Cassation court dismisses appeal against labor court judgment regarding partner liability and procedural costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Di Guardo against the Second Instance Court's decision in a labor dispute. The appellant argued that the defendant partner should be personally liable for company debts and that the lower court erred in not recognizing his administrative interference. The court found the claim unfounded because the partner's alleged actions occurred after the labor relationship ended and were subject to prescription, while the costs ruling was upheld as legally sound. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2320 c.c.; Art. 91 c.p.c.: A partner's liability for company debts requires proof of actual interference in administration prior to the labor relationship's end, and cost allocation follows the principle of success where the losing party bears expenses without needing explicit justification for non-compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10747-2022 proposto da: DI GUARDO DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO RIZZO; -ricorrente - contro PEZZINO SANTO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO MACCARRONE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 635/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 08/11/2021 R.G.N. 672/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catania rigettava l’appello proposto da Di Guardo Domenico Oggetto Differenze retributive Cancellazione della società R.G.N.10747/2022 Cron. Rep. Ud.25/11/2025 e Antonio Rizzo (quest’ultimo “in proprio quale procuratore e difensore distrattario delle spese del giudizio definito con sentenza del Tribunale di Catania Sez. Lavoro n. 372/08”) contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 2009/2018, che aveva rigettato il ricorso del Di Guardo in cui questi chiedeva di:
1) accertare e dichiarare che Pezzino Santo, socio accomandante della P. Auto Pezzino di La Rosa C. s.a.s., sin dall’inizio dell’attività di detta società aveva compiuto atti di amministrazione ed aveva trattato affari in nome della società, e pertanto aveva assunto responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni di essa società;
2) condannare, conseguentemente, per le causali di cui in premessa, Pezzino Santo, in solido con LaRosa Agatina, al pagamento in favore del Di Guardo della somma di € 69.087,77 per sorte capitale liquidata con sentenza n. 372/08 del G.L. del Tribunale di Catania, confermata con sentenza della Corte di Appello di Catania-Sez. lavoro n. 334/14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condannare, altresì, sempre per le causali di cui alla premessa dello stesso ricorso, Pezzino Santo, in solido con La Rosa Agatina, al pagamento della somma di € 6.000,00, oltre IVA e Cpa, e interessi legali dal dovuto al soddisfo, in favore dell’avv. Antonio Rizzo, quale procuratore antistatario come dalla sopra citata sentenza; la Corte, quindi, condannava Di Guardo Domenico al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese processuali del secondo grado, come liquidate, e distratte in favore del procuratore dell’appellato, mentre compensava le spese dello stesso grado nei confronti dell’avv. Antonio Rizzo.
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva che nel ricorso introduttivo di primo grado del presente giudizio (depositato il 24.7.2014) Di Guardo Domenico aveva esposto:
a) di aver promosso precedente giudizio il 6.9.2001 innanzi al Tribunale di Catania per ivi sentir condannare la P. Auto Pezzino di La Rosa Agata C. s.a.s. al pagamento delle differenze retributive derivanti dall’intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta e che il giudizio si era concluso con la condanna della società al pagamento, in suo favore, di € 69.087,77, oltre interessi e rivalutazione, nonché di € 6.000,00 per spese processuali da distrarre in favore dell’Avv. Antonio Rizzo;
b) che avverso detta sentenza n. 372/2008 la società aveva proposto appello che era stato dichiarato inammissibile, stante l’avvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese in epoca anteriore alla proposizione del gravame (in data 2.3.2004), con il conseguente venir meno della sua capacità processuale;
c) che, attesa la definitività della sentenza suddetta, con il nuovo ricorso egli chiedeva al Tribunale, previo accertamento della responsabilità illimitata e solidale del socio accomandante Pizzino Santo, ai sensi dell’art. 2320 c.c., la condanna di questi, in solido con La Rosa Agatina, al pagamento della somma di € 69.087,77 in favore di esso ricorrente e di € 6.000,00 in favore dell’Avv. Rizzo.
