Cassation court remands disciplinary sanction case regarding 120-day procedural deadline violation due to hearing adjournment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to the public hearing to resolve a dispute over whether a disciplinary sanction violated the mandatory 120-day procedural deadline. The appellant argued that an 18-day delay in the disciplinary procedure, caused by adjournments requested by his lawyers, rendered the sanction null and void. The lower court had rejected this claim, finding the delay justified and the sanction proportional, but the Cassation court identified significant legal issues regarding the interpretation of the deadline extension rule and the nature of the adjournment requests, necessitating further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16, comma 1, lett. I) quater d.lgs. 165/2001; The court must remand cases where the interpretation of the 120-day disciplinary deadline extension for adjournments requires a nuanced analysis of the right of defense versus administrative efficiency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 21733-2024 proposto da; VALIO SAVERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO SAVARESE; -ricorrente - contro COMUNE DI CAVA DEI TIRRENI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO IOELE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 98/2024 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/04/2024 R.G.N. 428/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 30 aprile 2024, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore e rigettava la domanda proposta da Saverio Valio nei confronti del Comune di Cava deiTirreni avente ad oggetto la declaratoria Oggetto SANZIONI DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. 21733 /202 4 Cron.
Rep. Ud.05/02/2026 di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni trenta in relazione all’addebito dato dall’aver l’istante, una volta revocato, in applicazione della rotazione straordinaria facoltativa di cui all’art. 16, comma 1, lett. I) quater d.lgs. 165/2001, dalle funzioni di dirigente del 6° settore Polizia Municipale e di Comandante del Corpo del Vigili Urbani, rifiutato di riconsegnare l’arma di proprietà del Comune pur avendo ricevuto il provvedimento del sindaco con cui si intimava l’immediata riconsegna dell’arma al comandante pro tempore della polizia municipale e la successiva PEC di questi che rinnovava la richiesta. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la regolarità formale del provvedimento, quanto alla notifica via PEC della contestazione disciplinare, all’immodificabilità e immutabilità della contestazione stessa, al rispetto tanto del termine di trenta giorni per la comunicazione della contestazione quanto del termine perentorio di 120 giorni per la definizione del procedimento disciplinare, avendo ritenuto, con riferimento a questo, irrilevante lo sforamento complessivo di 18 giorni conseguente al rinvio dell’audizione disposta dall’UPD su richiesta dei difensori dell’istante, nonché sussistente nel merito l’addebito e proporzionata la sanzione irrogata. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Valio, affidando l’impugnazione a sette motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Cava deiTirreni. - Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE - L’impugnazione proposta rimette al vaglio di questa Corte parte delle questioni già sollevate innanzi alla Corte territoriale circa la regolarità formale e la fondatezza nel merito del provvedimento sanzionatorio irrogato, tra le quali riveste valenza nomofilattica quella relativa all’inosservanza del termine perentorio di 120 giorni per la definizione del procedimento, di fatto superato per 18 giorni avendo l’UPD aderito ad una prima richiesta di rinvio dell’audizione del ricorrente proveniente dal suo difensore e motivata dalla prospettata esigenza di avere accesso agli atti del fascicolo disciplinare al fine di estrarre copia nonché ad una seconda richiesta di rinvio dell’audizione parimenti inoltrata dal difensore del ricorrente in considerazione dell’impedimento del medesimo motivato da certificate ragioni di salute. - Per la verità nella giurisprudenza di questa Corte si rinviene un precedente recente, si tratta della sentenza n. 25519 del 17.9.2025, che sancisce la legittimità del rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di differimento dell’audizione dell’incolpato inoltrata dal legale del medesimo, interpretando l’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 così formulato “In caso di grave e oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente” in senso rigorosamente letterale così da ritenere il dipendente l’unico soggetto legittimato ad avanzare la richiesta, essendo il legale o il rappresentante sindacale abilitati all’assistenza e non alla rappresentanza.
Principio di diritto, questo, che, applicato alla fattispecie in esame, determinerebbe la nullità del provvedimento sanzionatorio irrogato provenendo entrambe lerichieste dal legale. - Ad analogo esito porterebbe l’applicazione di una interpretazione altrettanto rigorosa con riguardo all’inciso recato dalla norma in questione per cui il differimento potrebbe essere concesso “per una sola volta”, quando nella specie l’UPD ha aderito ad entrambe le richieste. - Tuttavia il rinvio della trattazione della causa all’udienza pubblica si giustifica in relazione alla peculiarità della fattispecie, nella quale l’adesione alle richieste avanzate dai legali di rinvio dell’audizione risultano dettate da esigenze strettamente correlate al diritto di difesa del dipendente (l’accesso agli atti del fascicolo disciplinare per estrarne copia ed il consentire l’assistenza del legale impedito per la data fissata) e, pertanto, riferibili allo stesso dipendente, risultando così coerente con una lettura della norma in questione volta a valorizzare la riconducibilità della stessa ad una ratio di garanzia del diritto di difesa del dipendente, così che la concessione del rinvio, per quanto richiesta dal legale, cui del resto la norma non vieta l’esercizio di tale facoltà, non qualificabile come personalissima, potrebbe essere valutata nell’interesse del dipendente e coerente con i principi di correttezza e buona fede, cui anche la pubblica amministrazione è tenuta nell’esecuzione del contratto.
È evidente che, ove ritenuta effettivamente sottesa alla norma, una tale ratio legittimerebbe il superamento del termine di 120 giorni per la definizione del procedimento disciplinare, pur qualificato perentorio. - In tal senso depone la stessa formulazione letterale della norma laddove prevede, nel caso di concessione del rinvio, l’estensione del termine per il periodo corrispondente alla durata del rinvio stesso, da qui derivando altresì l’irrilevanza della censura proposta dal ricorrente in una con quella della non riferibilità a sé, ma al legale, dell’istanza di rinvio, relativa alla lungaggine del rinvio, dovendo ritenersi che l’amministrazione non sia tenuta a contenere il rinvio entro il previsto termine di 120 g iorni. - E tale disposizione è puntualmente richiamata dalla Corte territoriale tra le plurime argomentazioni cui ricorre per fondare la decisione di rigetto dell’eccezione in questione, rilevando come, sulla base della stessa, il Comune avrebbe potuto valersi di ulteriori 26 giorni, pari alla durata del rinvio concesso a seguito della prima istanza, per concludere il procedimento disciplinare, con conseguente irrilevanza dello sforamento del termine di 120 giorni limitato a soli 18 giorni. - Le prospettate contrapposte soluzioni interpretative inducono il Collegio a rimettere la decisione della causa all’udienza pubblica, luogoprivilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto.
P.Q.M La Corte rinvia a n