; e la disciplina delle spese del procedimento exart. 373 c.p.c.

è informata al principio della soccombenza, riferito all'esito finale del giudizio (v. Cass. n. 20893/2025); - nel caso di specie, deve evincersi dal compendio motivazionale complessivo che la disposta compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza comprendeva implicitamente anche quelle della fase incidentale, in quanto l’esito di tale fase è rimasto provvisorio e manca un espresso riferimento alla stessa; - non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, in quanto (Cass. S.U. n. 29432/2024) nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis c.p.c., di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza;

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso per correzione di errore materiale. Co