3. La Corte premetteva ancora: I) che Pezzino Santo, nel costituirsi in giudizio, aveva evidenziato di aver ceduto le quote societarie in data 6.6.2002 ed eccepiva la prescrizione dei crediti vantati; e, nel merito, contestava la fondatezza delle affermazioni avverse; II) che il Tribunale, preso atto dell’avvenuta cessione delle quote societarie da parte del Pizzino e della cancellazione della società in data 2.3.2004, aveva affermato: - che i rapporti obbligatori facenti capo all’ente estinto si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”; - che spettava al terzo creditore dare prova della sussistenza dei presupposti fondanti la responsabilità (illimitata, nel caso in esame) del socio; - che l’azione proposta nei confronti del socio è soggetta al termine di prescrizione ordinario, che prescinde dall’actio iudicati discendente dal titolo formatosi nei confronti della società; - che, infatti, il diritto azionato dal creditore insoddisfatto nei confronti del socio dopo la cancellazione della società conserva la propria causa (estranea al rapporto sociale) e la propria natura, per cui è soggetto allo stesso termine di prescrizione applicabile se fosse stato azionato direttamente nei confronti della società; - che, essendo il credito sorto anteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro ed essendo stata proposta la domanda con il ricorso depositato il 24.7.2014, il credito vantato doveva ritenersi prescritto per il decorso del termine quinquennale ed anche di quello decennale; -che era assorbita ogni altra questione, compresa quella relativa alla responsabilità solidale illimitata del Pezzino, che comunque non era stato parte nell’originario giudizio.
4. Tutto ciò premesso, la Corte, dopo aver dato conto dei motivi d’impugnazione dei due appellanti, riteneva di dover confermare la sentenza impugnata.
5. Avverso tale decisione solo Di Guardo Domenico ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
6. Resiste l’intimato con controricorso.
7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c., 2312 c.c., 2313 c.c., 2320 c.c., 2324 c.c., 115 c.p.c., 1292 c.c., 2291 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”. Deduce che la Corte d’appello ha erroneamente escluso che la suddetta sentenza di condanna (Tribunale di Catania – Sez. Lavoro n. 372/2008, confermata dalla successiva sentenza della Corte di Appello di Catania – Sez. Lavoro n. 334 del 20/03/2014, passata in giudicato) nei confronti della P. Auto Pezzino di La Rosa C. S.a.s. “possa estendere i suoi effetti anche ai soci illimitatamente responsabili (quale l’odierno intimato Pezzino Santo)”, sol perché si tratterebbe, a suo erroneo avviso, di “sentenza resa nei confronti della società” .
2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 c.c., 2313 c.c., 2315 c.c., 2320 c.c., 2495 c.c., 2953 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”. Sostiene che: La sentenza impugnata ha altresì erroneamente ed ingiustamente dichiarato prescritti “crediti retributivi” del sig. Di Guardo nei confronti del sig. Pezzino, nella sua accertata veste di “socio accomandatario”, sulla base delle seguenti argomentazioni: “poiché nella fattispecie il lavoratore non ha fatto valere nei confronti del Pezzino socio accomandatario i propri crediti retributivi entro il termine quinquennale decorrente dal momento in cui detti crediti erano sorti (31.1.2001, data di cessazione del rapporto di lavoro), il diritto dell’appellante – come correttamente affermato dal Tribunale – deve riten ersi prescritto, con conseguente assorbimento di ogni altra questione”. .
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”. Assume che: “La sentenza impugnata è errata anche nella parte in cui ha condannato il sig. Di Guardo Domenico a pagare tutte le spese del giudizio di appello. Ed infatti la natura delle questioni trattate, la particolare complessità della lite, la presenza di precedenti orientamenti consolidati e costanti della giurisprudenza di legittimità a favore delle deduzioni difensive del Di Guardo (sopra riportati e citati nel giudizio di appello), avrebbero giustificato quanto meno la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello”.
4. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono infondati.
5. La Corte territoriale ha anzitutto considerato che: “In materia di cancellazione delle società di persone, dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, opera il principio consolidato secondo il quale essa determina l’estinzione della società di capitali e la presunzione di estinzione della società di persone, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, determinandosi così un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni della società non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per debiti sociali (v. 10841/2020 ex multis)” (così a pag. 4 dell’impugnata sentenza nell’ambito del § 8.).
6. Orbene, il ricorrente non pone in discussione l’esattezza di questa premessa della Corte di merito. In particolare, non contesta che la fattispecie di cancellazione della società (dal registro delle imprese) di cui è causa fosse assoggettata ratione temporis alla disciplina rilevante in causa di cui al d.lgs. 17.1.2003, n.
