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Ordinanza — n. 5501/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal rejecting request to acquire police investigation files ex art. 210 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5501/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by Rete Ferroviaria Italiana against the Second Instance Court's refusal to order the production of police investigation files. The lower court found that the employee had not contested the discrepancy between the protective order and the investigation acts, and the company failed to demonstrate how these acts would corroborate its disciplinary claims. Consequently, the court held that the judge's discretionary power to order document production cannot replace the party's burden of proof and requires specific justification of necessity.

Regesto Legislator

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Art. 210, 414, 416 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 24 Cost.: The judge's discretionary power to order the production of documents cannot substitute the party's burden of proof and requires a specific demonstration of necessity and relevance to the facts in dispute.

Parole chiave

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discretionary power of judge burden of proof allocation production of documents disciplinary dismissal investigation acts admissibility integrazione nell'assicurazione disoccupazione ripristino delle indennità disoccupazione licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Il primo motivo addebita alla gravata sentenza la violazione, ex art. 360 co.
Art. 210 c.p.c.
Questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (invero diverso per presupposti e disciplina dalla richiesta di informazioni alla P.A.
Art. 414 c.p.c.
Art. 416 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
92 (2012, nonché dell’art. 2697 cod.
Art. 24 Cost.
e dell’art. 24 Cost., perché la Corte territoriale, una volta ritenuta la insufficienza dell’ordinanza del GIP di applicazione della misura cautelare a fornire la piena dimostrazione degli addebiti, avrebbe dovuto ammettere la istanza di acquisizione ex art.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 210 disp. att. c.p.c.
c) risultava, pertanto, superflua la richiesta ex art. 210 cpc, avanzata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Art. 94 disp. att. c.p.c.
Art. 111 co. 6 Cost.
e deve essere supportata da un'idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma sesto, Cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 8/10/2021, n. 27412
14374) è uno strumento istruttorio di natura residuale, utilizzabile esclusivamente allorquando la prova dei fatti non possa essere in alcun modo fornita o acquisita con altri mezzi, e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (v., da ultimo, Cass., 8/10/2021, n. 27412;
Cass., 1°/4/2019, n. 9020
Cass., 1°/4/2019, n. 9020; Cass., 25/10/2013, n.
Cass., 25/10/2013, n. 24188
9020; Cass., 25/10/2013, n. 24188).
Cass., 31/8/2020, n. 18152
Cass., 31/8/2020, n. 18152).
Cass. n. 13533/2011
Inoltre, è stato precisato che (Cass. n. 13533/2011) la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 7366-2025 proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ENZO MORRICO; -ricorrente - contro BONAVITA VINCENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati ENEA PIGRINI, RUGGERO MARIA PIGRINI, MARIO ROMANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 432/2025 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/02/2025 R.G.N. 2353/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatti di causa 1. La sentenza impugnata, della Sezione Lavoro della Corte di appello di Napoli, ha rigettato il reclamo proposto da Rete Oggetto Licenziamento ex lege n. 92 del 2012 R.G.N.7366/2025 Cron. Rep. Ud.08/01/2026 Ferroviaria Italiana S.p.A., avverso la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva annullato, in sede di opposizione ex legen. 92 del 2012, il licenziamento intimato dalla datrice di lavoro al dipendente Vincenzo Bonavita, con mansioni di operario, con lettera del 6.10.2021, e ordinato alla società l’immediata reintegrazione nel posto di lavoro con condanna al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto nella misura di dodici mensilità, dedotto l’aliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale.

2. Rete Ferroviaria Italiana S.p. A . l’ha impugnata contestandole due motivi.

3. Ha resistito con controricorso Vincenzo Bonavita.

4. La ricorrente ha depositato memoria.

5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. E’ utile sottolineare , quanto ai profili della sentenza interessati dai motivi di ricorso per cassazione, che essa:

a) precisa che le risultanze istruttorie acquisite non erano idonee a dimostrare i fatti oggetto della contestazione disciplinare;

b) tutti gli elementi probatori riportati dal GIP nell’ordinanza applicativa di misura cautelare erano stati considerati, sebbene gli atti di indagine corrispondenti non erano stati prodotti in giudizio;

c) risultava, pertanto, superflua la richiesta ex art. 210 cpc, avanzata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sia perché la non corrispondenza di quanto riportato nell’ordinanza non era stata contestata dal Bonavita, sia perché non era stato sostenuto che dagli atti dell’indagine penale risultassero elementi ulteriori a carico del dipendente e utili a corroborare le accuse nei suoi confronti.

2. I motivi possono essere così sintetizzati.

3. Il primo motivo addebita alla gravata sentenza la violazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 210, 414 e 416 cpc e 1 co. 47 e ss., legge n. 92 (2012, nonché dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 24 Cost., perché la Corte territoriale, una volta ritenuta la insufficienza dell’ordinanza del GIP di applicazione della misura cautelare a fornire la piena dimostrazione degli addebiti, avrebbe dovuto ammettere la istanza di acquisizione ex art. 210 cpc, ritualmente formulata dalla società, errando nel considerare che fosse onere di quest’ultima produrre i relativi atti in sede di reclamo.

4. Il secondo motivo ascrive alla impugnata pronuncia la violazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 421 co. 2 e 437 co. 2 cpc, nonché dell’art. 24 Cost. per non avere la Corte distrettuale ammesso la relativa istanza di acquisizione ex art. 210 cpc nell’esercizio dei poteri officiosi del Giudice del lavoro.

5. I due motivi, che per la loro interferenza possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati. Entrambi riguardano il mancato accoglimento dell’istanza ex art. 210 cpc relativamente agli atti delle indagini preliminari che avevano determinato l’applicazione, da part del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, della misura cautelare personale nei confronti del Bonavita. Questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (invero diverso per presupposti e disciplina dalla richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c.: v., da ultimo, Cass., 24/5/2023, n. 14374) è uno strumento istruttorio di natura residuale, utilizzabile esclusivamente allorquando la prova dei fatti non possa essere in alcun modo fornita o acquisita con altri mezzi, e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (v., da ultimo, Cass., 8/10/2021, n. 27412;

Cass., 1°/4/2019, n. 9020; Cass., 25/10/2013, n. 24188). Esclusivamente in tale ipotesi il giudice può esercitare il proprio potere discrezionale officioso al riguardo, non potendo la sua iniziativa invero supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’onerato (v. Cass., 31/8/2020, n. 18152). Inoltre, è stato precisato che (Cass. n. 13533/2011) la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc. civ., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. cod. proc. civ. e deve essere supportata da un'idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma sesto, Cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto.

Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione (ratione temporis applicabile) e in un contesto di cd. “doppia conforme”, ha indicato precisamente le ragioni per le quali non ha ritenuto accogliere la istanza ex art. 210 cpc avanzata dalla società, sottolineando, da un lato, che il dipendente non aveva mai contestato la non corrispondenza di quanto riportato dal GIP nell’ordinanza cautelare rispetto agli atti investigativi e, dall’altro, che la società stessa non aveva sostenuto che dagli atti si potessero evincere ulteriori elementi utili a corroborare le accuse nei confronti del dipendente in merito ai fatti contestati: il tutto, è opportuno precisare, in cui la società era costituita parte civile nel giudizio penale e avrebbe potuto, quindi, pacificamente acquisire tutti gli atti del fascicolo del giudizio penale e produrli nel giudizio civile.

Alcuna violazione delle denunciate norme è pertanto ravvisabile ponendosi la decisone dei giudici di seconde cure in linea con i precedenti di legittimità sopra precisati.

6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

7. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il