Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, ordering remand for public hearing due to nomofilactic issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the dismissal of an employee who refused to wear a mask, ordering the case remanded for a public hearing. The appellant argued that the dismissal violated labor laws and safety protocols, while the employer contended the refusal constituted a serious breach of authority. The court decided to remand the case because the arguments raised significant questions of law requiring a public session for proper adjudication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 360 co. 1 n. 4 e n. 5 c.p.c.: When a cassation appeal raises questions of nomofilaxis regarding the interpretation of statutory provisions or procedural rules, the court must fix the case for a public hearing rather than issuing a summary decision.
Parole chiave
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eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14029-2025 proposto da: TALARICO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO BOTTA; -ricorrente - contro IN OUT S.P.A. A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO ANTONINI, ALBERTO DE ROSA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4355/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2024 R.G.N. 2643/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. Fatti di causa 1. La sentenza della Corte di appello di Roma, impugnata in questa sede, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Oggetto Licenziamento individuale R.G.N.14029/2025 Cron. Rep. Ud.08/01/2026 Civitavecchia che ha rigettato la domanda di Antonio Talarico, dipendente della IN OUT S.p.a. a Socio Unico, diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento a lui intimato il 20.5.2022 in ragione del rifiuto ripetutamente opposto il giorno 5.5.2022 all’invito di indossare il presidio della mascherina (DPI).
2. La sentenza è stata fatta oggetto di cinque motivi di ricorso per cassazione da parte del Talarico cui ha resistito con controricorso la IN OUT S.p.A. a socio unico che eccepiva, in via preliminare, la tardività del ricorso perché proposto oltre il termine di 60 giorni stabilito dall’art. 1 co. 62 della legge n. 92/2012.
3. Le parti hanno depositato memorie.
4. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. La sentenza impugnata, ritenuto ammissibile il gravame seppure notificato oltre i trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia di primo grado in considerazione del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 35 del D.lgs. n. 149/2022 (in quanto nella fattispecie l’impugnazione era stata proposta in epoca successiva al 28.2.2023), ha ritenuto che il rifiuto reiterato ad indossare un presidio sanitario posto a tutela della salute altrui ed imposto dalla regolamentazione aziendale, nell’ottica della prevenzione, si connotasse come condotta grave per le modalità plateali e palesemente diretta a contestare la vincolatività di tale prescrizione e l’autorità datoriale di imporla, oltre ai modi chiaramente offensivi che avevano accompagnato tale comportamento.
2. Ciò premesso, i motivi possono essere così sintetizzati.
3. Il primo motivo ascrive alla gravata sentenza la falsa applicazione dell’art. 29 bis del D.l. n. 23/2020 convertito nella legge n. 40/2020, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché la violazione e falsa applicazione di legge: in particolare l’abrogazione esplicita o tacita dell’art. 29 bis D.l. n. 52/2021 per cessazione dello stato di emergenza; la violazione e falsa applicazione della validità e vigenza del protocollo del 4 maggi 2022 in virtù dell’art. 29 bis del D.l. n. 23/2020 e la violazione dell’art. 2087 cod. civ., sempre con riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.
4. Il secondo motivo addebita alla gravata sentenza la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 bis del D.l. 23/2020 convertito nella legge n. 40/2020, in relazione al D.l. 24/22, con riferimento ai protocolli del 4 maggio 2022 nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e ss. D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dell’art. 2087 cod. civ. e la mancanza del DVR: il tutto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.
5. Il terzo motivo contesta alla gravata sentenza la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 e 79 D.lgs. n. 81/2008 anche in riferimento al protocollo del 5 maggio 2022, all’art. 29 bis del D.l. 23/20, D.l. 24/22 e art. 2087 cod. civ., il tutto con riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.
6. Il quarto motivo obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 co. 4 e 5 della legge n. 300/1970 nonché l’erronea sussunzione della condotta nelle ipotesi di giusta causa; la violazione di legge sulla applicazione della misura conservativa prevista dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi di Telecomunicazioni; e la non proporzionalità della sanzione del licenziamento con incoerenza del giudizio con riferimento alla condotta del ricorrente anche con riguardo ad una precedente sanzione per fatto analogo; il tutto in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.
7. Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione delle prove per travisamento dei fatti sui certificati medici e sulla mancata rilevazione della distanza di sicurezza, con riferimento agli artt. 360 co. 1 n. 4 e n. 5 cpc.
8. Orbene, ritiene la Corte che, venendo in rilievo, con la prospettazione delle sopra indicate censure, questioni di natura nomofilattica, la trattazione del presente ricorso debba essere fissata in pubblica udienza. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pub