6. Tale “riforma del diritto societario”, infatti, entrò in vigore l’1.1.2004, e, quindi, prima della cancellazione della società P. Auto Pizzino di La Rosa Agata C. s.a.s. dal registro delle imprese, che è pacificamente avvenuta il 2.3.2004. Tanto comportava l’applicazione dell’art. 2495 c.c. come allora novellato (l’articolo ha subito in seguito talune ulteriori modifiche non rilevanti in causa), che, in tema appunto di “Cancellazione della società”, stabilisce al comma secondo che: “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”. 6.1. Nota, del resto, il Collegio che lo stesso ricorrente nello svolgimento del primo motivo (alle pagg. 10-12 del ricorso) si riferisce ad una serie di precedenti di legittimità, anche a Sezioni unite, espressivi degli stessi principi di diritto che ha premesso la Corte territoriale e specificamente riferiti al novellato art.2495 c.c.
7. La Corte d’appello ha quindi rilevato che: “Nel caso specifico di società in accomandita semplice, mentre la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società è illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione, la responsabilità del socio accomandante è limitata alla quota di liquidazione”, ed anche questa affermazione è indubbiamente esatta, costituendo mero corollario, relativo al regime della società in accomandita semplice, dei principi di diritto correttamente premessi.
8. La Corte, poi, ha considerato che: “8.2. Orbene, tenuto conto dei superiori principi, l’appellante non ha titolo nei confronti dell’appellato quale socio accomandatario. Ed invero, l’accertamento contenuto nella sentenza che ha riconosciuto il credito retributivo in capo al lavoratore, è opponibile ai soci nei limiti delle responsabilità che questi avevano nella società e quindi avrebbe potuto essere fatto valere nei confronti del Pezzino quale socio accomandante. Il medesimo giudicato invece non è opponibile al Pezzino quale socio accomandatario, ovvero in conseguenza di un fatto (ingerenza nella gestione della società) che non era stato oggetto di quel giudizio di specifico accertamento e in contraddittorio con la parte legittimata”. 8.1.
Osserva in proposito il Collegio che la Corte territoriale non ha posto in discussione il passaggio in giudicato della precedente sentenza della medesima Corte territoriale che, nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dalla società quando era ormai stata cancellata dal registro delle imprese, aveva fatto sì che passasse in giudicato la sentenza n. 372/2008 del Tribunale di Catania favorevole al lavoratore.
9. La Corte, piuttosto, ha considerato che: A proposito della opponibilità del giudicato relativo al rapporto tra società di persone e creditore la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che deve escludersi che la sentenza resa nei confronti della società possa estendere i suoi effetti anche ai soci illimitatamente responsabili, compresi quelli occulti, siccome delineato dalla L. Fall., art. 147 che esaurisce la sua portata nell’ambito della materia della dichiarazione di fallimento, e non si estende ai rapporti ordinari tra i soci fra loro, e fra loro e la società (cfr.
Cass. 3658/01). “… E’ di chiara evidenza, infatti, che – costituendo la società di persone, ancorché priva di personalità giuridica, pur sempre un centro di interessi diverso dalle persone fisiche dei soci, e dotato di una sua propria autonomia (cfr. fra le tante, Cass. 23129/10, 4652/06) –i soci devono considerarsi terzi rispetto al giudicato conseguito nei confronti della società, che, di conseguenza, non è vincolante nei loro confronti, ai sensi dell’art. 2909 c.c. (secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi ed aventi causa). (Cass. 13084/2011;
Cass. 3658/2001)” .
10. Queste ultime affermazioni dei giudici di secondo grado (tratte dalla motivazione di Cass. n. 13084/2011, che atteneva a fattispecie concreta diversa da quella che ci occupa) non risultano condivisibili, ma comportano nella specie solo la correzione della motivazione dell’impugnata sentenza ex art. 384, ult. comma, c.p.c. in quanto le sue statuizioni sono comunque conformi al diritto. 10.1. Più in particolare, nella specie non veniva in considerazione in termini generali il tema dell’efficacia di un giudicato intervenuto tra una società e un terzo nei confronti di un socio della prima.
