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Ordinanza — n. 5697/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as proceedings extinguished due to plaintiff's withdrawal and defendant's inactivity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5697/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the proceedings extinguished because the appellant withdrew their appeal while the respondent took no defensive action. The lower courts had previously ruled on overtime compensation claims between a supermarket company and an employee. Since the withdrawal occurred during the trial, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without assigning costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 380 bis 1 c.p.c.: The proceedings are extinguished when the appellant withdraws the appeal, provided the respondent has not engaged in any defensive activity.

Parole chiave

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procedural extinction withdrawal of appeal inactivity of respondent Code of Civil Procedure costs allocation labor dispute overtime compensation compensazione delle ore straordinarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 380 bis 1 c.p.c.
che il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.
Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/15

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/15
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PDFBox: AULA 'A' 4817 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente - Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere - Dott. GUGLIELMO CINQUE - Rel. Consigliere - Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere - Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1793-2022 proposto da: COMEDITERRANEO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA ARRABITO; - ricorrente - contro CATALANO MAURIZIO; - intimato - avverso la sentenza n. 1040/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/10/2021 R.G.N. 1049/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO che il Tribunale di Marsala, in accoglimento delle domande proposte da Maurizio Catalano, dipendente della Comediterraneo S.r.l. esercente in Castelvetrano l’attività di Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N. 1793/2022 Cron. Rep. Ud. 25/11/2025 Numero registro generale 1793/2022 Numero sezionale 4817/2025 Numero di raccolta generale 5697/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 supermercato sotto le insegne CONAD dal 9.8.2012 al 27.11.2015, ha condannato la datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 24.296,80, oltre accessori, a titolo di compenso per lavoro straordinario svolto fino al mese di dicembre 2014 e previa detrazione di una percentuale forfettariamente determinata del 20% correlata ai permessi fruiti dal lavoratore nel corso del rapporto. che la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarata la contumacia della Comediterraneo S.r.l., ha rideterminato l’importo dovuto da quest’ultima in euro 41.299,44, all’esito di una diversa lettura delle risultanze istruttorie. che avverso la decisione di secondo grado, la Comediterraneo S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva. che il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO che nelle more del giudizio è stata depositata dalla ricorrente dichiarazione di rinuncia; che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva; che non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;

Cass. n. 23175/15). Numero registro generale 1793/2022 Numero sezionale 4817/2025 Numero di raccolta generale 5697/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25.11.2025 La Presidente Dott.ssa Margherita Maria Leone Numero registro generale 1793/2022 Numero sezionale 4817/2025 Numero di raccolta generale 5697/2026 Data pubblicazione 12/03/2026