Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; half costs awarded to defendant under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The procedural outcome involved the court noting the withdrawal met statutory requirements and the defendant's subsequent acceptance of this desistance. Consequently, the court ordered the withdrawing plaintiff to pay half of the litigation costs to the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, once accepted by the appellee, results in the extinction of the proceedings, with the withdrawing party bearing half the litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2039/2024 R.G. proposto da: Pontoriero Rita, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Bolognesi unitamente all’avvocato Emanuele Ruggeri -ricorrente- contro Hispanitalia Hotels S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Di Siena unitamente agli avvocati Vincenzo Luigi Epifanio, Massimiliano Gualdi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.759/2023 depositata il 11/07/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che in mancanza di accettazione della rinuncia da parte della controricorrente deve provvedersi sulle spese, che si ritiene di compensare nella misura della metà in ragione della desistenza della parte ricorrente;
P.Q.M Numero registro generale 2039/2024 Numero sezionale 174/2026 Numero di raccolta generale 5641/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la ricorrente rinunciante al pagamento in favore della controricorrente delle metà delle spese del presente giudizio, liquidata in € 2000, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11/03/2026 La Presidente Titolare Adriana Doronzo Numero registro generale 2039/2024 Numero sezionale 174/2026 Numero di raccolta generale 5641/2026 Data pubblicazione 12/03/2026