Piuttosto, la questione precipua posta dall’attore stesso nell’atto introduttivo del giudizio era se una sentenza (di condanna al pagamento di una somma di danaro) passata in giudicato solamente tra un creditore sociale ed una società in accomandita semplice potesse rivestire effetti nei confronti di un socio di quest’ultima, che, secondo lo stesso istante, benché qualificato come accomandante nella compagine societaria, avrebbe dovuto rispondere illimitatamente ex art. 2320, comma primo, secondo periodo, c.c. (come un socio accomandatario) perché “ingeritosi” nell’amministrazione della stessa, prima che questa fosse cancellata dal registro delle imprese con gli effetti ormai di cui all’art. 2495 c.c. novellato, e quindi rispondere anche per il credito attestato nel giudicato sostanziale.
Dunque, in relazione a questo specifico quadro in fatto e in diritto doveva essere indagato se la sentenza integrante il giudicato potesse avere efficacia ex art. 2909 c.c. in favore del creditore sociale e in danno dell’ex-socio successivamente convenuto in giudizio dal primo. 10.2. Ebbene, in questa corretta ottica si deve considerare che le Sezioni unite di questa Corte, nella recente sent. 12.2.2025, n. 3625, nel confermare e specificare precedenti enunciati in diritto delle stesse Sezioni unite, per quanto qui interessa, hanno precisato: - che gli ex soci rispondono quali successori, seppure intra vires ex art. 2495, comma secondo, cod. civ. (ovvero illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità attivo in pendenza del rapporto sociale); - che, quella di cui all’articolo 2495 secondo comma è condizione dell’azione, sicché, in caso di contestazione è il creditore sociale che agisce a dover provare tanto la veste di ex socio del convenuto quanto il presupposto di cui all’articolo 2495 secondo comma cit.; -che, a seguito dell’estinzione della società, il socio (ex-socio) è successore per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione; ed il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponda solo nei limiti di quanto percepito (così nell’ambito dei § 2.1. e 2.2.). 10.3.
In base, allora, a detto inquadramento dell’ex-socio quale successore a titolo universale, equiparabile ad un erede, è sostenibile che una sentenza di condanna ottenuta dal creditore della società nei confronti di quest’ultima, ove passi in giudicato, quando la società stessa sia cancellata dal registro delle imprese nella vigenza dell’art. 2495 c.c., abbia effetti nei confronti del socio in detta posizione, ai sensi dell’art. 2909 c.c. E’ tuttavia necessario a tali fini che questo soggetto rivestisse ancora detta qualità di socio all’atto della cancellazione della società; ove, infatti, abbia perduto in precedenza tale qualità lo stesso non rientrerebbe nel novero dei soci, che, responsabili intra vireso meno, sono considerati dal più volte cit. comma secondo dell’art. 2495.
11. Le considerazioni sin qui svolte, dunque, come si anticipava, anche in via di correzione in diritto della motivazione della Corte distrettuale, non sono tuttavia risolutive nel caso di specie. 11.1. Come si è premesso in narrativa, il convenuto Pizzino aveva sin dall’inizio dedotto di aver ceduto le proprie quote societarie in data 6.2.2002, ben prima quindi della cancellazione della società in data 2.3.2004, ed il primo giudice ne aveva preso atto; il che segnava la sua fuoriuscita dalla compagine sociale anteriormente ad una cancellazione come tale soggetta al regime ex art. 2495 c.c. novellato.
12. Pertanto, occorre controllare sul piano giuridico le seguenti ulteriori affermazioni della Corte d’appello. Questa ha osservato: “Il lavoratore, che ha ribadito di aver voluto portare ad esecuzione la sentenza ottenuta in esito al precedente giudizio, avrebbe dovuto, invece, proporre specifica domanda o promuovere un’autonoma azione diretta a dimostrare i presupposti della responsabilità solidale illimitata del Pezzino per le obbligazioni sociali, quale accomandatario di fatto a far valere le sue pretese nei termini ordinari di prescrizione.
In questo senso deve essere letta la sentenza impugnata che ha evidenziato come il diritto del ricorrente nei confronti del Pezzino, nella veste di socio accomandatario di fatto, risalisse ad epoca anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro e alla cessione delle quote societarie da parte del convenuto e, pertanto, avrebbe dovuto essere fatto valere nei termini di prescrizione propri dei crediti retributivi. Poiché nella fattispecie il lavoratore non ha fatto valere nei confronti del Pezzino socio accomandatario i propri crediti retributivi entro il termine quinquennale decorrente dal momento in cui detti crediti erano sorti (31.1.2001, data di cessazione del rapporto di lavoro), il diritto dell’appellante – come correttamente affermato dal Tribunale – deve ritenersi prescritto, con conseguente assorbimento di ogni altra questione”.
