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Ordinanza — n. 5640/2026 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court corrects a prior judgment's clerical error regarding the appellate court venue and composition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5640/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court granted a request to correct a clerical error in a previous decision regarding the appellate court venue. The petitioner argued that the prior judgment incorrectly identified the Court of Appeal of Catanzaro instead of Reggio Calabria as the referring court. The court found the error evident in the reasoning and operative parts of the prior sentence and ordered the correction of the venue and composition details.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.: A prior judgment containing evident clerical errors regarding the competent court or its composition must be corrected ex officio or upon request to ensure the accurate identification of the judicial body.

Parole chiave

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clerical error correction appellate court venue judicial composition material error ex officio correction c.p.c. Art. 366 refusal of appeal impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Non sussistono, per la natura del procedimento, i presupposti né per provvedere sulle spese, né per l'applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
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PDFBox: AULA 'B' L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSSANA MANCINO - Presidente - Dott. GABRIELLA MARCHESE - Rel. Consigliera - Dott. MARIA CASOLA - Consigliera- Dott. VALERIA PICCONE - Consigliera - Dott. LUCA ARIOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso per correzione errore materiale d'ufficio n. 20975- 2025: PIROMALLI CONCETTA, nella qualità di erede di PROIETTO ROSA, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO ANTICO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - per la correzione della n. sentenza n. 22053/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/07/2025 R.G.N. 312/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalla Consigliera Dott.

GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Errore materiale R.G.N. 20975/2025 Cron. Rep. Ud. 29/01/2026 Numero registro generale 20975/2025 Numero sezionale 459/2026 Numero di raccolta generale 5640/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 FATTO E DIRITTO La ricorrente in epigrafe chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 22053 del 2025 di questa Corte, con cui è stato accolto il ricorso avverso la pronuncia della Corte di appello di Reggio Calabria n. n. 318/2022. Deduce che, per errore, è stato disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anziché alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Si osserva quanto segue. Nella parte motiva (punto 14 della motivazione) la sentenza n. 22053 del 2025 ha individuato nella Corte di appello di Catanzaro il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; inoltre, sia nella parte motiva (punto 15 della motivazione) che in quella dispositiva ha indicato il Giudice di rinvio nella Corte di appello di Catanzaro. Si tratta di evidenti refusi. La sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria. La Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, è il Giudice di rinvio: nella motivazione della sentenza, non sono esplicitate, né si rinvengono implicitamente, ragioni che inducano a individuare, per il successivo giudizio di merito, un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza cassata.

È precisato, peraltro, che la Corte di appello provveda al nuovo accertamento «in diversa composizione»; segno che, a seguito del disposto annullamento, la causa deve tornare a giudici diversi del medesimo Ufficio (Corte di appello) che ha reso la decisione annullata. La sentenza n. 22053 del 2025 va, pertanto, emendata nei sensi che seguono: Numero registro generale 20975/2025 Numero sezionale 459/2026 Numero di raccolta generale 5640/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 al punto 14 della parte motiva, le parole «Corte di appello di Catanzaro» devono sostituirsi con quelle «Corte di appello di Reggio Calabria»; al punto 15 della parte motiva e nella parte dispositiva, l’espressione «alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione», deve sostituirsi con quella «alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione».

Non sussistono, per la natura del procedimento, i presupposti né per provvedere sulle spese, né per l'applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M La Corte accoglie l'istanza e dispone correggersi la sentenza di questa Corte n. 22053 del 2025, depositata il 31.7.2025, nei sensi di cui in motivazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196- quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 29 gennaio 2026.

La Presidente Rossana Mancino Numero registro generale 20975/2025 Numero sezionale 459/2026 Numero di raccolta generale 5640/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 Numero registro generale 20975/2025 Numero sezionale 459/2026 Numero di raccolta generale 5640/2026 Data pubblicazione 12/03/2026