13. Tali considerazioni sono giuridicamente condivisibili, salvo dover precisare quanto segue. 13.1. Il lavoratore, nel nuovo giudizio di cognizione intrapreso contro il Pezzino, più che “aver voluto portare ad esecuzione la sentenza ottenuta in esito al precedente giudizio” (come si trattasse di un titolo esecutivo di formazione giudiziale), aveva certamente inteso far valere la sentenza passata in cosa giudicata nei confronti del Pezzino; ma non si era limitato a tale deduzione, in quanto, come già riferito in narrativa, aveva chiesto anzitutto di “accertare e dichiarare che il sig.
Pezzino Santo, socio accomandante della P. Auto Pezzino di La Rosa C. S.a.s. sin dall’inizio dell’attività di essa società ha compiuto atti di amministrazione ed ha trattato affari in nome della società, e pertanto ha assunto responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni di essa società”. 13.2. Tale impostazione, in termini astratti, non era errata nel senso che è ben possibile anche in un nuovo giudizio di cognizione chiedere di accertare che, rispetto ad un precedente giudicato intervenuto tra determinate parti, la parte ora convenuta sia “erede” o “avente causa” o, nella specie, comunque successore universale di una delle parti della causa precedente, per modo che quel giudicato abbia effetti rispetto al convenuto.
Nella fattispecie, tuttavia, come già rilevato, l’attuale ricorrente avrebbe dovuto dimostrare anzitutto che il convenuto fosse ancora socio all’atto della cancellazione della società; il che i giudici di merito non hanno constatato. 13.3. Precisato quanto sopra, resta esatta l’osservazione della Corte territoriale che il lavoratore quale creditore avrebbe dovuto “promuovere un’autonoma azione diretta a dimostrare i presupposti della responsabilità solidale illimitata del Pezzino per le obbligazioni sociali, quale accomandatario di fatto” entro i termini di prescrizione applicabili al proprio credito.
14. In proposito, infatti, il ricorrente svolge una serie di considerazioni ininfluenti (come quella che l’estinzione della società, avvenuta in pendenza del primo grado dell’anteriore giudizio, non era stata mai fatta constatare nei modi di legge dal difensore della società) o comunque errate. 14.1. In particolare, deduce “che il Sig. Pezzino, nel 2001 (data di cessazione del rapporto di lavoro del sig. Di Guardo Domenico con la P. Auto Pezzino di La Rosa C. s.a.s.), era formalmente solo un socio accomandante e, come tale, non poteva essere evocato – sine titulo – nel giudizio promosso contro la P. Auto Pezzino di La Rosa C. s.a.s., come erroneamente affermato dalla Corte territoriale”.
Al contrario, l’attuale ricorrente, rientrando tra i “terzi” considerati dall’art. 2320, primo comma, secondo periodo, c.c. (quale creditore sociale), ben poteva agire subito anche contro il Pezzino quale socio formalmente accomandante ma che, secondo la sua prospettazione, s’era “ingerito” sin dall’inizio nell’amministrazione della società, facendone valere quindi la sua “responsabilità illimitata e solidale” con la società stessa rispetto al proprio credito; il che, del resto, il lavoratore ha poi fatto per l’appunto in base a detta impostazione, ma solo dopo il precedente processo e, soprattutto, dopo che era decorso il termine di prescrizione applicabile.
Infatti, in base all’accertamento fattuale dei giudici del doppio grado di merito, non sindacabile in questa sede di legittimità, “il diritto del ricorrente nei confronti del Pezzino, nella veste di socio accomandatario di fatto”, risaliva “ad epoca anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro e alla cessione delle quote societarie da parte del cedente”.
15. Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso si appalesa infondato.
16. Infine, è infondato il terzo motivo.
17. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte Suprema, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo dellamancanza di motivazione (così, ex multis, Cass. n. 24056/2021, n. 23877/2021, n. 26912/2020, n. 24502/2017).
18. Dunque, a fronte della totale soccombenza del lavoratore, ribadita anche in secondo grado, risulta incensurabile in questa sede di legittimità la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di detto grado in conformità al principio di causalità/soccombenza di cui all’art. 91, comma primo, c.p.c.
19. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favo